
L’immagine di apertura di un ipotetico poster mette in scena un amministratore di sostegno che protegge una persona fragile, incarnando il principio che «la prova di una civiltà sta nel modo in cui si prende cura dei suoi membri più deboli» (Pearl S. Buck). L’ADS, previsto dagli artt. 404 e ss. c.c. e dalla l. n. 6/2004, è concepito come misura graduata di tutela, atta ad affiancare chi, per infermità o menomazioni permanenti, ha difficoltà a gestire i propri affari quotidiani. Si richiama inoltre il principio latino voluntas aegroti suprema lex (la volontà del malato è suprema legge), per evidenziare che l’ADS presuppone una reale menomazione della capacità di intendere o di volere. La Corte costituzionale (art. 2 Cost.) ha sottolineato che non è possibile privare dei diritti chi è in grado di decidere autonomamente: di conseguenza la giurisprudenza afferma che l’ADS non può essere imposto contro la volontà del beneficiario o per proteggere interessi patrimoniali estranei.
Nel caso recentemente deciso con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6584 del 12/3/2025, la Corte ha annullato l’ADS conferito a un anziano affetto da grave deficit di parola. Nonostante il Tribunale avesse evidenziato la gestione finanziaria scriteriata dell’uomo, la Cassazione ha osservato che la sua capacità cognitiva era integra e che i limiti fisici potevano essere superati con ausili tecnologici. Il Giudice di merito aveva infatti imposto l’ADS contro la sua volontà, senza adeguata motivazione sul concreto bisogno, basandosi più sui dissidi familiari e patrimoniali che su una effettiva incapacità della persona. L’imposizione di tale misura è stata quindi giudicata illegittima.
La sentenza Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6624 del 12/3/2025 ha ribadito che, nella scelta dell’amministratore di sostegno, deve prevalere la volontà dell’amministrato (cfr. art. 408 c.c.). Nel caso in esame la beneficiaria, affetta da leggere menomazioni, aveva chiesto la nomina della figlia quale AdS, ma il giudice tutelare l’aveva esclusa a causa di contrasti con l’altra figlia. La Cassazione ha censurato l’omessa considerazione della volontà del soggetto fragile, precisando che la sola conflittualità familiare non giustifica la nomina di un estraneo, salvo motivazione rafforzata a tutela degli interessi dell’amministrato.
Anche la Cassazione (ord. n. 25890 del 22/9/2025) ha chiarito che l’ADS deve essere finalizzato esclusivamente alla protezione della persona. Nel caso in esame un fratello aveva chiesto l’ADS per la sorella con l’obiettivo di gestire il patrimonio e prevenire controversie ereditarie. La Corte ha affermato che «la nomina dell’ADS è giustificata da esigenze di tutela della persona e non da conflitti tra eredi», ribadendo che gli interessi economici della famiglia vanno tutelati con altri strumenti, senza limitare i diritti del beneficiario.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 2754/2025, ha applicato i medesimi principi in ambito successorio. Un figlio aveva chiesto l’ADS per la madre anziana, lamentando la sua incapacità nella gestione di beni comuni. I giudici hanno rilevato che la donna, pur affetta da alcune patologie, conservava piena capacità decisionale e riceveva già sostegno dal marito e da un altro figlio. In particolare hanno osservato che le spese relative agli immobili comuni «non costituiscono motivo adeguato» per nominare un ADS, dal momento che quest’ultimo mira a proteggere il soggetto vulnerabile e non ad amministrare patrimoni altrui. L’istanza è stata quindi respinta per mancanza di un concreto bisogno personale.
Ribadito dunque il principio che l’ADS si apre solo se sussiste una effettiva menomazione della capacità di provvedere ai propri interessi, la giurisprudenza invita a non strumentalizzare la misura per controversie ereditarie o familiari. Al centro rimane il beneficio del soggetto fragile, nel pieno rispetto della sua volontà.
Redazione - Staff Studio Legale MP