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Liquidazione controllata: liberarsi dei debiti per sempre? - Studio Legale MP - Verona

La procedura che cancella i debiti residui e offre una vera ripartenza al debitore (onesto e meritevole)

 

Grazie alle nuove norme sul sovraindebitamento, chi è sommerso dai debiti ha oggi uno strumento efficace per uscirne definitivamente: la liquidazione controllata. Questa procedura consente di liquidare il patrimonio del debitore sotto la supervisione del tribunale e, al termine, poter ottenere l’esdebitazione, ovvero la cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti. Le pronunce più recenti dei tribunali italiani confermano un approccio di favore verso la “seconda opportunità” per il debitore onesto, delineando però con chiarezza anche condizioni e limiti da rispettare a tutela della correttezza e dei creditori coinvolti.

 

Cos’è e come funziona la liquidazione controllata

La liquidazione controllata è una procedura prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) dedicata ai debitori civili sovraindebitati – consumatori, piccoli imprenditori non fallibili, start-up innovative o ex imprenditori cessati – che non riescono a far fronte ai propri debiti. In sostanza, è l’equivalente “minore” del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) per chi è escluso dalle procedure fallimentari tradizionali. Con la liquidazione controllata, il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni e redditi pignorabili: un gestore nominato dal tribunale (Organismo di Composizione della Crisi o professionista delegato) procede a liquidare questo patrimonio secondo le direttive del giudice, distribuendo il ricavato ai creditori. Durante la procedura il debitore è protetto dai creditori (vengono sospese le azioni esecutive e i pignoramenti in corso), purché collabori lealmente e fornisca tutta la documentazione richiesta. Al termine, una volta venduti i beni e ripartito il ricavato, si chiude la liquidazione: a quel punto il debitore può chiedere l’esdebitazione, ossia la liberazione da tutti i debiti rimasti. È il cosiddetto fresh start, l’agognato “colpo di spugna” sui debiti che permette di ripartire da zero.

La forza di questa procedura sta proprio nella prospettiva concreta di una cancellazione totale dei debiti residui. Il legislatore italiano, in linea con le direttive europee sul second chance, ha previsto condizioni più favorevoli rispetto al passato: oggi il debitore meritevole ottiene l’esdebitazione “di diritto” trascorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, senza bisogno di attendere oltre. In pratica, chi aderisce a una liquidazione controllata e si comporta correttamente sa che, dopo un triennio, potrà essere esonerato da ogni ulteriore obbligo verso i vecchi creditori. Questo termine certo rappresenta un enorme passo avanti rispetto alla legislazione previgente, dove la liberazione dai debiti poteva risultare incerta o soggetta a interpretazioni restrittive. Inoltre, il nuovo CCII ha introdotto uno strumento speciale per i casi più disperati: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), destinata a chi non ha assolutamente alcun patrimonio né reddito da offrire ai creditori. In tali situazioni estreme – pensiamo a un disoccupato senza beni intestati, oppresso da debiti pregressi – il tribunale può concedere direttamente l’esdebitazione “a costo zero”, senza neppure aprire una liquidazione, purché sia verificata la buona fede del debitore. Si tratta di una forma di “perdono” immediato, una sorta di ancora di salvezza per chi è totalmente privo di risorse.

Esdebitazione: la cancellazione dei debiti e i requisiti di meritevolezza

Esdebitazione significa letteralmente “sdebitazione”, cioè liberazione dai debiti. È il beneficio finale cui tende ogni procedura di sovraindebitamento: una volta soddisfatti i creditori nei limiti del possibile, i debiti residui vengono definitivamente cancellati. Ottenere l’esdebitazione non è automatico: la legge richiede che il debitore abbia tenuto un comportamento onesto e diligente, sia prima che durante la procedura. Il concetto chiave è la meritevolezza. In base all’art. 278 CCII (e le analoghe norme già previste dalla Legge 3/2012), il debitore non deve aver provocato la propria situazione con dolo o colpa grave, né deve aver violato l’obbligo di leale collaborazione (ad esempio occultando beni, fornendo documenti falsi o aggravando volutamente la sua esposizione debitoria). In altre parole, la legge perdona il debitore sfortunato o imprudente, ma non premia il debitore disonesto. Fraus omnia corrumpit: un eventuale comportamento fraudolento “corrompe” e vanifica ogni possibilità di ottenere il beneficio. I tribunali svolgono quindi un’attenta valutazione della storia del debitore: chi ha abusato del credito o ha avuto condotte maliziose non potrà aspirare al colpo di spugna finale, poiché verrebbe meno la logica stessa dell’istituto.

Va sottolineato che le recenti riforme hanno reso la valutazione della meritevolezza più oggettiva e focalizzata sugli abusi reali. Ad esempio, indebitarsi oltre le proprie possibilità non è più di per sé un motivo automatico di esclusione: è lo stato di sovraindebitamento stesso, spesso frutto di scelte economiche sbagliate o eventi sfortunati. Ciò che conta è piuttosto l’assenza di comportamenti dolosi o gravemente imprudenti all’origine dell’indebitamento (come frodi ai creditori, spese folli ingiustificate o altre condotte gravemente anomale). In mancanza di tali condotte, il debitore va ammesso ai benefici della procedura. Questa impostazione più equa – in linea con il principio per cui nemo tenetur ad impossibilia, ossia “nessuno è tenuto a fare l’impossibile” – mira a distinguere il debitore onesto ma sfortunato dal debitore sleale. Il primo merita una seconda opportunità, il secondo no. Le pronunce più attuali hanno abbracciato questo approccio, ribadendo che il confine invalicabile è l’abuso deliberato del credito: oltre tale confine, il perdono non è ammesso.

Quando il giudice accerta la meritevolezza, emette il provvedimento di esdebitazione e tutti i debiti pregressi si intendono estinti (ad eccezione di quelli eventualmente esclusi per legge, come obblighi di mantenimento, risarcimenti da illecito e debiti fiscali per le sole sanzioni tributarie). Da quel momento il debitore può dirsi finalmente libero: i creditori non potranno più reclamare nulla. È importante notare che l’esdebitazione riguarda i debiti non pagati nella procedura: se ad esempio i creditori hanno ricevuto solo il 20% di quanto erano loro dovuto, il restante 80% viene cancellato e non è più esigibile. Si comprende bene come questo meccanismo rappresenti per il debitore una vera rinascita finanziaria e psicologica. Allo stesso tempo, è una misura equilibrata: viene concessa solo a chi ha dimostrato trasparenza e impegno, e dopo aver destinato tutto il possibile ai creditori. La “qualità della misericordia” – per dirla con Shakespeare – benedice sia chi la riceve sia chi la concede: il debitore meritevole ottiene sollievo, e la collettività ne beneficia perché una persona liberata dai debiti può tornare a contribuire attivamente all’economia.

Le ultime pronunce giurisprudenziali: opportunità confermate e limiti applicativi

Le corti italiane, sin dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, sono state chiamate a interpretare e affinare in concreto i meccanismi della liquidazione controllata e dell’esdebitazione. Nel 2025 in particolare sono emersi orientamenti importanti che chiariscono il perimetro di queste tutele. Vediamo alcuni casi chiave, che mostrano come la giurisprudenza stia garantendo le opportunità di fresh start ma anche prevenendo usi distorti della normativa.

Un ex imprenditore fallito può ottenere una seconda chance

Una decisione innovativa del Tribunale di Verona ha aperto la porta a chi, in passato, era già passato per il fallimento senza però riuscire a liberarsi dai debiti. Con la sentenza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Verona ha dichiarato ammissibile l’apertura di una liquidazione controllata in favore di un artigiano ex imprenditore individuale, già dichiarato fallito anni prima (Trib. Verona, sent. 13 giugno 2025). Dopo la chiusura del suo fallimento, infatti, quell’uomo si ritrovava ancora gravato da debiti residui non pagati, non avendo ottenuto l’esdebitazione in sede fallimentare (all’epoca, sotto la vecchia legge, la liberazione dei debiti non era automatica e richiedeva determinati presupposti). Ebbene, i giudici veronesi hanno ritenuto che anche un “ex fallito” possa accedere al sovraindebitamento per provare a liberarsi definitivamente dei debiti pregressi. Il fatto che l’indebitamento fosse composto in gran parte proprio da quelle vecchie passività non soddisfatte nel fallimento non è stato considerato un ostacolo: la ratio è che la liquidazione controllata può servire proprio a conseguire l’esdebitazione che non era stata ottenuta prima. In sostanza, se in passato il debitore non ha potuto beneficiare del “colpo di spugna” finale – magari perché la legge allora non lo consentiva, o perché non aveva fatto in tempo a chiederlo – oggi ha la possibilità di rimediare attivando una procedura di sovraindebitamento. Si tratta di un importante cambio di prospettiva: fino a pochi anni fa, chi usciva da un fallimento senza esdebitazione restava inseguito dai creditori a vita; ora invece, grazie al nuovo sistema, può avere un’ulteriore occasione per voltare pagina. «E quindi uscimmo a riveder le stelle», per citare Dante: dopo il buio di un’insolvenza apparentemente senza scampo, oggi è davvero possibile tornare alla luce e ripartire senza l’oppressione dei debiti passati.

Va precisato però che questa apertura non equivale a un “liberi tutti”. Lo stesso tribunale ha infatti sottolineato che restano fermi i requisiti di accesso e di meritevolezza previsti dalla legge anche per l’ex fallito. In particolare, se il soggetto in questione non aveva ottenuto l’esdebitazione fallimentare perché dichiarato immeritevole allora (ad esempio per condotte frodatorie), difficilmente potrà risultare meritevole oggi: l’art. 282 CCII infatti richiede espressamente anche l’assenza di colpa grave nell’origine del sovraindebitamento, dunque uno scrutinio severo della buona fede del debitore. Tuttavia, hanno osservato i giudici, il fatto che al termine della liquidazione controllata l’esdebitazione potrebbe eventualmente essere negata (per mancanza di meritevolezza) non impedisce di per sé l’apertura della procedura. In altre parole, il tribunale ammette comunque il debitore alla liquidazione: poi, se questi non risulterà meritevole, semplicemente non otterrà lo “sconto” finale, ma intanto la procedura avrà consentito di liquidare il patrimonio e distribuire qualcosa ai creditori. Questa impostazione garantisce un equilibrio: non precludere a priori la procedura – che potrebbe comunque portare beneficio ai creditori – ma riservarsi di negare il perdono finale se il debitore non lo avrà meritato.

Niente scorciatoie a costo zero dopo un fallimento

A fronte dell’orientamento “permissivo” di Verona, è intervenuta anche la Corte di Cassazione a tracciare i confini da non oltrepassare. Con l’ordinanza n. 30108/2025 depositata il 14 novembre 2025, la Suprema Corte ha stabilito che un debitore già fallito, privo di beni, non può usare le nuove procedure di sovraindebitamento come scorciatoia per cancellare i debiti del vecchio fallimento senza pagare nulla (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025). Nel caso esaminato, un soggetto dichiarato fallito anni addietro – che per varie ragioni non aveva usufruito dell’esdebitazione fallimentare prevista dall’art. 142 legge fall. – aveva tentato di ottenere ora l’esdebitazione “gratuita” presentandosi come incapiente ex art. 283 CCII. La Cassazione ha bocciato questa manovra, affermando un principio chiaro: chi non ha ottenuto l’esdebitazione al termine del fallimento non può ripulire quei medesimi debiti residui ricorrendo all’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente introdotto dalla nuova normativa. In altri termini, non è ammesso sfruttare a posteriori il più generoso regime del sovraindebitamento per debiti che erano già emersi e trattati in una procedura concorsuale pregressa.

La logica di questa pronuncia risiede nella tutela dell’affidamento dei creditori e nel rispetto delle regole del gioco vigenti al tempo del fallimento. Concedere oggi un’esdebitazione “postuma” attraverso un diverso canale avrebbe significato eludere i limiti stringenti che la legge fallimentare imponeva (ad esempio, un debitore poteva essere escluso dal beneficio se giudicato colpevole di bancarotta o altre irregolarità). La Cassazione ha ritenuto che il legislatore, nel creare la procedura per il debitore incapiente, non intendesse certo fornire un doppio beneficio a chi “ha già avuto la sua chance” in sede fallimentare. La seconda opportunità deve sì esistere, ma senza travalicare la coerenza del sistema e senza pregiudicare eccessivamente i creditori. Del resto, la stessa ordinanza sottolinea che ciò non significa precludere ogni via al vecchio fallito: se dopo la chiusura del fallimento l’individuo contrae nuovi debiti e si ritrova nuovamente insolvente, potrà certamente accedere alle procedure di sovraindebitamento per quelle nuove esposizioni, essendo una situazione diversa. Inoltre – ed è un aspetto importante – nulla vieta al debitore ex fallito che abbia ancora qualche bene o reddito disponibile di attivare una liquidazione controllata per pagare almeno in parte i creditori residui del fallimento (come appunto nel caso deciso dal Tribunale di Verona sopra citato). In tal modo, mettendo a disposizione il proprio (sia pur modesto) patrimonio e seguendo le regole ordinarie, egli potrà dopo qualche anno ottenere l’esdebitazione secondo il CCII. Ciò che la Cassazione esclude, insomma, è l’uso dell’esdebitazione “a costo zero” dell’incapiente come scorciatoia per chi ha già accumulato debiti e insolvenze reiterate. Si evita così un “doppio colpo di spugna” non previsto dalla legge. Il messaggio è equilibrato: il sistema offre una seconda opportunità, ma non una terza, quarta e così via senza condizioni.

Creditori “assenti” e debiti non cancellati: questione di legittimità costituzionale

Un altro tema delicato emerso con l’applicazione del nuovo Codice della Crisi riguarda il trattamento dei creditori che non partecipano alla procedura di sovraindebitamento. La normativa attuale prevede infatti (art. 278, comma 2 CCII) che l’esdebitazione non produca effetto nei confronti dei creditori che, pur avendo ricevuto regolare avviso dell’apertura della procedura, decidono di non insinuare il proprio credito (cioè non presentano domanda di ammissione al passivo). In pratica, questi creditori “assenti” restano liberi di rivalersi sul debitore dopo la chiusura della procedura, ma solo entro i limiti di quanto avrebbero potuto ottenere se avessero partecipato. La ratio della norma è evitare che un creditore stia alla finestra e poi pretenda magari l’intero credito fuori dalla procedura. Tuttavia, un caso concreto discusso a Verona nel 2025 ha messo in luce un paradosso: se i creditori partecipanti vengono soddisfatti integralmente, quelli rimasti fuori potrebbero vantare ancora l’intero credito. È esattamente quanto accaduto in una liquidazione controllata decisa dal Tribunale di Verona, in cui il patrimonio del debitore è bastato a pagare il 100% dei creditori insinuati, con addirittura un avanzo finale. Alcuni creditori (in particolare una banca ipotecaria) avevano però scelto deliberatamente di non presentare domanda nella procedura, forse nella speranza di rivalersi separatamente. Applicando alla lettera l’art. 278 CCII, il risultato sarebbe stato sconcertante: il debitore, pur avendo soddisfatto tutti gli altri creditori, sarebbe rimasto comunque debitore verso chi è rimasto fuori, dovendo ancora pagare integralmente quei crediti non insinuati. In sostanza, nessuna esdebitazione verso di loro, nonostante il successo della liquidazione.

Il Tribunale di Verona ha giudicato irragionevole questa conseguenza e, con un’ordinanza del 18 luglio 2025, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in questione (Trib. Verona, ord. 18 luglio 2025). Secondo i giudici veronesi, legare la concessione dell’esdebitazione al comportamento inerte di alcuni creditori crea un’ingiustificata disparità di trattamento e rischia di frustrare la finalità stessa della legge. Da un lato, infatti, viola il principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 della Costituzione: il debitore verrebbe punito non per una sua colpa, ma per una scelta strategica del creditore. Dall’altro lato, contrasta con lo spirito della normativa europea (Direttiva UE 2019/1023) che impone agli Stati membri di assicurare al debitore meritevole la piena esdebitazione entro un tempo ragionevole. Lasciare un debitore indefinitamente esposto verso chi è rimasto fuori dalla procedura significherebbe tradire l’obiettivo del fresh start. Per queste ragioni, il tribunale ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, affinché valuti se sia necessario “correggere il tiro” della disposizione. Si tratta di un passaggio importante: la decisione della Consulta potrebbe eliminare quella che finora è una sorta di “spada di Damocle” poco nota ma potenzialmente pericolosa per il debitore sovraindebitato. In attesa dell’esito, questo intervento di Verona lancia comunque un segnale chiaro: la seconda opportunità non dev’essere vanificata da cavilli o tatticismi creditori. Il sistema concorsuale deve funzionare in modo equilibrato per tutti: chi partecipa viene soddisfatto nei limiti del possibile e poi la liberazione si estende a tutti i debiti, altrimenti il fresh start rimane incompleto.

Esdebitazione dell’incapiente: necessario il contraddittorio preventivo

Abbiamo accennato all’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) come misura speciale per i casi di assoluta indigenza. Trattandosi di uno strumento radicale – cancellare i debiti senza alcun recupero per i creditori – l’interpretazione delle regole procedurali richiede particolare attenzione. La legge prevede che il debitore presenti un’istanza motivata al tribunale, corredata di una relazione particolareggiata dell’OCC che attesti la sua totale incapienza e la meritevolezza. Su questa base, il giudice può concedere l’esdebitazione immediata, emettendo un decreto che sarà comunicato ai creditori, i quali hanno facoltà di proporre reclamo entro 30 giorni (art. 283, comma 8 CCII). Ci si è chiesti: i creditori devono essere sentiti prima di emettere il decreto di esdebitazione? La norma non lo dice espressamente. Eppure, per garantire il principio del contraddittorio e prevenire eventuali abusi, alcuni tribunali hanno ritenuto opportuno coinvolgerli sin da subito.

In tal senso si è espresso di recente ancora il Tribunale di Verona. Con decreto del 12 gennaio 2026, il giudice delegato ha affermato che, anche in assenza di una previsione esplicita, è necessario assicurare il contraddittorio preventivo con i creditori prima di concedere l’esdebitazione incapiente (Trib. Verona, decr. 12 gennaio 2026). In pratica, il tribunale veronese ha disposto che l’OCC comunichi l’istanza di esdebitazione e la propria relazione a tutti i creditori indicati dal debitore, assegnando loro un termine (ad esempio 15 giorni) per eventuali osservazioni. Solo dopo aver valutato le posizioni di tutti, il giudice deciderà se accogliere o meno la domanda di esdebitazione. Questa procedura “anticipata” non è obbligatoria per legge, ma il tribunale ne evidenzia l’utilità: consente di ascoltare l’altra parte prima di prendere una decisioneaudi alteram partem, come insegna il brocardo latino – ed evita che l’unica sede di confronto sia il reclamo successivo. In ottica di economia processuale, inoltre, ricevere eventuali obiezioni dei creditori prima può risparmiare contenziosi dopo. È un approccio prudente che bilancia la necessità di dare sollievo al debitore incapiente con il diritto dei creditori di essere informati e coinvolti in una soluzione così drastica. Del resto, anche l’OCC nell’istanza deve attestare che il debitore non ha atti in frode e che il suo stato di insolvenza non è rimediabile: un controllo incrociato da parte dei creditori può aiutare a confermare (o smentire) queste circostanze. L’importante è che ciò non si traduca in un potere di veto: se i creditori muovono contestazioni infondate o agiscono solo per ritardare, il giudice potrà comunque procedere a liberare il debitore. Ma avere un quadro completo prima di decidere garantisce una maggiore legittimazione e solidità al provvedimento di esdebitazione immediata.

Conclusioni: un equilibrio tra giustizia e seconda opportunità

Dall’analisi di queste recenti vicende, emerge un sistema del sovraindebitamento in continua evoluzione, ma sempre più orientato al recupero del debitore onesto. La liquidazione controllata e l’esdebitazione rappresentano oggi una ancora di salvezza concreta per chi è oppresso dai debiti: non più una promessa vaga, bensì una prospettiva reale di liberazione, come testimoniato dai casi risolti positivamente nei tribunali. Al contempo, la giurisprudenza sta giocando un ruolo cruciale nel tracciare i confini della correttezza: ogni qual volta si presenta un potenziale abuso o una zona grigia normativa, interviene a chiarire i limiti, così che il fresh start venga concesso solo a chi ne ha diritto e non si trasformi in un ingiusto vantaggio. Ne risulta un equilibrio avanzato tra il favor debitoris – cioè la benevolenza verso il debitore meritevole – e la tutela della parità di trattamento dei creditori. Chi affronta la crisi con trasparenza e buona fede può trovare nel nostro ordinamento una via d’uscita dal tunnel dell’indebitamento; chi invece tenta scorciatoie indebite o continua ad agire in malafede vede precluse le soluzioni di favore. In definitiva, il messaggio che arriva dalle aule di giustizia è incoraggiante: una caduta non è la fine, se ne può uscire risollevati, ma il percorso di risalita esige impegno, onestà e il rispetto delle regole. Come ha scritto C.S. Lewis, «Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale». La legge italiana sul sovraindebitamento incarna proprio questa filosofia: offre ai debitori onesti gli strumenti per cambiare il finale della propria storia, cancellando l’oppressione dei debiti e ritrovando la dignità economica perduta.

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  • 16 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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