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Sovraindebitamento: seconda opportunità e nodi irrisolti - Studio Legale MP - Verona

La normativa sul sovraindebitamento offre oggi nuove soluzioni per liberarsi dai debiti a chi risulta meritevole. Tuttavia, alcune recenti sentenze evidenziano criticità e ostacoli ancora presenti per il debitore onesto

 

Una seconda chance per il debitore sommerso dai debiti

Essere schiacciati dai debiti non è più un vicolo cieco senza uscita. La legge sul sovraindebitamento, aggiornata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), mira a offrire un autentico fresh start a chi si trova in difficoltà economica senza colpa. L'obiettivo non è più punire chi ha accumulato debiti, ma aiutarlo a ripartire attraverso procedure legalmente assistite e sostenibili. In questo spirito, il nostro ordinamento abbraccia il favor debitoris, ovvero il principio per cui al debitore onesto va concessa una seconda opportunità di riscattarsi.

Come ricorda Portia ne Il mercante di Venezia di Shakespeare: «La qualità della misericordia non è forzata: scende come la pioggia gentile dal cielo sul luogo sottostante». Questa celebre citazione letteraria esalta la clemenza verso chi è in difficoltà. Allo stesso modo, le norme sul sovraindebitamento si fondano su un'idea di realismo e umanità: 'nemo tenetur ad impossibilia', nessuno può essere obbligato a fare l'impossibile. Se la situazione debitoria è ormai compromessa senza che vi sia dolo o frode da parte del debitore, è giusto prevedere strumenti legali per uscire dal "tunnel" dei debiti, cancellando le obbligazioni insostenibili e consentendo al debitore meritevole di tornare a una vita economica normale.

Requisiti di accesso: il debitore meritevole

Il diritto alla seconda opportunità non è incondizionato. Chi chiede aiuto tramite le procedure di sovraindebitamento deve dimostrare di aver tenuto un comportamento corretto e trasparente, sia nella fase in cui si sono accumulati i debiti sia durante lo svolgimento della procedura. In termini legali, è richiesto il requisito della "meritevolezza": il debitore non deve aver causato il proprio dissesto con colpa grave, malafede o frode. Le norme attuali (art. 69, comma 1, CCII) escludono espressamente l'accesso alle procedure per chi abbia contratto debiti in modo irresponsabile o abbia tentato di frodare i creditori.

La recente giurisprudenza ha ribadito con forza questa linea. Ad esempio, la Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 21048/2025 ha chiarito che l'eventuale negligenza della banca nel concedere imprudentemente credito al consumatore indebitato non cancella la colpa grave di quest'ultimo. In altre parole, la colpa del finanziatore e quella del debitore restano distinte e possono coesistere: il fatto che una banca abbia erogato prestiti senza adeguate verifiche non esonera il debitore dal proprio dovere di usare prudenza. Se il debitore ha aggravato la sua esposizione con leggerezza o malafede, gli sarà comunque preclusa la procedura nonostante le leggerezze altrui. Questo principio impedisce di considerare le procedure di sovraindebitamento come un "liberi tutti": il sistema perdona il debitor pauper onesto e sfortunato, ma non premia il debitor fraudulentus o gravemente imprudente. Una sentenza emblematica in tal senso è quella del Tribunale di Brescia (28 maggio 2025), che ha negato l'esdebitazione a un uomo indebitatosi gravemente per aver prestato fideiussioni ben oltre la propria capacità economica: quel comportamento è stato giudicato indice di imprudenza colpevole, sufficiente a escluderlo dai benefici della legge.

Strumenti per cancellare i debiti: dal piano all'esdebitazione

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento oggi offrono vari strumenti per ristrutturare o liquidare il debito e arrivare infine all'esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui. I principali percorsi previsti dal CCII sono: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (il "piano del consumatore" nella precedente Legge 3/2012), il concordato minore per gli imprenditori minori e la liquidazione controllata del patrimonio del debitore. Tutte queste soluzioni hanno un obiettivo comune: chiudere i conti con il passato, pagando ai creditori quanto è ragionevolmente possibile e liberando il debitore da ciò che non è in grado di pagare.

Una novità di grande rilievo è l'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Questa procedura, introdotta in attuazione delle direttive europee sul "second chance", consente persino a chi non possiede alcun patrimonio o reddito di ottenere lo stralcio totale dei debiti. In pratica, se il debitore è totalmente privo di beni pignorabili e vive con mezzi minimi, il tribunale può concedergli la cancellazione di tutti i debiti senza alcun ritorno ai creditori, una volta accertata la sua buona fede. Si tratta di un progresso storico: anche chi è completamente senza risorse, purché meritevole, può voltare pagina e ripartire da zero. Emblematica è stata la pronuncia di un tribunale umbro che, per la prima volta, ha concesso l'esdebitazione "a costo zero" a due coniugi incapienti nell'ambito di un'unica procedura familiare congiunta (Tribunale di Perugia, sent. 14 agosto 2025).

D'altro canto, occorre evidenziare che non sempre è possibile accedere a una nuova esdebitazione se in passato già si è beneficiato (o si è avuto modo di beneficiare) di procedure concorsuali. Ad esempio, la Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 30108/2025 ha escluso che un debitore già dichiarato fallito, il quale non abbia ottenuto l'esdebitazione nell'ambito di quel fallimento, possa successivamente invocare il beneficio dell'esdebitazione "da sovraindebitamento" previsto dal Codice della crisi. In sostanza, chi è già passato da una procedura concorsuale senza essere stato considerato meritevole di esdebitazione non può cercare di ottenerla in un secondo momento sfruttando le nuove norme. Si vuole evitare, con ciò, che le nuove tutele siano usate per aggirare decisioni già prese in passato sulla condotta del debitore.

Va inoltre chiarito che le procedure di sovraindebitamento hanno carattere personale: possono essere attivate solo dal debitore in crisi per risolvere i propri debiti. Non è consentito utilizzarle in sostituzione di altri soggetti o per debiti altrui. In proposito, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 30412/2025 ha stabilito che l'erede che accetta un'eredità con beneficio d'inventario non è legittimato a proporre una procedura di sovraindebitamento per i debiti del defunto. In quella vicenda, una figlia aveva ereditato dai genitori molti debiti ma, avendo accettato con beneficio d'inventario (quindi senza confondere il patrimonio proprio con quello ereditario), si trovava protetta dalla responsabilità personale illimitata. La Corte di Cassazione ha ritenuto che in tal caso manchi il presupposto stesso del sovraindebitamento in capo all'erede: la donna non era personalmente insolvente, pertanto non poteva chiedere al tribunale di omologare un piano per pagare i creditori dei genitori. Questo principio evidenzia come le procedure di sovraindebitamento siano strumenti tagliati su misura per il debitore "vittima" dei propri debiti, non utilizzabili per sanare situazioni debitorie altrui a meno di essere direttamente coinvolti e responsabili di quelle obbligazioni.

Ostacoli normativi e questioni aperte

Sebbene il quadro normativo attuale rappresenti un enorme passo avanti verso la tutela del debitore onesto, permangono alcuni nodi irrisolti che la giurisprudenza ha messo in evidenza e che richiederanno probabilmente interventi correttivi. Uno di questi riguarda la situazione paradossale dei creditori "non insinuati" nelle procedure di liquidazione. Secondo la disciplina vigente, se un debitore liquida il proprio patrimonio e paga integralmente tutti i creditori che hanno presentato domanda nella procedura, i creditori che non si sono attivati (pur essendo stati informati) rimangono estranei alla liquidazione e possono ancora pretendere l'intero importo dei loro crediti dal debitore. In altre parole, chi non ha partecipato alla procedura concorsuale non è vincolato dal suo esito: per legge (art. 278, comma 2, CCII) l'esdebitazione opera verso questi creditori soltanto limitatamente alla parte eccedente la soddisfazione ottenuta dagli altri di pari grado. Se gli altri sono stati soddisfatti al 100%, l'esdebitazione verso gli assenti di fatto si azzera, lasciando intatti i debiti nei loro confronti.

Questa disposizione, pensata per tutelare chi è rimasto fuori dal concorso, può tradursi in un grave pregiudizio per il debitore meritevole. Si pensi al caso in cui uno o due creditori, magari per distrazione o strategia, decidano di non insinuarsi nella liquidazione: al termine della procedura il debitore, pur avendo liquidato tutti i suoi beni e soddisfatto gli altri creditori, si ritroverebbe comunque inseguito da quei creditori rimasti fuori, vanificando in parte il suo tentativo di ripulirsi dai debiti. Proprio su questo punto il Tribunale di Verona (ord. 18 luglio 2025) ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole negare l'esdebitazione solo a causa della scelta di alcuni creditori di non partecipare. Secondo i giudici veronesi, l'effetto di quella norma appare distorsivo e contrario allo spirito della seconda opportunità: il debitore infatti subirebbe un trattamento deteriore non per un proprio inadempimento, ma per una condotta (omissiva) altrui. Si crea così il rischio di comportamenti opportunistici da parte di creditori che, preferendo agire separatamente, tengono il debitore sotto pressione anche dopo la chiusura della procedura. Il Tribunale di Verona ha ritenuto che questa situazione configuri un possibile contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con i principi europei sul fresh start (direttiva UE 2019/1023): in buona sostanza, l'applicazione troppo rigida della legge finirebbe per negare al debitore onesto quel beneficio della liberazione dai debiti che rappresenta l'essenza della riforma. "Summum ius, summa iniuria", affermavano i latini: la giustizia portata al suo estremo (il rispetto letterale della norma) rischia di diventare somma ingiustizia. Se questa interpretazione rigorosa dell'art. 278 CCII può lasciare il debitore esposto a vita verso alcuni creditori, allora la norma stessa va riconsiderata. La questione è ora al vaglio della Corte Costituzionale: è possibile che nei prossimi mesi intervenga una dichiarazione di illegittimità o una reinterpretazione adeguatrice, per eliminare questo "vicolo cieco" e assicurare davvero al debitore meritevole un'esdebitazione piena e definitiva.

Un altro ambito in cui la giurisprudenza ha evidenziato limiti è l'uso "strategico" o distorto delle procedure di sovraindebitamento. Ad esempio, è stato chiarito che un socio illimitatamente responsabile di società di persone non può utilizzare il proprio concordato personale per far rientrare surrettiziamente anche i debiti sociali, a meno che la società non sia essa stessa in procedura concorsuale. Così ha deciso, tra gli altri, il Tribunale di Verona con sentenza 17 agosto 2025, negando l'ammissione di un concordato minore presentato dal socio di due S.n.c. ancora operative: l'uomo cercava di includere nel proprio piano anche i debiti delle società, ma ciò è stato giudicato un tentativo di eludere le regole sulla responsabilità patrimoniale. Questo esempio conferma che i giudici sono attenti a evitare abusi: la seconda opportunità sì, ma solo a beneficio di chi agisce lealmente nei limiti fissati dalla legge.

Conclusioni: una via d'uscita c'è, con il giusto supporto

Il quadro attuale del sovraindebitamento disegna un equilibrio avanzato tra apertura verso il debitore in difficoltà e rigore nel concedere i benefici solo a chi li merita. Da un lato, mai come oggi l'ordinamento offre opportunità concrete per uscire dalla spirale dei debiti: le procedure sono più accessibili e flessibili, i risultati più incisivi (fino alla cancellazione totale dei debiti residui), e la cultura della seconda chance permea tanto la legge quanto le prassi dei tribunali. Dall'altro lato, resta forte l'esigenza di responsabilizzazione: il debitore deve metterci impegno, trasparenza e buona fede, altrimenti ogni tentativo sarà vano. La normativa vigente "non chiede l'impossibile" al debitore in crisi, ma pretende onestà: chi tenta di fare il furbo, occultando informazioni o aggravando volutamente il dissesto, verrà fermato e perderà il beneficio.

La buona notizia è che, per i debitori sinceramente intenzionati a risollevarsi, la via d'uscita esiste ed è concretamente attuabile. È fondamentale però affrontare il percorso con la giusta assistenza professionale.

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  • 08 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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