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Il consumatore nel sovraindebitamento: limiti e prospettive - Studio Legale MP - Verona

Il consumatore nel sovraindebitamento: limiti e prospettive

La qualificazione di «consumatore» nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento determina la platea dei beneficiari del piano agevolato. Recenti sentenze chiariscono i confini di questa nozione, bilanciando le opportunità di esdebitazione del debitore onesto con il rispetto delle regole concorsuali. In particolare, la Cassazione e i tribunali hanno ribadito che è decisivo lo scopo per cui è stato contratto il debito: se un privato firma come garante per un finanziamento strumentale all’attività d’impresa, non può aspirare al piano del consumatore (Cass. Civ., sent. 11/11/2025, n. 29746).

In effetti, per la legge il consumatore è la persona fisica che assume obbligazioni per esigenze estranee all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (art. 2 CCII). Questa definizione, mutuata dal codice del consumo, viene applicata con rigore. Ad esempio, la Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 11/11/2025, n. 29746) ha escluso dal piano del consumatore il socio-fideiussore che ha garantito un debito funzionale all’impresa. Viceversa, resta consumatore chi, pur essendo imprenditore o professionista, contrae obbligazioni a fini personali, estranei all’attività lavorativa. In pratica:

Debiti strumentali all’attività: il garante privato di un prestito per l’impresa non è consumatore e non accede al piano agevolato.

Debiti personali: chi assume obbligazioni per motivi individuali (es. mutui casa o prestiti personali) resta consumatore anche se svolge un lavoro autonomo.

Debiti promiscui e procedure familiari

Un’altra linea applicativa riguarda i “debiti promiscui” all’interno delle famiglie. Il Tribunale di Lecce (sent. 3/11/2025) ha confermato che in un piano familiare ex art. 66 CCII la presenza di debiti derivanti da attività imprenditoriale in capo a uno solo dei coniugi rende inammissibile il piano «semplificato» riservato ai consumatori. In altre parole, se marito o moglie hanno contratto posizioni di debito misto (parte personale, parte d’impresa), l’intero nucleo perde il requisito di consumatore comune e non può accedere alla procedura unificata agevolata. Questo orientamento tutela la rigore del processo: evita che posizioni patrimoniali di diversa natura siano trattate come debito comune familiare.

Ex soci e debiti residui d’impresa

Situazioni analoghe sono state decise dal Tribunale di Terni (sent. 30/10/2025). Il giudice ha dichiarato inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore di un ex socio di SNC i cui debiti residui derivavano dall’attività di impresa cessata. In sostanza, l’ex socio di una società cessata, pur essendo persona fisica, non può trattare debiti d’impresa rimasti insoddisfatti come debiti «estranei al business». Tale pronuncia esclude artifici per ottenere l’esdebitazione: chi in passato ha operato nell’ambito imprenditoriale non può semplicemente autodefinirsi consumatore per cancellare il peso dei debiti connessi a quell’attività.

Equilibri giurisprudenziali e principi generali

Le pronunce citate confermano un equilibrio tra salvaguardia del debitore onesto e necessità di certezza del diritto. Da un lato, il principio del favor debitoris rimane centrale: l’ordinamento offre una «seconda opportunità» a chi si è indebitato per fatti estranei alla propria attività produttiva, in linea con il motto <i>per aspera ad astra</i>. Dall’altro, nessuno può pretendere l’impossibile (summum ius, summa iniuria): i tribunali scrutano con rigore la natura dei debiti (favorire chi ha contratto obbligazioni per malattia, disoccupazione o spese familiari) senza però riclassificare come consumatori coloro che hanno assunto rischi d’impresa. Come ammoniva Shakespeare con Polonio: «Neither a borrower nor a lender be», ossia “Non prestare denaro, né prenderlo in prestito” – un monito letterario sui pericoli del debito. Le decisioni di Cassazione e di merito ribadiscono quindi che il piano del consumatore spetta solo a chi è realmente meritevole di protezione, evitando abusi procedurali.

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  • 02 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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