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Inquilino Moroso: Cosa Fare? La Guida Completa alla Procedura di Sfratto Spiegata Semplice - Studio Legale MP - Verona

L'inquilino che smette di pagare l'affitto rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per un proprietario di immobili. È una situazione che genera ansia, frustrazione e un senso di impotenza, trasformando un investimento in una fonte di stress e perdita economica. Tuttavia, è fondamentale comprendere che il proprietario non è solo né privo di tutele. L'ordinamento giuridico italiano offre uno strumento specifico, efficace e strutturato per affrontare questa criticità: la procedura di sfratto per morosità. Questo articolo non è una semplice elencazione di norme, ma una mappa strategica e chiara, pensata per trasformare l'incertezza in consapevolezza e l'ansia in azione. Comprendere i passaggi, i tempi e le tutele a propria disposizione è il primo, decisivo passo per riappropriarsi del proprio immobile e far valere i propri diritti.

 

I Presupposti Giuridici: Quando un Inquilino è Ufficialmente "Moroso" per la Legge?

Prima di intraprendere qualsiasi azione legale, è essenziale verificare la sussistenza dei presupposti che la legge richiede per qualificare un inquilino come "moroso". La normativa distingue nettamente tra locazioni a uso abitativo e quelle a uso commerciale, offrendo al locatore di immobili abitativi una tutela più rapida e certa.

 

Locazioni a Uso Abitativo: la “certezza” dell'Art. 5

Il pilastro della tutela del locatore è l'articolo 5 della Legge n. 392 del 1978 (nota come "Legge sull'Equo Canone"). Questa norma è di fondamentale importanza perché stabilisce una soglia oggettiva di gravità dell'inadempimento, eliminando la necessità di una valutazione discrezionale da parte del Giudice. In pratica, se si verificano le condizioni previste, l'inadempimento è considerato grave per definizione. I presupposti sono due e alternativi :  

Mancato pagamento del canone di locazione: È sufficiente il mancato versamento di una sola mensilità del canone, purché il ritardo si protragga per oltre 20 giorni dalla data di scadenza pattuita nel contratto.

Mancato pagamento degli oneri accessori: Riguarda le spese condominiali e altre voci accessorie. In questo caso, si può agire quando l'importo non pagato supera il valore di due mensilità del canone, indipendentemente dal numero di mesi di morosità accumulati.  

Il vantaggio strategico offerto dall'art. 5 è la cosiddetta "predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento". Mentre nel diritto contrattuale comune (art. 1455 del Codice Civile) chi agisce per la risoluzione deve dimostrare al Giudice che l'inadempimento della controparte è "di non scarsa importanza", qui la legge lo stabilisce a priori. Questo rende la posizione del locatore molto più solida e il primo passo del percorso giudiziale significativamente più prevedibile e sicuro.  

 

 

Locazioni a Uso Commerciale

Per le locazioni a uso diverso da quello abitativo (commerciali, artigianali, professionali), non si applica la soglia fissa dell'art. 5. Si ritorna alla regola generale dell'art. 1455 del Codice Civile, secondo cui la risoluzione del contratto può essere chiesta solo se l'inadempimento è di "non scarsa importanza", avuto riguardo all'interesse del locatore. La valutazione della gravità è quindi rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, che terrà conto dell'economia complessiva del rapporto.  

 

La Procedura di Sfratto Passo-Passo: Un Itinerario Giuridico per Riottenere il Vostro Immobile

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti, il locatore, tramite il proprio avvocato, può avviare un procedimento speciale, disciplinato dagli articoli 657-669 del Codice di Procedura Civile, pensato per essere più rapido di una causa ordinaria.  

 

 

Fase Preliminare (Opzionale ma Consigliata): La Lettera di Diffida ad Adempiere

Sebbene non sia un requisito obbligatorio per avviare lo sfratto, l'invio di una lettera di diffida ad adempiere tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) è una mossa strategicamente valida. Questo atto formale intima al conduttore di saldare il debito entro un termine (solitamente 15 giorni), avvisandolo che in caso contrario si procederà per vie legali. Spesso, questo primo passo è sufficiente a risolvere la situazione senza adire il Tribunale. In caso contrario, costituisce una prova della volontà del locatore di risolvere bonariamente la questione.  

 

 

 

Fase 1: L'Avvio del Procedimento Giudiziale (L'Intimazione di Sfratto)

Il procedimento giudiziale inizia con la notifica all'inquilino di un atto specifico: l'"Atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida". Redatto dall'avvocato, questo documento ha una duplice funzione:  

 

Intima al conduttore di rilasciare immediatamente l'immobile.

Cita il conduttore a comparire davanti al Tribunale in una data d'udienza precisa per la convalida del provvedimento.

Tra la data della notifica e quella dell'udienza devono intercorrere almeno 20 giorni liberi, come previsto dall'art. 660 c.p.c., per garantire al convenuto il tempo di preparare la propria difesa.  

 

 

 

Fase 2: L'Udienza di Convalida

L'udienza è il cuore della fase sommaria. Il locatore non deve necessariamente presenziare, essendo rappresentato dal proprio legale. In questa sede, possono verificarsi diversi scenari:  

 

Scenario A: L'Inquilino Paga. Il conduttore si presenta e salda l'intero debito, comprensivo dei canoni scaduti, degli interessi legali e delle spese processuali liquidate dal Giudice. In questo caso, la procedura si estingue e il contratto di locazione prosegue regolarmente. Questo atto è definito "sanatoria" della morosità.  

 

Scenario B: L'Inquilino non si Presenta o non si Oppone. Se l'inquilino, pur regolarmente citato, non compare all'udienza o, comparendo, non solleva contestazioni, il Giudice, su richiesta del legale del locatore che attesta la persistenza della morosità, emette l'"ordinanza di convalida di sfratto". Questo provvedimento è un titolo esecutivo che ordina il rilascio dell'immobile.  

 

Scenario C: L'Inquilino Chiede il "Termine di Grazia". Esclusivamente per le locazioni a uso abitativo, l'art. 55 della Legge 392/78 consente al conduttore di chiedere al Giudice un termine, detto "di grazia", per sanare la morosità. Il termine è di norma non superiore a 90 giorni. Il Giudice fissa una nuova udienza per verificare l'avvenuto pagamento. Se alla nuova data il debito non è stato integralmente saldato, lo sfratto viene convalidato senza ulteriori possibilità di rinvio. È cruciale notare che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr.  Cass. civ., ord. n. 4616 del 14/02/2023), la richiesta del termine di grazia è incompatibile con un'eventuale opposizione, poiché implica un riconoscimento del debito.  

 

Scenario D: L'Inquilino si Oppone. Il conduttore si presenta e si oppone alla convalida, sollevando eccezioni (es. sostiene di aver già pagato, contesta l'ammontare del debito, lamenta vizi dell'immobile). In questo caso, il procedimento sommario si conclude e si apre una causa ordinaria secondo il rito locatizio (mutamento del rito ex art. 447-bis c.p.c.). Il percorso si fa più lungo e complesso, ed è qui che la qualità della difesa legale diventa determinante. Come ammoniva il grande giurista Piero Calamandrei:  "Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede". Di fronte a un'opposizione, la fede nella giustizia deve essere sorretta da una strategia legale solida e da una profonda conoscenza della materia.  

 

Fase 3: L'Esecuzione Forzata - Il Rilascio Effettivo dell'Immobile

Ottenuta l'ordinanza di convalida, se l'inquilino non rilascia spontaneamente l'immobile entro la data fissata dal Giudice, inizia la fase esecutiva. L'avvocato del locatore notifica all'inquilino un atto di precetto, che intima il rilascio entro 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine, si ricorre all'Ufficiale Giudiziario, il quale si recherà presso l'immobile per eseguirne il rilascio. Il primo accesso ha solitamente natura interlocutoria. Se l'inquilino persiste nella sua resistenza, l'Ufficiale Giudiziario programmerà accessi successivi, richiedendo, se necessario, l'ausilio della  forza pubblica e di un fabbro per l'apertura forzata della porta e la sostituzione della serratura.  

 

 

L'Eccezione più Comune: "Non Pago perché l'Immobile ha dei Difetti". Come Rispondere?

Una delle difese più frequenti sollevate dall'inquilino moroso è la cosiddetta "eccezione di inadempimento", prevista dall'art. 1460 del Codice Civile. In sostanza, l'inquilino sostiene di aver legittimamente sospeso il pagamento del canone a causa di vizi o difetti dell'immobile non riparati dal locatore. Questo principio si fonda su un antico brocardo latino: Inadimplenti non est adimplendum, che significa "a chi è inadempiente non si deve adempiere".  

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è estremamente rigorosa nell'applicare questo principio ai contratti di locazione. L'orientamento consolidato, ribadito in innumerevoli pronunce, è che l'inquilino può sospendere o autoridurre il pagamento del canone solo ed esclusivamente se l'inadempimento del locatore è talmente grave da rendere l'immobile totalmente e completamente inutilizzabile per l'uso pattuito. Una semplice riduzione del godimento, dovuta a umidità, malfunzionamenti o altri difetti, non legittima la sospensione del pagamento.  

A questo proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16917 del 25 giugno 2019, ha chiarito in modo inequivocabile che il conduttore non può farsi "giustizia da sé". Se l'immobile presenta dei vizi, la strada corretta per l'inquilino è quella di continuare a pagare il canone e, contemporaneamente, agire in giudizio contro il locatore per ottenere la riduzione del canone, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno. Qualsiasi altra condotta lo espone a una sicura convalida di sfratto per morosità. Questo orientamento protegge il locatore da pretestuose contestazioni volte unicamente a mascherare la propria insolvenza.  

 

 

 

Oltre lo Sfratto: La Guida al Recupero dei Canoni Non Pagati

Ottenere il rilascio dell'immobile è solo metà della vittoria. L'altra metà consiste nel recuperare le somme non pagate. È un errore comune pensare che l'ordinanza di sfratto includa automaticamente la condanna al pagamento dei canoni arretrati. Si tratta di due percorsi paralleli che richiedono un'azione specifica.

Lo strumento principe per il recupero del credito è il decreto ingiuntivo, un ordine di pagamento emesso dal Giudice. La procedura di sfratto offre un'opportunità estremamente efficiente: l'art. 664 c.p.c. consente al locatore di richiedere, nello stesso atto di intimazione di sfratto, l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e per quelli che scadranno fino all'effettivo rilascio.  

Questo significa che, contestualmente alla convalida dello sfratto, il locatore ottiene un secondo titolo esecutivo, questa volta per il recupero del denaro. Con questo decreto, l'avvocato potrà avviare le procedure di esecuzione forzata sui beni del debitore, come il pignoramento dello stipendio (nei limiti di un quinto), del conto corrente o di altri beni mobili o immobili. È anche possibile richiedere un decreto ingiuntivo separatamente dalla procedura di sfratto, ad esempio se l'inquilino ha già lasciato l'immobile ma non ha saldato il debito.  

 

 

 

Approfondimenti dalla Cassazione: Orientamenti Recenti che Ogni Proprietario Dovrebbe Conoscere

Il diritto è una materia viva, in costante evoluzione. Un avvocato esperto non si limita a conoscere le norme, ma segue costantemente gli orientamenti della giurisprudenza per offrire la tutela più efficace e aggiornata. Ecco due recenti e significative sentenze della Corte di Cassazione.

Cassazione civile, sent. n. 36494 del 22 dicembre 2023: Questa pronuncia ha ribadito un principio cruciale per i contratti di durata come la locazione. La Corte ha stabilito che, ai fini di valutare la gravità dell'inadempimento del conduttore, il Giudice deve considerare non solo la morosità esistente al momento dell'avvio della causa, ma anche il comportamento tenuto dal conduttore nel corso del giudizio. Se l'inquilino continua a non pagare i canoni anche dopo l'inizio del procedimento, tale comportamento aggrava la sua posizione e rafforza ulteriormente il diritto del locatore a ottenere la risoluzione del contratto. Questo impedisce al conduttore di "guadagnare tempo" a spese del proprietario durante le lungaggini processuali.  

Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 29253 del 13 novembre 2024: Con una decisione di grande impatto, la Suprema Corte, interpretando le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, ha esteso l'ambito di applicazione del procedimento sommario di sfratto anche ai contratti di affitto di azienda (o di ramo d'azienda) che includono un bene immobile. In precedenza, l'applicabilità di questa procedura rapida a tali contratti era controversa. Questa sentenza fornisce uno strumento di tutela più celere ed efficace anche per gli imprenditori che concedono in affitto la propria azienda e si trovano di fronte a un affittuario moroso.  

Questi esempi dimostrano come una consulenza legale specialistica e aggiornata sia fondamentale per navigare con successo le complessità del diritto locatizio e sfruttare ogni strumento che l'ordinamento mette a disposizione.

 

Tempi e Costi: Un Quadro Realistico della Procedura

È essenziale che il locatore abbia un'idea chiara e realistica delle tempistiche e dei costi. L'attesa e l'incertezza possono essere logoranti, ma una pianificazione informata aiuta a gestire le aspettative.

 

Tempi

La procedura si articola in due fasi con durate molto diverse:

Fase Giudiziale (fino alla convalida): È la fase più rapida. In assenza di opposizione, si può ottenere l'ordinanza di convalida in media entro 2-4 mesi dall'avvio del procedimento.  

 

Fase Esecutiva (dal precetto al rilascio): Questa fase è molto più variabile. La durata dipende dal carico di lavoro dell'ufficio degli Ufficiali Giudiziari, dalla resistenza opposta dall'inquilino e dalla necessità di coinvolgere la forza pubblica. I tempi possono variare da 4-6 mesi a oltre un anno nei casi più complessi, ma molto dipende anche dalla “gestione” della procedura (tempi del legale, dell'UNEP, etc).

 

 

Costi

I costi sono anticipati dal locatore, ma il Giudice, con l'ordinanza di convalida, li pone a carico dell'inquilino moroso. Il recupero effettivo di tali spese dipenderà, ovviamente, dalla solvibilità di quest'ultimo. Le voci di costo principali sono :  

 

Spese vive: Contributo Unificato (tassa di iscrizione della causa a ruolo), marche da bollo, costi di notifica degli atti.

Onorari dell'avvocato: Per l'assistenza nelle fasi giudiziale ed esecutiva.

Spese della fase esecutiva: Compensi per l'Ufficiale Giudiziario, eventuale fabbro, medico legale, ecc.

FaseTempistica Media StimataComponenti di Costo Principali
Fase Giudiziale (fino alla convalida)2-4 mesiContributo Unificato, marca da bollo, spese di notifica, onorario legale.
Fase Esecutiva (rilascio forzato)4-6 fino a 12+ mesiSpese per Ufficiale Giudiziario, eventuale fabbro, forza pubblica, onorario legale per la fase esecutiva.

 

 

Conclusione: Agire con Metodo e Tempismo per Tutelare il Vostro Diritto

Affrontare un inquilino moroso è una sfida complessa e stressante, ma non insormontabile. Come abbiamo visto, l'ordinamento italiano fornisce un percorso legale ben definito e strumenti efficaci per tutelare il diritto del proprietario. La chiave del successo risiede in due fattori: il tempismo e la competenza. Agire prontamente al manifestarsi della morosità evita l'accumularsi di perdite economiche e previene l'aggravarsi della situazione. Affidarsi a un legale specializzato in diritto delle locazioni garantisce di navigare la procedura con sicurezza, di anticipare e neutralizzare le mosse della controparte e di utilizzare ogni strumento disponibile, dallo sfratto al decreto ingiuntivo, per un recupero completo: sia del possesso dell'immobile, sia del credito maturato. La legge è dalla vostra parte; il nostro compito è farla valere.

 

 

 

  • 19 agosto 2025
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.