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Dal 22 gennaio 2026 è in vigore la cosiddetta Legge Foti, la prima riforma organica della responsabilità erariale degli ultimi decenni. La legge n. 1/2026 ridefinisce la nozione di colpa grave, introduce un tetto massimo al risarcimento pari al 30% del danno accertato, impone l'obbligo assicurativo a chi gestisce risorse pubbliche e porta la compagnia assicuratrice come litisconsorte necessario nel giudizio contabile. Nel frattempo, la giurisprudenza della Corte dei conti non si è fermata: le Sezioni Riunite hanno ampliato il perimetro del danno all'immagine della PA, e la stessa magistratura contabile ha già sollevato questione di legittimità costituzionale sul tetto del 30%. Un quadro in rapida evoluzione, che impone una difesa tecnica e aggiornata per ogni soggetto chiamato a rispondere davanti alla Corte dei conti.
«Il diritto senza la forza è impotente; la forza senza il diritto è barbarie. Ma la vera civiltà giuridica sta nel trovare la misura giusta tra i due.» Questa riflessione di Rudolf von Jhering coglie con precisione la tensione che da sempre percorre la responsabilità erariale: da un lato il bisogno di tutelare le finanze pubbliche, dall'altro il rischio che una responsabilità sproporzionata paralizzi l'azione di chi serve lo Stato. Con la legge 7 gennaio 2026, n. 1 — già nota come Legge Foti — il legislatore italiano ha tentato di trovare quella misura. Il risultato è una riforma di sistema che ha già generato un acceso dibattito tra dottrina, magistratura contabile e avvocatura specializzata. Chi oggi riveste un incarico dirigenziale, gestisce fondi pubblici o siede in un organo esecutivo di un ente locale non può permettersi di ignorarla.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila, e in questo campo vigilare significa comprendere le nuove regole prima di trovarsi destinatario di un invito a dedurre della Procura regionale della Corte dei conti.
La nuova architettura della responsabilità erariale
La Legge n. 1 del 7 gennaio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026, è entrata in vigore il 22 gennaio 2026 ed è stata approvata definitivamente dal Senato nella seduta del 27 dicembre 2025. Il provvedimento introduce una riforma organica della disciplina della responsabilità amministrativa per danno erariale e ridefinisce in modo significativo le funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali della Corte dei conti, con particolare attenzione ai procedimenti connessi al PNRR e al PNC.
Il fulcro della riforma è la tipizzazione della colpa grave. Fino all'entrata in vigore della legge, la nozione di colpa grave non era definita dal legislatore e veniva ricostruita attraverso l'elaborazione giurisprudenziale. Il fulcro della riforma è rappresentato da una puntuale ridefinizione della nozione di colpa grave, elemento centrale per l'affermazione della responsabilità erariale. La legge chiarisce che la colpa grave sussiste esclusivamente in presenza di: violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento; negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti. Ai fini della valutazione della violazione manifesta, occorre tenere conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e gravità dell'inosservanza.
Un passaggio altrettanto rilevante sul piano difensivo riguarda ciò che non costituisce colpa grave. È esclusa la colpa grave quando il comportamento del funzionario si fonda su orientamenti giurisprudenziali prevalenti, pareri delle autorità competenti o atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità. Significativa è inoltre la previsione di una sorta di silenzio-assenso: se il parere della Corte dei conti non viene reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, che non può essere imputata di colpa grave.
Sul piano quantitativo, la riforma introduce una limitazione strutturale al risarcimento. La legge stabilisce che il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, eserciti il potere di riduzione, ponendo a carico del responsabile il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva o nell'anno immediatamente precedente o successivo. In concreto, anche se il danno accertato è di 1 milione di euro, il dirigente pagherà al massimo 300.000 euro e comunque non oltre il doppio della sua retribuzione annua. La quota eccedente resta a carico dell'amministrazione.
La riforma introduce poi una novità di portata significativa sul piano pratico: è introdotto un obbligo assicurativo generalizzato: chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche ed è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti deve stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave. Un'ulteriore novità di rilievo è l'introduzione del litisconsorzio necessario degli assicuratori nei giudizi per danno erariale innanzi alla Corte dei conti. L'obiettivo dichiarato, come emerge dai lavori preparatori, è garantire il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'amministrazione a prescindere dalle condizioni economiche dell'agente, anche in considerazione del dato statistico secondo cui viene recuperato solo il 10% del credito complessivo maturato dalla pubblica amministrazione sulla base di sentenze definitive.
Sul versante sanzionatorio, la legge attribuisce al giudice contabile un nuovo strumento. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. È anche ridefinito il termine prescrizionale: il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti ne abbiano avuto conoscenza. La decorrenza è sospesa esclusivamente in caso di occultamento doloso del danno, realizzato mediante condotta attiva o violazione di obblighi di comunicazione.
Di primaria rilevanza è la norma transitoria: le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa si applicano anche ai procedimenti e giudizi pendenti alla data del 22 gennaio 2026, purché non definiti con sentenza passata in giudicato, in coerenza con i principi di legalità e di favor rei. Dal punto di vista operativo, questa disposizione produce effetti significativi sul contenzioso in corso davanti alla Corte dei conti. Numerosi giudizi di responsabilità amministrativa avviati anteriormente al 22 gennaio 2026 dovranno essere riesaminati alla luce dei nuovi criteri normativi, ove non ancora definiti con decisione definitiva.
La giurisprudenza contabile: tre pronunce che ridisegnano il quadro
Mentre il testo della legge ancora si consolidava, la Corte dei conti non ha mancato di produrre pronunce di grande rilievo sistematico, che i difensori devono tenere a mente.
La prima è di portata generale. La Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 3/2026, pronunciata all'esito dell'udienza pubblica del 22 ottobre 2025, ha risolto una questione di massima di significativo rilievo sistematico: l'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione è proponibile per qualsiasi delitto commesso a danno delle pubbliche amministrazioni, non soltanto per i reati tipizzati nel codice penale. Con questa sentenza, depositata il 3 marzo 2026, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti segnano un autentico cambio di paradigma nella tutela del danno all'immagine. Le Sezioni Riunite hanno confermato la proponibilità dell'azione erariale per qualsiasi reato doloso — generico o intenzionale, ma non colposo — che comprometta il prestigio o la credibilità funzionale dell'amministrazione. Il perimetro del rischio erariale si allarga, quindi, anche per condotte che in passato non avrebbero integrato la condizione di procedibilità dell'azione contabile.
La seconda pronuncia tocca un tema spesso sottovalutato: il danno erariale per violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con la sentenza n. 29/2026, si è espressa sul risarcimento del danno erariale indiretto derivante da una violazione della privacy commessa da un dirigente di un'Unione di Comuni. L'atto, pubblicato nell'albo pretorio on line e nella sezione "amministrazione trasparente" dell'ente, aveva determinato l'apertura di un procedimento presso il Garante della Privacy a seguito del ricorso di un concorrente che lamentava la pubblicazione in chiaro sul web dei dati personali. La Procura Regionale contestava la responsabilità amministrativa, per colpa grave, del dirigente per non aver tenuto conto delle conseguenze della pubblicazione dei dati personali, chiedendone la condanna per danno indiretto conseguente al pagamento della sanzione del Garante per la somma di euro 42.855,88 oltre rivalutazione e interessi legali. Il caso illumina un ambito di rischio concreto e quotidiano per chi gestisce procedimenti amministrativi digitali: ogni pubblicazione impropria di dati personali può tradursi in un'azione contabile.
La terza pronuncia è quella destinata ad avere le conseguenze più dirompenti sull'intera riforma. La Corte dei conti ha adito la Consulta contro la riforma della responsabilità erariale voluta dal governo, che ha limitato al 30% il danno risarcibile dai funzionari pubblici in caso di colpa grave, con effetto anche sui procedimenti in corso. Con l'ordinanza n. 9/2026, depositata il 23 aprile 2026, la Seconda Sezione Centrale d'Appello ha sollevato questione di legittimità costituzionale della Legge Foti, ritenuta "in contrasto insanabile con le norme costituzionali ed eurounitarie che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche". Il procedimento nell'ambito del quale è stata sollevata la questione riguarda un intervento chirurgico errato che ha causato la lesione del midollo di un paziente a Genova. Per la vicenda la ASL ha risarcito un milione e 350mila euro, chiesti indietro ai tre medici responsabili dell'errore: uno di loro, condannato in primo grado dalla Corte dei conti a versare 945mila euro, ha fatto ricorso in Appello chiedendo l'applicazione della legge Foti e quindi la riduzione della somma al doppio del suo stipendio lordo annuo, cioè a 170mila euro.
Questo cortocircuito istituzionale — la Corte dei conti che impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la legge con cui il Parlamento ha appena riformato la sua stessa giurisdizione — rende il quadro normativo precario e in attesa di assestamento. Chi è convenuto in un giudizio contabile oggi si trova in uno scenario di incertezza che richiede un orientamento professionale attento e tempestivo.
Non va trascurata, in questa cornice, la critica istituzionale sollevata durante l'anno giudiziario 2026. Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, ha dedicato gran parte della sua relazione a commentare la legge n. 1/2026, sottolineando la formulazione non sempre univoca e puntuale delle nuove disposizioni, che presentano problemi di coordinamento fra di loro e con le norme previgenti. Il Procuratore Generale ha evidenziato i rischi legati all'introduzione di un tetto al risarcimento che risulta essere troppo basso per garantire la necessaria azione di deterrenza e tale da ridurre, in maniera considerevole, gli importi dei risarcimenti effettivamente recuperati alle casse dello Stato.
Sul piano degli enti locali, infine, la riforma porta con sé un onere concreto e immediato: una disposizione destinata ad avere forte impatto sugli enti locali è l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni patrimoniali da colpa grave. La norma si applica a chiunque assuma incarichi che comportino la gestione di fondi pubblici e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile. Nei piccoli Comuni, tale obbligo potrebbe riguardare anche componenti dell'organo esecutivo ai quali siano attribuite funzioni gestionali.
Il quadro che emerge è chiaro: la riforma ha ridotto alcune esposizioni, ma non le ha eliminate. La tipizzazione della colpa grave è uno strumento difensivo prezioso, ma solo se correttamente invocato. Il tetto del 30% è oggi in discussione davanti alla Consulta. L'obbligo assicurativo è nuovo e impone verifiche immediate. E il danno all'immagine, grazie alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 3/2026, si estende ora a un perimetro di reati ben più ampio del passato.
Redazione - Staff Studio Legale MP