«La strada è vita.» – Jack Kerouac. Ma sulle strade della vita reale possiamo incontrare ostacoli e pericoli imprevisti, come una buca nell’asfalto o un animale selvatico che attraversa all’improvviso. Cosa succede se subiamo un incidente stradale a causa di queste insidie? Il risarcimento dei danni spetta sempre? La recente giurisprudenza ci offre risposte importanti. Di seguito esaminiamo le novità in materia di responsabilità civile per sinistri causati da cattiva manutenzione stradale o da fauna selvatica, con riferimenti alle ultime pronunce della Cassazione (2024) e consigli utili per tutelare i propri diritti.
In diritto vige il principio cuius commoda, eius et incommoda: chi trae benefici da una cosa deve sopportarne anche gli svantaggi. Questo antico brocardo riassume la logica dell’art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Applicato alle strade, significa che l’ente proprietario o gestore (ad es. il Comune per le strade urbane) è responsabile, in qualità di custode, dei danni causati dalle condizioni del manto stradale (buche, dissesti, ostacoli non segnalati).
Siamo nell’ambito della responsabilità oggettiva da cose in custodia: non occorre dimostrare la colpa dell’ente, basta il nesso causale tra la “cosa” e il danno.
La vittima di un sinistro causato da una buca deve provare solo due elementi chiave:
La cosa in custodia difettosa (ad esempio l’esistenza di una buca o insidia sul tratto di strada custodito dall’ente convenuto).
Il nesso causale tra cosa e danno (cioè che il danno subito è conseguenza diretta di quella condizione pericolosa della cosa).
Se questi presupposti sono provati, scatta la responsabilità civile del custode ex art. 2051 c.c., indipendentemente da ogni sua colpa. La Cassazione ha ribadito che il danneggiato “non è tenuto a provare la propria assenza di colpa nella verificazione del danno”, essendo sufficiente dimostrare l’esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e il danno (Cass. civ. Sez. III, ord. 8 luglio 2024 n. 18518).
L’ente proprietario della strada può evitare la condanna solo provando il caso fortuito, ovvero che il danno è dipeso da un evento imprevedibile e inevitabile estraneo alla sua sfera di custodia.
La condotta imprudente della vittima può al più ridurre il risarcimento per concorso di colpa (art. 1227 c.c.), ma non esclude automaticamente la responsabilità del custode.
La Cassazione ha chiarito che il mero comportamento colposo della vittima non integra di per sé un caso fortuito idoneo a spezzare il nesso causale. Per interrompere il legame tra cosa e evento dannoso, la condotta del danneggiato dovrebbe presentare caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, tali da costituire essa sola la causa esclusiva del danno.
Pronuncia recente: “Nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non si può parlare di caso fortuito di fronte al mero accertamento di una condotta colposa del danneggiato, il quale, perché possa interrompere il nesso causale con la res in custodia, deve presentare natura autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile” (Cass. civ. Sez. III, sent. 24 gennaio 2024 n. 2376).
Le pronunce recenti, in particolare del 2024, confermano una linea di tendenza a rafforzare la tutela del danneggiato. L’ente proprietario della strada, per sottrarsi alla responsabilità, dovrà dimostrare concretamente che l’evento è dipeso da fattori a lui non imputabili (es. un comportamento abnorme della vittima o un evento esterno imprevedibile). Come ha affermato la Suprema Corte, la responsabilità ex art. 2051 c.c. “si può eliminare solo dimostrando l’intervento del caso fortuito”.
Un altro caso particolare è quello degli incidenti con animali selvatici (es. cinghiali o cervi). L’art. 2052 c.c. stabilisce una forma di responsabilità oggettiva per danni causati da animali.
Con l’ordinanza n. 14555 del 24 maggio 2024, la Cassazione ha affermato che anche i danni causati da animali selvatici rientrano nell’alveo dell’art. 2052 c.c., individuando come responsabile l’ente pubblico preposto alla gestione della fauna (ad esempio la Regione).
Il danneggiato dovrà semplicemente provare la dinamica dell’incidente e il nesso causale tra l’animale e il danno subito.
La condotta della vittima può incidere sul quantum del risarcimento. Un automobilista che procede a velocità elevata o con pneumatici usurati, ad esempio, potrebbe vedersi ridurre l’importo del risarcimento.
La Cassazione ha evidenziato che il mancato rispetto della prudenza da parte del danneggiato non esonera del tutto il custode, se la cosa in custodia ha comunque contribuito in modo determinante al danno.
Le evoluzioni giurisprudenziali mostrano una chiara tendenza: rafforzare la tutela delle vittime. Principi come la responsabilità oggettiva del custode e la presunzione di colpa per gli enti pubblici incentivano maggiore cura da parte delle amministrazioni.
Consigli dopo un incidente:
Documentare le prove con foto e verbali
Allertare le autorità
Raccogliere testimonianze
Conservare ricevute e referti
Consultare un avvocato
Fiat iustitia ruat caelum – si faccia giustizia, anche se dovesse crollare il cielo.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.