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Un artigiano con centoventimila euro di debiti — quarantamila verso il Fisco per IVA non versata, trentamila verso l'INPS per contributi omessi, il resto verso fornitori — presenta un piano di concordato minore che prevede il pagamento del trenta per cento a tutti i creditori. L'Agenzia delle Entrate vota favorevolmente. L'INPS vota contro. Il piano viene bloccato. Un caso come questo non è teorico: è lo scenario che si ripete nei tribunali italiani con frequenza crescente, e che rivela una frattura silenziosa al cuore del sistema di sovraindebitamento.
La questione è tecnica ma ha effetti pratici devastanti per chi cerca una seconda opportunità: IVA e contributi previdenziali non sono trattati allo stesso modo nel concordato minore, e confondere i due piani normativi — o ignorarne le differenze — può compromettere l'intera procedura.
La falcidiabilità dell'IVA: un percorso tormentato giunto a stabilità
La vicenda dell'IVA nelle procedure concorsuali è uno dei capitoli più accidentati del diritto della crisi degli ultimi vent'anni. Per lungo tempo, l'imposta sul valore aggiunto è stata considerata intangibile: risorsa propria dell'Unione Europea, non suscettibile di falcidia nemmeno in sede concordataria. La svolta è arrivata per gradi. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C-546/14, ha chiarito che il diritto dell'Unione non osta alla falcidia del credito IVA quando sia dimostrato, attraverso una valutazione seria e indipendente, che in caso di liquidazione il creditore erariale non riceverebbe di più. Il principio guida — summum ius summa iniuria — esprime bene la logica sottostante: applicare rigidamente il divieto di falcidia anche quando il creditore pubblico ne uscirebbe comunque a mani vuote non tutela il sistema, lo danneggia.
Sul versante interno, la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 245 del 2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, nella parte in cui escludeva la possibilità di falcidiare l'IVA. In altre parole, la falcidia dell'IVA nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata ritenuta compatibile con i dettami comunitari, e ogni previsione contraria è costituzionalmente illegittima in quanto crea una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra debitore fallibile e non fallibile.
Con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto "Correttivo-Ter"), la possibilità di falcidiare l'IVA è stata ribadita espressamente: sia nel concordato minore sia nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, è previsto il pagamento parziale dei crediti privilegiati, tra cui quelli tributari, purché la proposta sia maggiormente favorevole rispetto alla prospettiva liquidatoria.
Il quadro sull'IVA è quindi oggi consolidato. Il problema si sposta altrove.
Il nodo irrisolto: i contributi previdenziali tra art. 88 CCII e cram down
I contributi previdenziali e assistenziali — INPS, INAIL, casse professionali — occupano una posizione normativa diversa rispetto all'IVA nel concordato minore, e questa differenza produce effetti concreti spesso sottovalutati nella predisposizione dei piani.
L'art. 88 CCII disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato minore, richiamando — con alcune specificità — la disciplina del concordato preventivo. La norma consente la falcidia anche dei contributi previdenziali, ma a condizioni stringenti: occorre che la proposta sia più conveniente della liquidazione controllata, e la parte del credito che "degrada" a chirografo per incapienza del patrimonio non può ricevere un trattamento deteriore rispetto agli altri creditori chirografari.
Su questo punto è intervenuto il Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. civile, con pronuncia del 7 gennaio 2025 (Giudice Delegato Francesca Miconi). Il Tribunale ha affermato che, in tema di concordato minore e trattamento dei crediti tributari e previdenziali, trova applicazione l'art. 88 CCII, comma 1, secondo e terzo periodo, e che ai crediti degradati non può essere assicurato un trattamento deteriore rispetto ai chirografari, regola valida anche in caso di inserimento in classi. Si tratta di un principio apparentemente tecnico ma di portata enorme nella costruzione pratica del piano: il debitore che voglia "scontare" il debito contributivo non può penalizzare ulteriormente INPS rispetto ai creditori senza garanzie.
Questo orientamento è stato rafforzato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza dell'11 aprile 2025, n. 9549 (Pres. Terrusi, Est. Zuliani), pronunciata in una fattispecie relativa al piano del consumatore ex L. 3/2012. La Suprema Corte ha affermato che la disposizione secondo cui la parte incapiente del credito privilegiato va trattata come credito chirografario, dettata in modo esplicito per il concordato preventivo, è espressione del principio generale secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione. Il principio, enunciato per il piano del consumatore, vale a fortiori nel concordato minore.
Ma il nodo più critico rimane un altro: cosa accade se INPS vota contro la proposta?
La risposta è nel cram down fiscale e previdenziale. Se Agenzia delle Entrate o INPS sono "decisivi" per la maggioranza e votano contro, il giudice può comunque omologare il concordato se viene dimostrato, con relazione e confronto numerico serio, che la soddisfazione offerta è almeno pari o migliore rispetto alla liquidazione. In pratica: il NO degli enti previdenziali non è automaticamente la fine della procedura, ma lo diventa se il piano non è stato costruito con rigore quantitativo sull'alternativa liquidatoria.
Un esempio recente molto utile è la sentenza del Trib. Oristano del 9 dicembre 2025, n. 26, che ha omologato un concordato minore in continuità nonostante il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate, applicando il cram down e valorizzando il confronto con lo scenario liquidatorio.
Sul versante del concordato preventivo — che offre indicazioni interpretative rilevanti anche per il minore per effetto del rinvio normativo — la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente con l'ordinanza del 22 aprile 2026, n. 10723: nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale, il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. L'asse si sposta dunque dalla figura soggettiva del debitore alla sostenibilità oggettiva del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Una conferma di questa traiettoria viene dal Tribunale di Trieste, che il 14 luglio 2025 ha affrontato i presupposti per l'omologazione forzosa del concordato minore liquidatorio in assenza di adesione degli enti previdenziali e assistenziali: il Tribunale di Trieste ha esaminato i presupposti perché, in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti previdenziali o assistenziali, si possa addivenire all'omologazione forzata.
Da ultimo, va segnalata la sentenza con cui il Tribunale di Mantova, il 2 aprile 2026, ha omologato un concordato minore liquidatorio presentato da una società in nome collettivo e dai suoi soci illimitatamente responsabili, ai sensi degli artt. 66 e 74 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 (CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024), affrontando due questioni di rilievo nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il caso è significativo perché estende il concordato minore alla dimensione societaria, con tutto ciò che implica sul piano del trattamento delle passività contributive cumulate dai soci.
L'asimmetria che non va ignorata: tre rischi pratici
Chi si occupa di sovraindebitamento conosce bene la tentazione di trattare IVA e contributi come un blocco unitario di "debiti pubblici" da decurtare in modo uniforme. È un errore che può avere conseguenze gravi.
Il primo rischio è costruire un piano che falcidi i contributi previdenziali nella stessa misura dell'IVA, senza verificare se la quota degradata a chirografo venga poi trattata peggio degli altri chirografari. Come chiarito dal Tribunale di Rimini e dalla Cassazione nel 2025, ciò determina l'inammissibilità del piano o la sua non omologabilità.
Il secondo rischio è sottovalutare il peso del voto INPS. A differenza dell'IVA, dove l'Erario ha spesso un atteggiamento più negoziale, l'INPS tende a esprimere voto contrario con maggiore frequenza nelle procedure minori, soprattutto quando la proposta di soddisfazione è inferiore al cinquanta per cento. Se quel voto è decisivo per la maggioranza, il piano entra in zona cram down: e il cram down funziona solo se la relazione dell'OCC ha quantificato con precisione l'alternativa liquidatoria. Una stima approssimativa non basta.
Il terzo rischio — forse il più insidioso — riguarda i contributi non versati ma già trattenuti ai dipendenti. Questi non godono della stessa libertà di falcidia: il legislatore ha previsto che i contributi e premi previdenziali, assistenziali e assicurativi non possano essere oggetto di transazione fiscale. Il riflesso nel concordato minore, per effetto del rinvio all'art. 88 CCII, è che la loro falcidia incontra limiti più stringenti, e alcuni tribunali ne richiedono la soddisfazione integrale almeno per la quota corrispondente alle ritenute operate e non versate, assimilandola per natura a un credito di terzi.
Come scriveva il giurista latino Cicerone, vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi resta vigile. Nel sovraindebitamento, questa massima si traduce in una regola pratica: il piano deve essere costruito con attenzione chirurgica alle graduazioni, alle distinzioni tra tipi di debiti pubblici, e alla solidità del confronto liquidatorio. Non è un adempimento formale. È la condizione perché il piano abbia una reale possibilità di omologazione.
La riflessione finale che emerge dall'analisi della giurisprudenza più recente è questa: il sistema del concordato minore sta rapidamente maturando, e i giudici di merito — spesso in anticipo sulla Cassazione — stanno elaborando un principio di coerenza interna tra le diverse categorie di debiti pubblici. L'orientamento che si consolida è chiaro: non esistono debiti pubblici "di serie A" immuni da qualsiasi sacrificio, né debiti pubblici "di serie B" liberamente falcidiabili senza vincoli. Esiste invece un criterio unificante — la convenienza rispetto alla liquidazione — che deve permeare ogni scelta allocativa del piano, con l'onere per il debitore di dimostrarlo con dati, non con affermazioni.
Redazione - Staff Studio Legale MP