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Ogni procedura di sovraindebitamento da gioco d'azzardo patologico porta con sé una storia che si ripete con inquietante regolarità: un soggetto affetto da disturbo da gioco d'azzardo, in progressiva difficoltà economica, che ricorre a un prestito personale per coprire le perdite, poi a un secondo per ripianare il primo, poi a un terzo. Le finanziarie — spesso operanti online, talvolta legate a piattaforme di gioco — continuano ad erogare. Il risultato è una montagna di debiti che nessun reddito potrebbe mai sostenere.
Il dibattito pubblico e giuridico si è concentrato quasi esclusivamente sul lato del debitore: è meritevole? Ha la certificazione medica? Ha intrapreso un percorso terapeutico? Sono domande legittime, ma parziali. Un profilo altrettanto rilevante, e sistematicamente trascurato, è quello del creditore che ha concesso quei finanziamenti: lo ha fatto in modo lecito? Ha adempiuto agli obblighi di valutazione del merito creditizio? E soprattutto — come questo si riflette sulla procedura di sovraindebitamento?
La valutazione dinamica del sovraindebitamento e il ruolo del creditore
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, di seguito CCII) ha introdotto, all'art. 69, il requisito ostativo della colpa grave, della malafede e della frode del debitore. La norma focalizza la lente sul debitore, ma la giurisprudenza più avveduta ha chiarito che il giudizio non può essere fotografico, limitato al momento della singola contrazione del debito. Come ha precisato il Tribunale di Spoleto con sentenza n. 15 del 28 febbraio 2024, lo stato di sovraindebitamento va letto nel suo sviluppo dinamico, considerando i molteplici fattori che caratterizzano l'ingresso del consumatore in quella condizione. Questo approccio apre uno spazio importante: se la spirale debitoria è stata alimentata anche dalla condotta del creditore, tale circostanza non è giuridicamente irrilevante.
Il punto emerge con forza dal panorama giurisprudenziale recente. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 35 del 14 febbraio 2025, si è trovato a valutare la domanda di omologa di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da un soggetto affetto da disturbo da gioco d'azzardo, rilevando come la condizione patologica del debitore avesse reso distorto l'intero ciclo del credito che lo aveva sommerso. In tali situazioni, il tribunale è chiamato non solo a scrutinare il debitore, ma a ricostruire l'intera catena causale dell'indebitamento.
È in questa cornice che si inserisce la vicenda decisa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta. La vicenda nasce da una richiesta di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata da un consumatore, già affetto da dipendenza da gioco d'azzardo, che sosteneva di aver superato la patologia dopo un percorso terapeutico certificato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Il Tribunale di Gela, con provvedimento del marzo 2025, aveva accolto la domanda, ritenendo che la situazione di insolvenza fosse riconducibile alla malattia e non a una condotta dolosa o gravemente colposa. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 luglio 2025, Sez. I civile, ha però ribaltato la precedente decisione, ritenendo irragionevole e negligente il comportamento di continuare a ricorrere al credito nonostante i ritardi e le omissioni nei rimborsi dei prestiti precedenti; questa condotta imprudente integra la condizione soggettiva ostativa che giustifica il rigetto del piano di ristrutturazione dei debiti.
Il caso è emblematico per una ragione: la Corte d'Appello ha censurato la condotta del debitore, ma non ha esplorato quella speculare delle società finanziatrici che, pur conoscendo o dovendo conoscere i precedenti di insolvenza, hanno continuato a erogare credito. Questa asimmetria di giudizio merita una riflessione tecnica profonda.
La questione della concessione abusiva del credito al consumatore sovraindebitato è oggi al centro di un orientamento giurisprudenziale in rapida evoluzione. La giurisprudenza ha affrontato il tema della concessione abusiva del credito nei confronti di un consumatore sovraindebitato, chiarendo le eventuali responsabilità delle banche e l'importanza della corretta valutazione del merito creditizio e del controllo giudiziario nelle procedure di sovraindebitamento e liquidazione controllata. In questo quadro, il Tribunale di Salerno, con sentenza del 26 dicembre 2025, ha affrontato il tema della concessione abusiva del credito nei confronti di un consumatore sovraindebitato, soffermandosi soprattutto sul valore delle possibili azioni risarcitorie nell'ambito della liquidazione controllata.
Il tema è ulteriormente approfondito dalla recente elaborazione milanese: il Tribunale di Milano, con decisione del 20 gennaio 2026, ha chiarito la differenza tra responsabilità della banca e validità del finanziamento, escludendo il ricorso alla nullità virtuale del contratto ma ribadendo che la responsabilità dell'intermediario per erogazione abusiva resta pienamente azionabile sul piano risarcitorio. Sul versante dei rapporti con il consumatore, la tutela del debitore sovraindebitato resta affidata agli strumenti previsti dalla legge — procedure di composizione della crisi ed esdebitazione — non alla demolizione giudiziale del singolo contratto di finanziamento.
Cosa cambia nella procedura: la prova e la strategia difensiva del debitore ludopatico
La prospettiva della concessione abusiva del credito non è uno strumento per "aggirare" il requisito di meritevolezza del debitore, ma è un elemento che il giudice può e deve valutare nella ricostruzione complessiva del sovraindebitamento. Se il debitore dimostra che, nonostante la propria condizione di insolvenza progressiva, le finanziarie hanno continuato ad alimentare il ciclo debitorio senza effettuare alcuna seria istruttoria creditizia, questo concorre a qualificare il grado di colpa complessivo del sistema — e non del solo debitore.
Sul piano operativo, è necessario che il debitore abbia intrapreso un percorso terapeutico con esiti certi e verificabili — come ricovero presso comunità di recupero, attestazione di frequenza del percorso terapeutico, attestazione di iscrizione al SerD per la dipendenza da gioco d'azzardo — anche grazie alla sorveglianza di un amministratore di sostegno, ove necessario, come confermato da Trib. Salerno 13 dicembre 2024 e Trib. Taranto 25 febbraio 2025. Ma accanto a questi documenti sanitari, la difesa tecnica del debitore ludopatico dovrebbe oggi includere anche una ricostruzione analitica della catena creditizia: quanti prestiti, con chi, in quale momento dell'aggravamento della patologia, con quale istruttoria da parte dell'intermediario.
Le decisioni più recenti si inseriscono in una più ampia evoluzione del diritto della crisi del consumatore verso una concezione sempre più "terapeutica" della procedura, intesa non solo come strumento di soddisfazione, sia pur parziale, dei creditori, ma anche come mezzo di recupero della dignità economica e sociale del debitore vulnerabile. In questa prospettiva, la meritevolezza non è più intesa come assenza assoluta di errori o imprudenze, ma come mancanza di colpa grave in senso tecnico-giuridico, da valutarsi alla luce delle concrete condizioni personali, psicologiche e sociali del debitore.
È proprio qui che il brocardo vigilantibus iura subveniunt acquista un senso duplice e quasi paradossale: se il diritto viene in soccorso di chi vigila, il debitore ludopatico deve dimostrare — nelle forme processuali — di aver "vegliato" su sé stesso almeno nel riconoscere la propria patologia e nel cercare aiuto. Ma il creditore, che per definizione opera professionalmente e dispone di ogni strumento di valutazione del rischio, è soggetto allo stesso standard di vigilanza, se non a uno più elevato.
Questa riflessione richiama le parole del filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, secondo cui il diritto non può ridursi a mero strumento di garanzia formale dei contratti quando le condizioni di partenza tra i soggetti sono strutturalmente asimmetriche. Il soggetto dipendente dal gioco d'azzardo e l'intermediario finanziario professionale non si trovano, al momento della stipula di quel prestito, in una condizione di parità negoziale — e il sistema giuridico non può ignorarlo.
Sul piano pratico, chi si trova in questa situazione deve sapere che il percorso non è semplice né automatico: la documentazione medica certificata è il primo e imprescindibile pilastro, ma la ricostruzione della condotta degli intermediari finanziari — attraverso l'estratto dei contratti di finanziamento, le date di erogazione, i controlli effettuati — può rappresentare un argomento difensivo prezioso davanti al giudice delegato. L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi), nel redigere la propria relazione, è tenuto a dar conto di tutti i fattori che hanno concorso alla formazione del sovraindebitamento: includere in quella relazione un'analisi critica del comportamento dei creditori significa costruire un quadro completo e giuridicamente più solido.
Il tema, insomma, non riguarda solo il debitore che ha perso il controllo davanti a una slot machine o a un sito di scommesse online. Riguarda un sistema in cui il credito al consumo è diventato strutturalmente accessibile anche per chi non avrebbe mai dovuto ottenerlo — e in cui la responsabilità di quella scelta non può ricadere interamente e soltanto su chi era già malato.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.