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Ogni anno in Italia milioni di veicoli circolano privi di copertura assicurativa obbligatoria. Quando uno di questi provoca un sinistro, la vittima rischia di restare senza risarcimento — a meno che non si conosca con precisione lo strumento giuridico previsto per questi casi: il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Questo articolo analizza nel dettaglio come funziona il FGVS nell'ipotesi di veicolo non assicurato, quali danni copre, quali sono le insidie procedurali più frequenti e in quale direzione si sta orientando la giurisprudenza più recente. Una lettura indispensabile per chi ha subito un incidente e vuole capire come tutelare concretamente i propri diritti.
Ogni anno, secondo i dati elaborati dall'ANIA, circa tre milioni di veicoli circolano sulle strade italiane privi di copertura assicurativa obbligatoria, pari a oltre il cinque per cento del parco veicolare nazionale. Quando uno di questi mezzi causa un incidente, la vittima si trova davanti a uno scenario che, senza una guida legale adeguata, rischia di trasformarsi in un labirinto: il responsabile è individuato e identificato, ma non ha assicurazione. Come si ottiene il risarcimento? Chi paga? Entro quali limiti? La risposta è nel Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Che cos'è il FGVS e quando interviene nel caso di veicolo non assicurato
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada — comunemente indicato con l'acronimo FGVS — è stato istituito originariamente con la legge n. 990 del 1969 ed è oggi disciplinato dagli artt. 283 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private). È gestito dalla CONSAP S.p.A. sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è alimentato da un contributo annuale versato dalle imprese assicuratrici sul ramo RCA. Per l'anno 2026, con decreto del MIMIT del 22 dicembre 2025, tale contributo è stato confermato nella misura del 2,50% dei premi incassati.
La norma cardine è l'art. 283 del Codice delle Assicurazioni, che elenca tassativamente le ipotesi di intervento del Fondo. Tra queste, la più rilevante per la pratica quotidiana è quella prevista dalla lettera b): sinistro causato da veicolo o natante non coperto da assicurazione. In questa ipotesi — a differenza del caso di veicolo non identificato — il FGVS risarcisce sia i danni alla persona sia i danni alle cose, senza applicazione di franchigia sui danni materiali (regime vigente dopo il D.Lgs. n. 198/2007). È una tutela più ampia rispetto all'ipotesi del veicolo pirata che si dà alla fuga, per la quale i danni patrimoniali restano esclusi salvo il caso di lesioni gravi con invalidità permanente superiore al 9%.
La procedura di accesso al Fondo non è diretta: il danneggiato non si rivolge alla CONSAP come se fosse un'assicurazione. Il meccanismo operativo prevede che l'istruttoria e la liquidazione siano affidate a un'impresa designata dall'IVASS su base regionale, la quale gestisce la pratica come se il veicolo non assicurato fosse assicurato presso di lei, per poi farsi rifondere dalla CONSAP le somme corrisposte. Per il Veneto, la compagnia designata è Generali Italia Spa. La richiesta di risarcimento deve essere presentata — a pena di preclusione — sia all'impresa designata competente per il luogo di accadimento del sinistro, sia a CONSAP per conoscenza, entro il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947 c.c.
Per i sinistri causati da veicolo non assicurato, la documentazione essenziale che deve accompagnare la richiesta risarcitoria comprende obbligatoriamente copia del verbale integrale delle autorità intervenute, da cui risulti l'elevazione della contravvenzione ex art. 193 del Codice della Strada, ovvero, in assenza di intervento delle forze dell'ordine, la certificazione CONSAP che attesti la mancanza di copertura assicurativa del veicolo antagonista. Questo elemento documentale è spesso sottovalutato: molte pratiche vengono rallentate o rigettate in fase amministrativa proprio per l'incompletezza della documentazione presentata all'atto della prima richiesta.
Le criticità operative e i profili giurisprudenziali più rilevanti
Il FGVS non è un'assicurazione del veicolo, né un ente mutualistico a copertura generalizzata: è — come ha chiarito con precisione la giurisprudenza di legittimità — uno strumento pubblico di solidarietà, operante in via eccezionale e residuale. Questa natura determina conseguenze pratiche molto concrete sul piano processuale.
Il primo punto critico riguarda la natura dell'azione esperibile dal danneggiato. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, con l'ordinanza n. 27481 del 15 ottobre 2025 ha chiarito in termini inequivocabili che l'azione diretta prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni — quella che consente al trasportato di agire direttamente contro l'assicuratore del proprio vettore — non può essere esercitata nei confronti dell'impresa designata dal FGVS quando il veicolo sul quale era a bordo il danneggiato era privo di copertura assicurativa. Il motivo è tecnico ma dirimente: l'impresa designata dal Fondo non è qualificabile come "impresa di assicurazione del veicolo" ai sensi dell'art. 141 CdA, mancando il presupposto stesso della norma, ossia l'esistenza di un contratto assicurativo. Ne consegue che il trasportato su veicolo non assicurato deve necessariamente percorrere la via ordinaria prevista dagli artt. 283 e 287 del Codice delle Assicurazioni, con le regole sull'onere probatorio e i termini procedurali che essa comporta, senza poter ricorrere alla via semplificata dell'azione diretta.
Diversa è la situazione quando il danneggiato si trova a bordo di un veicolo regolarmente assicurato coinvolto in un sinistro con un'auto priva di polizza: in questo caso, il trasportato può avvalersi dell'azione diretta ex art. 141 nei confronti della propria compagnia, che poi eserciterà rivalsa sul FGVS. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, con la sentenza n. 3118 del 7 febbraio 2025 ha ribadito espressamente questo principio, confermando che l'assicurazione del vettore ha pieno diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa designata dal Fondo nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del Codice delle Assicurazioni.
Il secondo profilo critico riguarda l'onere della prova e la condotta del danneggiato nel contesto del sinistro. Sebbene nell'ipotesi di veicolo non assicurato il problema dell'identificazione del responsabile non si ponga — il mezzo e il suo proprietario sono già noti — ciò non significa che il percorso risarcitorio sia scevro da insidie probatorie. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 173 del 21 gennaio 2026, ha ribadito in modo particolarmente netto che il danneggiato è tenuto a dimostrare con sufficiente precisione la dinamica del sinistro, la riconducibilità causale del danno alla condotta del veicolo non assicurato e l'assenza di concorso colposo del danneggiato stesso, con applicazione del criterio del più probabile che non. La compagnia designata, in quanto soggetto che risponde per conto di un fondo pubblico, è legittimata a opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il responsabile diretto, e nella pratica lo fa con regolarità.
Il terzo nodo — spesso trascurato — è quello della rivalsa post-risarcimento. Una volta che il FGVS abbia risarcito la vittima, la CONSAP ha pieno diritto di agire in regresso nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato e del conducente responsabile, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2054 c.c. L'azione di recupero viene esercitata tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione con l'emissione di avvisi di intimazione al pagamento che hanno effetto interruttivo della prescrizione. Chi ha circolato senza assicurazione non si libera dunque dall'obbligo di rispondere patrimonialmente per i danni causati: il Fondo anticipa il risarcimento alla vittima, ma poi si rivale integralmente nei confronti del responsabile. Questo aspetto ha rilievo anche per il proprietario del veicolo che, pur non essendo stato alla guida al momento del sinistro, risponde in solido sulla base del disposto combinato dell'art. 2054, comma 3, c.c. e dell'art. 292 del Codice delle Assicurazioni.
Sul piano europeo, merita infine menzione la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, del 12 febbraio 2026 (causa C-relativa all'interpretazione dell'art. 12 della Direttiva 2009/103/CE), nella quale i giudici di Lussemburgo hanno ulteriormente rafforzato il principio che l'obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali deve essere "costantemente perseguito e rafforzato", e che nessuna clausola contrattuale o disposizione di legge può privare del risarcimento un passeggero a causa del legame di parentela con il conducente o di circostanze legate alla condotta di terzi, ribadendo la preminenza del diritto del danneggiato sul piano dell'ordinamento eurounitario.
Come recitava già Cicerone, salus populi suprema lex esto: la tutela della persona lesa da un comportamento illecito — quale è certamente la circolazione senza assicurazione — deve prevalere sulle complessità formali del sistema. La letteratura, d'altra parte, ha da sempre esplorato il senso di abbandono di chi subisce un danno e non trova risposta: «Non era certo colpa sua se il destino gli aveva messo sulla strada quell'auto maledetta», scrive Italo Calvino in Il sentiero dei nidi di ragno, con quella capacità di cogliere l'arbitrarietà del danno che il diritto cerca di arginare attraverso strumenti come il FGVS.
In concreto, chiunque si trovi coinvolto in un incidente con un veicolo privo di copertura assicurativa deve: raccogliere il verbale delle forze dell'ordine intervenute, conservare tutta la documentazione medica e i preventivi di spesa, individuare l'impresa designata competente per la propria regione, e presentare la richiesta formale di risarcimento entro il termine biennale sia all'impresa designata sia a CONSAP. Se la compagnia designata non formula offerta risarcitoria nei termini di legge — trenta giorni per i danni ai soli veicoli, sessanta giorni per i danni alla persona con lesioni lievi, novanta giorni per le lesioni gravi e il decesso — è possibile promuovere il giudizio civile. È fondamentale che la domanda giudiziale sia correttamente intestata: la convenuta deve essere sia l'impresa designata sia la CONSAP, in proprio, per evitare eccezioni processuali che in più occasioni hanno portato al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità.
Redazione - Staff Studio Legale MP