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Una persona con una grave patologia cronica aspetta mesi per la visita della commissione medica INPS, riceve un verbale che le riconosce una percentuale di invalidità inferiore al reale, e decide finalmente di ricorrere al tribunale. Ottiene ragione. La sentenza arriva. Ma quando va a riscuotere gli arretrati, scopre che ne ha persi dodici mesi. Non per colpa del giudice, non per colpa dell'INPS: per un vizio procedurale commesso all'inizio, quando nessuno le aveva spiegato le nuove regole sul punto di partenza formale della domanda.
Questa situazione, tutt'altro che rara, rischia di diventare ancora più frequente nel corso del 2026. A partire dal 1° marzo 2026, la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità è stata ampliata ad altre quaranta province italiane, in attuazione dell'art. 7 del D.L. n. 19 del 19 febbraio 2026 (DL PNRR 2026) e in continuità con il percorso avviato dal D.Lgs. n. 62/2024. Tra queste province figura Verona. Il che significa che chi oggi presenta domanda di riconoscimento dell'invalidità civile in questa città si trova già dentro un sistema parzialmente rinnovato — con regole di accesso diverse da quelle vigenti fino a febbraio 2026 — senza che l'informazione pubblica al riguardo sia stata sempre tempestiva e chiara.
La decorrenza della prestazione: il meccanismo che troppi ignorano
Il primo principio da tenere fermo è questo: la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa all'INPS, indipendentemente dalla data dell'esito della visita. Se la domanda viene presentata a giugno 2026 e il verbale favorevole arriva a ottobre, il pagamento parte retroattivamente da luglio 2026 con l'erogazione degli arretrati nel primo cedolino utile. Per questo motivo è fondamentale presentare la domanda senza ritardi.
Questo meccanismo di decorrenza retroattiva è il cuore di tutto il ragionamento che segue. Il diritto economico nasce con la domanda, non con la sentenza. Se la domanda è valida, gli arretrati maturano dal mese successivo alla sua presentazione anche se la causa dura anni. Se la domanda è viziata — o peggio, è stata presentata con modalità non più riconosciute come valide — quegli arretrati possono sfumare.
Con il vecchio sistema, la domanda di invalidità civile era un atto separato che il cittadino (o il patronato) presentava autonomamente all'INPS, allegando il certificato medico del proprio medico di base. Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n. 62 riguarda proprio la modalità per l'avvio del procedimento valutativo: la tradizionale domanda amministrativa non sarà più necessaria e sarà sostituita dall'invio del certificato medico introduttivo. La nuova procedura prevede che l'accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all'INPS del nuovo certificato medico introduttivo da parte di un medico certificatore.
Il passaggio non è banale. I cittadini residenti nelle nuove quaranta aree territoriali sperimentali potevano usare i certificati medici redatti fino al 28 febbraio 2026 solo se la domanda amministrativa veniva presentata all'INPS entro tale data. A partire dal 1° marzo 2026, i certificati medici redatti secondo le precedenti modalità ma non ancora inviati insieme alla domanda non sono più considerati validi. Chi aveva il certificato medico pronto ma non aveva ancora completato la procedura si è trovato di fronte a un bivio: o ripartiva da zero con il nuovo iter, o perdeva la data di decorrenza che aveva già maturato.
Dal 2026 l'INPS sta progressivamente adottando la nuova valutazione di base, un processo unificato che sostituisce le vecchie commissioni medico-legali separate per invalidità civile, cecità, sordità e handicap. Il risultato è un unico verbale che certifica la condizione della persona, classificata secondo criteri ICF (International Classification of Functioning). Questo cambio di classificazione, apparentemente tecnico, ha ricadute molto concrete sul piano del ricorso: il verbale che il ricorrente impugnerà d'ora in poi è strutturato in modo diverso rispetto al passato, e i motivi di contestazione davanti al tribunale devono adeguarsi alla nuova architettura valutativa.
Cosa cambia nel ricorso con la riforma in corso
Il ricorso giurisdizionale contro il verbale INPS sull'invalidità civile segue il rito del lavoro e si articola obbligatoriamente — dal 2012 in poi — attraverso l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. È possibile presentare ricorso giudiziario contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. Il ricorso deve essere presentato all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dall'emissione del provvedimento di diniego. Superato tale termine, può essere presentata esclusivamente una nuova domanda amministrativa di riconoscimento dell'invalidità.
Sei mesi: un termine perentorio che molti sottovalutano. Il verbale arriva, la persona è delusa, si consulta con amici o con il patronato, aspetta, temporeggia. Nel frattempo il tempo scorre. Se scade il semestre, la strada giudiziaria si chiude, almeno per quella domanda.
Ma c'è un profilo ancora meno noto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo netto nel 2026. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 969/2026, ha accolto il ricorso di un legale che aveva contestato la liquidazione delle spese operata dal Tribunale di Napoli in sede di decreto di omologa. Nel contenzioso previdenziale promosso nei confronti dell'INPS, quando il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. riguarda congiuntamente il riconoscimento dell'invalidità civile e dello stato di handicap grave, il compenso professionale dell'avvocato è soggetto a un limite minimo inderogabile. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 969/2026, ha accolto il ricorso dell'avvocato che aveva contestato la liquidazione di 1.170 euro ritenuta non conforme ai parametri forensi vigenti.
Questa pronuncia, apparentemente tecnica, ha un significato pratico importante per il ricorrente: quando l'oggetto del giudizio è costituito da due domande cumulative — invalidità civile e handicap grave — il compenso professionale non può in nessun caso scendere sotto i 1.528 euro. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 969/2026, accogliendo il ricorso dell'avvocato che aveva impugnato il decreto di omologa limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, contro l'INPS. Il principio è che la causa cumulativa — invalidità civile più handicap grave ex lege 104/92 — ha un valore di causa rilevante, e questo valore determina sia il compenso dell'avvocato sia, indirettamente, il calcolo del contributo unificato e le soglie per il gratuito patrocinio.
Un secondo profilo cruciale riguarda ciò che il giudice può fare nella fase di ATP. La giurisprudenza di legittimità — con la Cassazione Sezioni Unite sent. n. 14561/2022 — aveva già fissato il principio per cui, in caso di revoca di una prestazione di invalidità, il ricorrente non è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa prima di andare in giudizio: in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa. Un principio che protegge il disabile dalla burocrazia aggiuntiva nel momento più difficile.
Rimane però un rischio pratico sottovalutato, che merita una riflessione critica: nella fase transitoria della riforma del D.Lgs. 62/2024, i verbali emessi sotto il vecchio sistema e quelli emessi sotto il nuovo sistema hanno una struttura differente. Con la pubblicazione del messaggio numero 1750 del 27 maggio 2026, l'INPS ha varato nuove procedure operative per certificare lo stato invalidante dei cittadini a partire dai settant'anni di età, ai sensi della Legge 104/1992. I medici certificatori dispongono ora di direttive mirate per istruire correttamente il procedimento medico-legale. Questo significa che per gli over 70 affetti da patologie croniche il sistema di accertamento — e quindi il verbale che eventualmente si impugna — segue ancora, fino al 31 dicembre 2027, le metodologie tradizionali. Le direttive dell'INPS per l'invalidità mantengono le metodologie di valutazione tradizionali fino al 31 dicembre 2027, persino nelle aree geografiche già interessate dalla sperimentazione della recente riforma sulla disabilità.
Il punto critico — che gli altri commentatori tendono a trascurare — è proprio questo: non esiste oggi un sistema uniforme. A Verona, nel medesimo mese, possono essere emessi verbali secondo il vecchio schema e verbali secondo il nuovo. Chi presenta ricorso deve sapere quale tipo di verbale sta impugnando, perché i criteri valutativi adottati dalla commissione condizionano il perimetro dell'accertamento che il giudice effettuerà tramite CTU. Un CTU nominato dal tribunale utilizzerà i criteri ICF per valutare un verbale emesso con la nuova procedura, ma dovrà applicare i vecchi criteri percentuali per valutare un verbale emesso con il sistema previgente. Confondere i due sistemi significa costruire un ricorso su fondamenta fragili.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — non potrebbe essere più calzante in questo momento di transizione normativa. Il legislatore ha disegnato una riforma che punta a semplificare e a rendere più dignitoso il riconoscimento della disabilità; ma il percorso verso il 2027, quando il sistema entrerà a regime su tutto il territorio nazionale, nella fase sperimentale ha finito per complicare l'accesso ai diritti anziché semplificarlo: le difficoltà operative e i cambiamenti procedurali stanno ricadendo direttamente sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie.
Come scriveva Luigi Einaudi — giurista e pensatore prima ancora che statista — le norme valgono quanto la conoscenza che i cittadini ne hanno. Una riforma eccellente nella sua architettura può produrre danni concreti se il passaggio tra vecchie e nuove regole non è accompagnato da un'informazione capillare e da una assistenza qualificata. Nel campo dell'invalidità civile, dove chi ricorre è già in una condizione di vulnerabilità, il costo di un errore procedurale si paga in mesi di prestazioni non percepite.
Cosa fare in concreto
Chi riceve un verbale INPS sfavorevole o parzialmente sfavorevole sull'invalidità civile dovrebbe immediatamente verificare: la data di notifica del verbale (da cui decorrono i sei mesi perentori per il ricorso); se la domanda originaria è stata presentata con la vecchia o la nuova procedura (e quindi se la decorrenza degli arretrati è certa o contestabile); se nel verbale è presente anche una valutazione ai sensi della legge 104/1992, perché in questo caso il ricorso cumulativo apre una causa di valore più elevato con conseguenze anche sul piano delle spese processuali; se l'INPS ha adottato la procedura di revisione automatica prevista dalla normativa, o se ha omesso passaggi che potrebbero costituire motivi autonomi di impugnazione.
La fase transitoria che stiamo attraversando — con due sistemi di accertamento che coesistono su uno stesso territorio — richiede una lettura tecnica del verbale prima ancora di decidere se ricorrere. Non ogni verbale sfavorevole merita un ricorso; e non ogni ricorso è costruito sulle basi giuste. Ma chi ha subito una valutazione ingiusta ha strumenti reali e concreti per farla correggere: il percorso esiste, i tempi sono definiti, e la giurisprudenza — anche quella più recente del 2026 — continua a costruire garanzie in favore dei ricorrenti. Conoscerle è il primo passo.
Redazione - Staff Studio Legale MP