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Incidente in Monopattino Elettrico: La Nuova Frontiera della Responsabilità Civile. Guida Completa tra Obbligo Assicurativo e Sentenze Recenti. - Studio Legale MP - Verona

Non solo caschi e piste ciclabili: scopri come la giurisprudenza più recente tutela il tuo diritto al risarcimento e quali sono le insidie da evitare dopo le nuove norme del 2023

 

 

I. Introduzione: La Città Invisibile e i Suoi Nuovi Pericoli

Le nostre città si trasformano. Silenziosi e agili, i monopattini elettrici hanno ridisegnato il paesaggio urbano, promettendo una mobilità più snella e sostenibile. Tuttavia, questa rapida evoluzione tecnologica ha generato una nuova categoria di rischi, spesso sottovalutati, che proiettano conducenti, pedoni e automobilisti in una zona grigia di incertezza legale. Come scriveva Italo Calvino ne Le città invisibili, l'inferno non è qualcosa che verrà, ma "è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme". In questo scenario, l'avvento della micromobilità elettrica rappresenta una delle nuove forme di questo "inferno" metropolitano, un labirinto di pericoli imprevisti e responsabilità non definite.  

Per non soccombere a questo caos, esistono due vie. La prima, più semplice, è accettarlo passivamente. La seconda, più ardua e che richiede "attenzione e apprendimento continui", è "cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio". Il ruolo del giurista e, in particolare, dello Studio Legale specializzato, è percorrere questa seconda via: fare chiarezza nel disordine, individuare le tutele e garantire giustizia a chi subisce un danno.  

L'incertezza che ha caratterizzato i primi anni di diffusione dei monopattini, con incidenti gravi e vittime spesso prive di una controparte solvibile da cui ottenere risarcimento, ha spinto il legislatore a un intervento normativo epocale. Allo stesso tempo, le aule di tribunale hanno iniziato a delineare, sentenza dopo sentenza, i contorni della responsabilità civile applicabile. Questo articolo si propone come una guida tecnica e completa per chiunque sia stato coinvolto in un sinistro con un monopattino elettrico, analizzando il nuovo quadro normativo, l'applicazione dei principi cardine del Codice Civile – l'art. 2054 c.c. sulla circolazione dei veicoli e l'art. 2051 c.c. sul danno da cose in custodia – e le più recenti e significative pronunce della giurisprudenza.

 

II. Il Nuovo Quadro Normativo: La Rivoluzione del D.Lgs. 184/2023

Il punto di svolta che ha ridefinito lo status giuridico del monopattino elettrico è il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184, entrato in vigore il 23 dicembre 2023. Questa norma, recependo una direttiva europea, ha di fatto promosso il monopattino da semplice "velocipede" (equiparato alla bicicletta) a "veicolo" a tutti gli effetti, assoggettandolo a un regime di responsabilità molto più stringente e, soprattutto, più tutelante per le vittime di incidenti. La  ratio legis di questo intervento è chiara: colmare un vuoto normativo che aveva creato una diffusa problematica sociale, lasciando i danneggiati senza strumenti efficaci per ottenere il giusto risarcimento. Le corti, con ogni probabilità, interpreteranno queste nuove disposizioni in un'ottica marcatamente protettiva nei confronti delle vittime, in linea con lo scopo per cui la legge è stata emanata. Le novità introdotte sono sostanziali e impongono tre obblighi fondamentali per chiunque circoli con un monopattino elettrico.

 

Obbligo Assicurativo RCA

La modifica più impattante è l'introduzione dell'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA). Questo significa che ogni monopattino in circolazione deve essere coperto da una polizza che risarcisca i danni causati a terzi, siano essi persone (lesioni fisiche) o cose (danneggiamento di altri veicoli, oggetti, ecc.). Questa previsione è la chiave di volta del nuovo sistema di tutele. Prima di questa legge, la vittima di un incidente doveva agire contro il conducente del monopattino, spesso un soggetto giovane e privo di patrimonio, rendendo il recupero del credito un'impresa ardua se non impossibile. Oggi, la presenza di una compagnia assicurativa come obbligata in solido garantisce al danneggiato una controparte solvibile, consentendogli di esercitare l' azione diretta per il risarcimento del danno, come previsto dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.  

 

 

Obbligo di Contrassegno ("Targa")

Per risolvere il grave problema degli incidenti con fuga del responsabile ("pirati della strada" in monopattino), il decreto prevede l'istituzione di un contrassegno di identificazione unico, una sorta di targa adesiva, plastificata e non rimovibile, che dovrà essere rilasciata secondo modalità definite da successivi decreti ministeriali. Questo strumento è fondamentale perché permette l'identificazione certa del veicolo e, di conseguenza, del suo proprietario e della relativa compagnia assicurativa. Si viene così a creare una catena logica e giuridica imprescindibile per il successo di un'azione risarcitoria:  

Targa → Identificazione → Assicurazione → Risarcimento. La possibilità di identificare il veicolo è il primo, indispensabile anello che rende concretamente perseguibile la richiesta di giustizia.

 

Obbligo di Casco

Infine, la normativa ha esteso l'obbligo di indossare un casco protettivo omologato a tutti i conducenti di monopattini elettrici, eliminando la precedente distinzione basata sull'età. Sebbene questa norma sia primariamente finalizzata alla sicurezza del conducente, essa assume un'importanza cruciale anche in sede di liquidazione del danno. Qualora il conducente di un monopattino subisca un sinistro per colpa altrui ma non indossasse il casco, la controparte potrebbe eccepire un suo concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., sostenendo che l'omissione abbia aggravato le conseguenze lesive (in particolare per i traumi cranici) e chiedendo una conseguente riduzione dell'importo del risarcimento.

La seguente tabella riassume le implicazioni strategiche delle nuove normative per chi agisce per il risarcimento del danno.

Obbligo NormativoDescrizione DettagliataRiferimento LegaleImplicazione Strategica per il Danneggiato
Assicurazione RCACopertura obbligatoria per tutti i danni causati a terzi (persone o cose) dalla circolazione del monopattino.D.Lgs. 184/2023 (modifica D.Lgs. 209/2005)Consente l'azione diretta contro la compagnia assicurativa del monopattino, garantendo un risarcimento anche se il conducente è insolvente.
Contrassegno (Targa)Introduzione di un identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, che dovrà essere rilasciato secondo modalità ministeriali.D.Lgs. 184/2023Risolve il problema dell'identificazione del responsabile in caso di fuga, rendendo la richiesta di risarcimento concretamente perseguibile.
CascoObbligo di indossare un casco omologato per tutti i conducenti di monopattini elettrici, a prescindere dall'età.Codice della Strada (come modificato)La violazione di quest'obbligo da parte di un conducente-danneggiato può essere usata per sostenere un suo concorso di colpa (art. 1227 c.c.) e ridurre l'entità del risarcimento.

È importante notare che la legge specifica che l'obbligo assicurativo si applica ai veicoli "qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente". Questa formulazione non è casuale, ma riecheggia i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in casi relativi ad autoveicoli, dove la nozione di "circolazione" è stata interpretata in modo molto estensivo. Ad esempio, con la recente sentenza n. 10394 del 2024, la Suprema Corte ha stabilito che la copertura RCA opera anche per i danni causati dolosamente e in aree private (nella specie, un campo arato), purché il veicolo sia utilizzato nella sua funzione di mezzo di trasporto. Ciò implica che anche un incidente con un monopattino avvenuto in un cortile privato, in un parco o in un'area pedonale sarà, con ogni probabilità, coperto dalla nuova assicurazione obbligatoria, ampliando notevolmente il perimetro della tutela per i danneggiati.  

 

III. Scontro e Investimento: La Prova della Responsabilità secondo l'Art. 2054 c.c.

Con la piena equiparazione del monopattino a "veicolo", si applica integralmente la disciplina prevista dall'art. 2054 del Codice Civile, norma cardine in materia di responsabilità da circolazione stradale. Questa disposizione detta regole precise sull'onere della prova, che variano a seconda della dinamica del sinistro.

 

La Presunzione di Pari Responsabilità nello Scontro tra Veicoli

In caso di scontro tra un monopattino e un altro veicolo (autovettura, motociclo, o anche un altro monopattino), trova applicazione il secondo comma dell'art. 2054 c.c. Questa norma stabilisce una presunzione di pari concorso di colpa (50% per ciascuno) nella causazione del danno. Si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum), che può essere superata fornendo una prova contraria. Vincere questa presunzione è l'obiettivo centrale del contenzioso.

Per farlo, non è sufficiente dimostrare che l'altro conducente ha violato una norma del Codice della Strada. La giurisprudenza costante richiede una prova più rigorosa: la cosiddetta "prova liberatoria". Il conducente che vuole essere esonerato da ogni responsabilità deve dimostrare non solo di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile e conforme a tutte le norme di legge e di comune prudenza, ma anche che la condotta colposa altrui era imprevedibile e inevitabile, al punto da costituire l'unica causa del sinistro. In altre parole, bisogna provare di aver fatto "tutto il possibile per evitare il danno". La silenziosità e l'agilità del monopattino rendono il criterio della "prevedibilità" un terreno di scontro cruciale in giudizio. Un automobilista potrebbe sostenere che l'improvvisa comparsa di un monopattino da un'area interdetta al traffico fosse un evento imprevedibile; di contro, il conducente del monopattino investito da uno sportello d'auto apertosi all'improvviso sosterrà la violazione di un preciso dovere di cautela da parte dell'automobilista. La giurisprudenza, in questi casi, tende a richiedere a tutti gli utenti della strada un elevato grado di attenzione, imponendo di prevedere anche le possibili imprudenze altrui, purché rientrino in un alveo di normale verificabilità.  

 

 

L'Investimento del Pedone: La Tutela dell'Utente Debole

La situazione giuridica si capovolge radicalmente quando un monopattino investe un pedone. In questo caso, non si applica la presunzione di corresponsabilità, ma il primo comma dell'art. 2054 c.c.. La norma pone una presunzione di responsabilità totale (100%) a carico del conducente del veicolo. Sarà quest'ultimo a dover fornire la difficilissima prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento.

La giurisprudenza è estremamente rigorosa nel proteggere il pedone, considerato "utente debole" della strada. Il conducente di un veicolo, e quindi anche di un monopattino, ha il dovere di adeguare la propria velocità e la propria condotta in modo da poter prevenire e gestire anche i comportamenti imprudenti o anomali dei pedoni, a meno che questi non siano stati assolutamente eccezionali e imprevedibili. Come affermato dalla Cassazione,  "L'attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile" (Cass. n. 2596/2019, citata in ). La responsabilità del conducente può essere esclusa solo se la condotta del pedone si è configurata come una vera e propria causa eccezionale, atipica e non prevedibile, che si è posta da sola come causa dell'evento dannoso (ad esempio, un pedone che si getta deliberatamente sotto il veicolo da un punto nascosto).  

In questo contesto, si inserisce perfettamente l'antico brocardo latino: Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt. Il diritto, cioè, soccorre coloro che sono vigili, non coloro che "dormono". Questa massima sottolinea come la legge premi una condotta attiva e prudente. Il conducente che può dimostrare di aver esercitato la massima diligenza e vigilanza ha maggiori possibilità di superare le presunzioni a suo carico, mentre chi si affida passivamente alla presunzione di colpa altrui rischia di vederla applicata anche a sé stesso.  

 

 

 

IV. La Caduta Solitaria: La Responsabilità del Comune per Buche e Dissesti Stradali (Art. 2051 c.c.)

Un'altra tipologia di sinistro estremamente frequente è la caduta "solitaria" del conducente di monopattino, non causata da uno scontro con altri, ma da un'anomalia del manto stradale: una buca, un dislivello, una grata sporgente. In questi casi, la responsabilità non va cercata in un altro utente della strada, ma nell'ente proprietario o gestore della stessa (solitamente il Comune), in qualità di custode del bene. La norma di riferimento è l'art. 2051 del Codice Civile, rubricato "Danno cagionato da cosa in custodia".

 

La Natura Oggettiva della Responsabilità del Custode

La giurisprudenza più recente, consolidatasi con un intervento fondamentale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20943 del 2022), ha chiarito in modo definitivo che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. Questo ha un'implicazione pratica di enorme portata: il danneggiato non deve provare la colpa o la negligenza dell'ente pubblico nella manutenzione della strada. L'unico onere probatorio a suo carico è dimostrare l'esistenza del  nesso di causalità tra la "cosa" (la buca) e il "danno" (la caduta e le lesioni conseguenti).  

Questo orientamento ha superato il precedente filone giurisprudenziale che richiedeva la prova della cosiddetta "insidia o trabocchetto", ossia che il pericolo non fosse né visibile né prevedibile. Oggi, questi concetti sono considerati irrilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità del custode. La responsabilità sorge per il solo fatto che la cosa in custodia abbia prodotto un danno.  

 

La Prova Liberatoria del "Caso Fortuito" e il Ruolo della Condotta del Danneggiato

L'unico modo per l'ente custode di andare esente da responsabilità è provare il "caso fortuito", ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che ha interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito può essere un evento naturale (una frana improvvisa) o il fatto di un terzo, ma può anche consistere nella condotta dello stesso danneggiato.

Tuttavia, le sentenze più recenti hanno posto paletti molto stringenti. Con l'ordinanza n. 16034 del 2023, la Cassazione ha ribadito che la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito solo quando assume i caratteri dell'eccezionalità, imprevedibilità e anormalità, al punto da essere l'unica causa efficiente del danno. La questione non è più se la buca fosse "visibile" e se il danneggiato fosse "distratto". Il giudice deve valutare se il comportamento della vittima sia stato talmente imprudente da relegare il difetto stradale a mera occasione dell'evento.  

Questa evoluzione giurisprudenziale è particolarmente favorevole per i conducenti di monopattino. Data la ridotta dimensione delle ruote e la maggiore instabilità del mezzo rispetto a una bicicletta o a un motociclo, la loro vulnerabilità ai dissesti del manto stradale è oggettivamente superiore. Sarà quindi più difficile per un Comune sostenere che una buca, anche se visibile, potesse essere agevolmente evitata da un monopattino in marcia e che la caduta sia dipesa esclusivamente dalla disattenzione del conducente. La natura stessa del veicolo rende meno esigibile una manovra evasiva istantanea, rafforzando il nesso causale con il difetto della strada.

 

V. Questioni di Confine: La Guida in Stato di Ebbrezza e la Tutela Massima del Danneggiato

La specializzazione in una materia richiede di conoscerne anche gli aspetti più di nicchia e apparentemente controintuitivi. Un esempio perfetto è offerto da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione Penale (Sezione IV, sentenza n. 48083 del 4 dicembre 2023).  

Con questa decisione, la Suprema Corte ha stabilito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida non può essere applicata a chi venga condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso alla guida di un monopattino elettrico.  

Questa sentenza non significa, ovviamente, che guidare un monopattino in stato di ebbrezza sia lecito. Il reato sussiste in tutta la sua gravità e viene punito con le sanzioni penali previste dall'art. 186 del Codice della Strada. Il ragionamento della Corte si fonda, piuttosto, su un ferreo principio di legalità: poiché per condurre un monopattino non è richiesta alcuna patente, nessuna patente può essere sospesa o revocata come sanzione accessoria. La sanzione accessoria, per sua natura, non può colpire un titolo abilitativo che la legge non richiede per la condotta sanzionata.

Qual è la rilevanza di questa pronuncia, apparentemente relegata al diritto penale, per la vittima di un incidente che agisce in sede civile per il risarcimento? L'implicazione è fondamentale. Una sentenza penale di condanna (anche un patteggiamento) nei confronti del conducente del monopattino per guida in stato di ebbrezza costituisce una prova formidabile della sua colpa nella causazione del sinistro. Per la vittima, produrre in giudizio civile tale provvedimento significa avere un elemento quasi decisivo per superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e ottenere il riconoscimento della responsabilità esclusiva della controparte, con conseguente diritto al risarcimento integrale del danno. La conoscenza di questi nessi tra procedimenti diversi è ciò che distingue una difesa legale superficiale da una strategia legale integrata ed efficace.

 

VI. Conclusioni: Navigare il Diritto della Micromobilità con una Guida Esperta

L'avvento dei monopattini elettrici ha imposto una profonda ricalibratura delle categorie giuridiche tradizionali in materia di responsabilità civile. Il recente D.Lgs. 184/2023 ha segnato un cambio di paradigma, introducendo l'obbligo di assicurazione e targa e fornendo finalmente alle vittime di incidenti strumenti concreti per ottenere giustizia.

L'analisi della giurisprudenza più recente dimostra, inoltre, due tendenze chiare:

La piena applicazione ai monopattini dei consolidati e rigorosi principi di responsabilità previsti dagli articoli 2054 e 2051 del Codice Civile.

Un orientamento sempre più marcato a favore della tutela del danneggiato, sia esso un pedone ("utente debole") o un utente della strada caduto a causa di un difetto di manutenzione.

Tuttavia, la complessità delle norme, la necessità di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e l'importanza di conoscere le più recenti evoluzioni giurisprudenziali rendono l'assistenza di un legale esperto non solo un'opzione, ma una necessità imprescindibile. Determinare il grado di colpa, superare le presunzioni di legge e confrontarsi con compagnie assicurative o pubbliche amministrazioni richiede competenza tecnica, aggiornamento costante e strategia processuale.

Se siete stati vittime di un incidente stradale che ha coinvolto un monopattino elettrico, lo Studio Legale MP mette a vostra disposizione la propria esperienza nel settore della responsabilità civile e del risarcimento danni per analizzare il vostro caso e tutelare i vostri diritti in ogni sede. Contattateci per una consulenza preliminare.

 

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  • 27 agosto 2025
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.