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Un operaio delle ferrovie lavora per anni come manovale, poi come conduttore e capotreno, esponendosi per decenni a microtraumi e sollecitazioni fisiche continue. Va in pensione. Anni dopo gli viene diagnosticata una spondilodiscopatia lombare, patologia riconosciuta come malattia professionale tabellata. Chiede la rendita INAIL. Viene respinto. Ricorre in giudizio fino alla Cassazione. Perde.
Questo caso reale, deciso dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27410, fotografa con precisione chirurgica una trappola giuridica che colpisce ogni anno migliaia di lavoratori italiani: il nesso causale spezzato dal tempo. La malattia c'è, l'esposizione al rischio c'era, ma il divario cronologico tra le due — superiore ai venti anni — ha fatto sì che il giudice non ritenesse più dimostrato il collegamento diretto tra la lavorazione e la patologia. Non si è trattato di diniego ideologico: il consulente tecnico aveva accertato l'assenza di certificazioni mediche pertinenti per oltre un ventennio dalla cessazione delle mansioni a rischio, elemento che ha reciso la catena causale richiesta dalla legge.
Per comprendere perché ciò accade, occorre partire da un dato di sistema: la malattia professionale non è l'infortunio sul lavoro. Mentre l'infortunio nasce da un evento improvviso, la tecnopatia si sviluppa silenziosamente, per effetto di esposizioni ripetute, movimenti continui o contatti prolungati con agenti nocivi. Questa caratteristica strutturale — la sua natura di «causa lenta» — la rende una delle sfide probatorie più ardue nell'intero panorama del diritto previdenziale.
Il sistema tabellare e le sue ombre
L'ordinamento italiano, attraverso il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — il Testo Unico INAIL — e la successiva evoluzione giurisprudenziale, ha costruito un sistema che distingue due categorie fondamentali di malattie professionali. Per le malattie tabellate, elencate nelle tabelle aggiornate dal D.M. 9 aprile 2008 e dalla più recente revisione introdotta dall'INAIL con Circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, opera una presunzione legale di origine professionale: il lavoratore deve soltanto dimostrare di aver svolto la lavorazione indicata in maniera abituale e sistematica e che la malattia si è manifestata entro il periodo massimo di indennizzabilità previsto. È l'INAIL che deve provare il contrario, dimostrando cause extralavorative esclusive o l'assenza di corrispondenza nosologica.
Per le malattie non tabellate, invece, la situazione è radicalmente diversa. Grazie alla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988, la tutela è stata estesa a ogni tecnopatia di cui sia comunque provata la causa lavorativa — il c.d. sistema misto — ma su questa prova grava integralmente il lavoratore. Il criterio richiesto dalla Cassazione non è la certezza assoluta, ma la ragionevole certezza causale, desumibile da un rilevante grado di probabilità ancorato a elementi concreti: la tipologia della lavorazione, i macchinari presenti, la durata dell'esposizione e l'assenza di fattori extralavorativi alternativi o concorrenti. Lo ha ribadito con chiarezza il Tribunale di Avezzano nella sentenza n. 133 del 17 marzo 2026 (R.G. n. 761/2024), che ha trattato un caso di ipoacusia professionale e patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, valorizzando la prova per convergenza di indizi gravi, precisi e concordanti, rafforzati dall'elaborazione tecnico-medica della CTU.
Ma ecco il punto critico che gli altri commenti tendono a trascurare: la distinzione tabellata/non tabellata non esaurisce il problema del nesso causale. Anche le malattie tabellate possono perdere la presunzione legale quando emergono condizioni che spezzano la catena eziologica. Il caso deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 27410/2025 lo illustra in modo esemplare: la spondilodiscopatia lombare è malattia tabellata per i movimentatori di carichi, eppure il nesso causale è stato escluso perché la patologia era emersa oltre vent'anni dopo la cessazione delle mansioni a rischio, senza che nel frattempo vi fossero state diagnosi o certificazioni pertinenti. La distanza cronologica aveva trasformato il collegamento causale da probabilità qualificata a mera congettura.
La prova tra CTU, testimoni e il rischio del "caso mal presentato"
Un secondo piano su cui la giurisprudenza più recente ha acceso i riflettori riguarda la costruzione della prova, in particolare nei casi a eziologia multifattoriale — quei quadri patologici, come certi tumori professionali o le malattie psicosomatiche da stress lavorativo, in cui l'origine della malattia non è riconducibile a un unico agente ma a una molteplicità di fattori concorrenti. In questi casi, ha chiarito la Corte d'Appello dell'Aquila in un recente pronunciamento del gennaio 2026 relativo a un caso di adenocarcinoma polmonare in un lavoratore esposto per oltre trent'anni a cloro, mercurio e amianto in uno stabilimento chimico, non è sufficiente dimostrare una generica esposizione a fattori di rischio: occorre una prova rigorosa e qualificata del loro ruolo determinante o contribuente. La presenza di fattori di rischio extralavorativi potenti — come il tabagismo — alza ulteriormente la soglia dimostrativa richiesta.
Un aspetto di grandissimo rilievo pratico riguarda poi la prescrizione. Il 23 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito — come riportato da Studiocataldi.it — che nelle malattie professionali il termine prescrizionale non decorre dalla semplice diagnosi della patologia, bensì dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza del nesso tra la propria malattia e il lavoro svolto. Si tratta di una distinzione che nella pratica può fare la differenza tra un diritto esercitabile e uno definitivamente perduto: il lavoratore che sa di essere malato, ma non sa ancora — o non riesce a provare — che quella malattia dipende dal suo lavoro, non ha ancora visto decorrere il termine di prescrizione.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile e pronto ad agire, non chi attende. Questo brocardo, applicato alla materia delle malattie professionali, acquista una concretezza quasi spietata. Il lavoratore che accumula anni di esposizione senza documentare, che sopporta i sintomi senza costruire un fascicolo medico coerente, che aspetta il pensionamento prima di sporgere denuncia all'INAIL, si trova poi a dover sostenere un onere probatorio che il tempo ha reso quasi insormontabile.
Come scrisse Seneca nelle Lettere a Lucilio: «Dum differtur vita transcurrit» — mentre si rimanda, la vita passa. Nelle malattie professionali, mentre si rimanda la denuncia e la raccolta delle prove, il diritto si affievolisce.
Cosa fare concretamente: una strategia in quattro mosse
La prima mossa è la tempestività della denuncia. La comunicazione della malattia al datore di lavoro deve avvenire entro quindici giorni dalla sua manifestazione, e il medico curante trasmette telematicamente il certificato all'INAIL. Questo momento segna l'avvio formale del procedimento e cristallizza una data che può avere importanza determinante ai fini della prescrizione e della prova.
La seconda mossa è la ricostruzione analitica della storia lavorativa. Non basta dichiarare di aver svolto mansioni a rischio in termini generici: occorre ricostruire con precisione la tipologia delle lavorazioni, i macchinari utilizzati, la durata quotidiana e complessiva dell'esposizione, gli ambienti di lavoro, la presenza di colleghi con patologie analoghe. Ogni documento — buste paga, libretti di lavoro, verbali di sicurezza, registro infortuni — è un tassello della prova.
La terza mossa è la costruzione del fascicolo medico. La continuità della documentazione sanitaria è decisiva, soprattutto nelle patologie a lunga latenza. Il lavoratore che ha avuto accertamenti, anche parziali, nei periodi di esposizione al rischio — anche solo accessi al pronto soccorso per lombalgie acute, come nel caso deciso dalla Cassazione — dispone di prove che mantengono vivo il collegamento cronologico tra esposizione e patologia. Chi invece non ha lasciato tracce cliniche per lustri si trova esposto alla «cesura temporale» che la giurisprudenza ha riconosciuto come idonea a interrompere il nesso causale.
La quarta mossa, in caso di rigetto della domanda amministrativa da parte dell'INAIL, è il ricorso giudiziario. Un rigetto non è definitivo: può essere impugnato davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, e in quella sede la CTU medico-legale — disposta dal giudice — spesso rappresenta il momento centrale dell'accertamento. La qualità della consulenza tecnica, la completezza della documentazione fornita al perito e la capacità di indirizzare le domande al CTU in modo tecnicamente corretto sono elementi che incidono in misura determinante sull'esito del giudizio.
Vale la pena segnalare un rischio sistemico che la recente giurisprudenza ha reso più urgente da presidiare: le tabelle INAIL, aggiornate periodicamente, presentano ancora alcune lacune rispetto all'evoluzione scientifica. Alcune patologie — come la periartrite scapolo-omerale causata da posture incongrue senza utilizzo di strumenti vibranti, o la tendinite del capolungo del bicipite — restano in zone grigie in cui la tabellazione è parziale o assente, costringendo il lavoratore ad affrontare il difficile terreno della prova libera anche quando l'evidenza scientifica del collegamento lavorativo è solidamente documentata. Questo scollamento tra conoscenza medica e diritto tabellare è una delle contraddizioni più rilevanti dell'attuale sistema, e merita un'attenzione che il dibattito giuridico mainstream non ha ancora pienamente sviluppato.
Le denunce di malattie professionali registrate in Italia continuano a crescere: i dati INAIL riferiti ai primi mesi del 2025 segnalano circa 98.463 denunce protocollate, con un incremento dell'11,3% rispetto all'anno precedente. Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e le malattie dell'orecchio si confermano le prime tre tipologie per frequenza, seguite dai tumori e dalle patologie respiratorie. Un fenomeno in crescita strutturale, che il diritto fatica a seguire con la necessaria tempestività.
Il vero nodo, che la giurisprudenza recente ha reso evidente senza risolverlo, è questo: il sistema previdenziale è costruito intorno alla prova del nesso causale, ma le malattie professionali per loro natura rendono quella prova sempre più difficile con il passare del tempo. Chi è stato esposto al rischio lavora, si ammala lentamente, non documenta perché non sa, si accorge del danno anni dopo. E a quel punto il sistema gli chiede di dimostrare ciò che il tempo ha reso opaco. È una tensione strutturale tra la logica dell'assicurazione e la realtà biologica della tecnopatia, che solo un aggiornamento sistematico delle tabelle e una giurisprudenza più attenta alla specificità delle latenze lunghe potrà gradualmente attenuare.
Redazione - Staff Studio Legale MP