Introduzione: un fenomeno preoccupante e la tutela dell’ordinamento
Restare coinvolti in un incidente stradale con un veicolo non assicurato o con un conducente che fugge rappresenta uno scenario più frequente di quanto si pensi. In Italia si stima che circolino quasi 3 milioni di mezzi privi di assicurazione obbligatoria, oltre il 6% del parco veicoli: ciò significa che un sinistro su venti circa potrebbe vedere come responsabile un veicolo non coperto da RCA. A questo dato si aggiunge il triste fenomeno della “pirateria” stradale: ogni anno si contano centinaia di episodi in cui il colpevole fugge dopo l’incidente, lasciando le vittime senza indicazioni. Di fronte a queste situazioni apparentemente senza via d’uscita, il nostro ordinamento – ispirato al principio del neminem laedere (non ledere nessuno ingiustamente) – non abbandona i danneggiati al loro destino. Come scrive Paolo Giordano: “Le scelte si fanno in pochi secondi e si scontano per il tempo restante.” Chi provoca un incidente in un attimo di imprudenza deve risponderne, e se manca l’assicurazione intervengono strumenti speciali per ristorare i danneggiati. Vediamo dunque quali tutele offre la legge e come ottenere concretamente il risarcimento dovuto quando ci si scontra con un veicolo non assicurato o non identificato.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: cos’è e quando interviene
Per far fronte ai sinistri causati da veicoli non coperti da assicurazione, lo Stato ha istituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), gestito da Consap e finanziato con una piccola quota delle polizze di tutti gli assicurati. Si tratta di un meccanismo solidale che consente di indennizzare i danneggiati in casi altrimenti privi di tutela. Le ipotesi principali in cui interviene il Fondo sono:
Veicolo non assicurato identificato: se l’incidente è provocato da un mezzo privo di regolare RCA, noto nelle sue generalità (targa e proprietario), il danneggiato può ottenere il risarcimento attingendo al Fondo. Sarà un’apposita impresa designata (una compagnia assicurativa indicata per territorio) a liquidare i danni, per conto del Fondo stesso.
Veicolo non identificato (pirata della strada): nei casi di incidente con fuga, in cui non si riesce a identificare il veicolo responsabile, il Fondo interviene a coprire i danni alla persona (lesioni o morte) subìti dalle vittime. È previsto anche il rimborso dei danni materiali alle cose solo in presenza di danni fisici gravi alle persone (tradizionalmente, lesioni superiori a una certa soglia di invalidità) e con una franchigia di legge sulle cose. In assenza di feriti, purtroppo, il Fondo non indennizza i soli danni al veicolo o ad altri beni: ad esempio, se un’auto pirata urta la nostra vettura in sosta e scappa, senza causare lesioni, il danno materiale rimarrà a carico nostro.
Veicolo rubato: un discorso particolare vale per i sinistri causati da veicoli rubati. In tal caso, formalmente il veicolo può risultare assicurato, ma l’assicurazione non copre il sinistro perché il mezzo era utilizzato contro la volontà del proprietario. Anche qui soccorre il Fondo di Garanzia, che indennizza i terzi danneggiati. Attenzione però: se il proprietario derubato non ha sporto tempestiva denuncia di furto o ha tenuto una condotta negligente (es. ha lasciato le chiavi inserite facilitando il furto), l’assicurazione potrebbe rivalersi su di lui dopo aver pagato i danneggiati. La Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 15237/2024 ha chiarito che il proprietario del veicolo può andare esente da responsabilità solo quando il mezzo sia stato utilizzato da un terzo contro la sua volontà in senso rigoroso (furto o rapina vera e propria); al contrario, comportamenti colpevoli come lasciare l’auto aperta con le chiavi inserite possono escludere la situazione di caso fortuito, rendendo il proprietario corresponsabile del sinistro. In quel caso l’impresa designata – dopo aver risarcito le vittime – eserciterà diritto di rivalsa verso il proprietario negligente.
Procedura pratica: cosa fare dopo il sinistro “scoperto”
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato, è fondamentale muoversi con tempestività e precisione:
Allertare subito le autorità: occorre chiamare le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri o Polizia Locale) affinché intervengano per i rilievi. In particolare, nei casi di pirata della strada è essenziale sporgere denuncia contro ignoti il prima possibile, descrivendo l’accaduto: la denuncia tempestiva (entro 90 giorni) è una condizione necessaria per ottenere poi l’intervento del Fondo.
Raccogliere prove: se possibile, raccogliere i contatti di eventuali testimoni oculari e conservare qualsiasi elemento utile (foto dei danni, frammenti del veicolo fuggito, immagini di telecamere di zona). Ogni dettaglio potrà servire per dimostrare la dinamica e la responsabilità del veicolo non assicurato. Anche in assenza del responsabile, la vittima deve provare il sinistro e i danni subìti: verbali delle autorità, testimonianze e certificati medici costituiranno la base probatoria.
Verifiche assicurative: se il veicolo responsabile è identificato ma si sospetta non sia assicurato, si può verificare la targa attraverso il Portale dell’Automobilista (banca dati ministeriale) o tramite una richiesta formale alla CONSAP. Spesso la Polizia stradale stessa effettua questo accertamento nell’immediatezza. La conferma dello stato di non assicurazione attiverà la procedura con il Fondo.
Richiesta di risarcimento al Fondo: la domanda va indirizzata all’impresa designata per il territorio dove è avvenuto l’incidente. L’elenco delle imprese designate (aggiornato periodicamente dall’IVASS) indica quale compagnia assicurativa funge da referente del FGVS in ciascuna regione o macro-zona. Nella richiesta occorre descrivere dettagliatamente il sinistro, indicare i danni (fisici e materiali) e allegare la documentazione raccolta (denuncia, verbali, referti medici, preventivi di riparazione, etc.). È consigliabile farsi assistere da un legale nell’impostare la richiesta, per quantificare correttamente tutti i danni risarcibili e formulare l’istanza nel modo più efficace.
Tempi e valutazione dell’offerta: l’impresa designata ha gli stessi termini di legge di una normale assicurazione per formulare un’offerta al danneggiato (60 giorni per danni alle cose, 90 giorni per lesioni, estensibili se si attendono documenti come il certificato medico di chiusura infortunio). La presenza di un legale aiuta a sollecitare il corretto iter liquidativo. Una volta ricevuta l’offerta, si valuterà se accettarla o se sia necessario intraprendere un’azione giudiziaria qualora l’importo risultasse insufficiente. Fortunatamente, le norme e la giurisprudenza spingono per una tutela piena delle vittime: ad esempio, la Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8244/2024 ha sancito un’interpretazione estensiva della copertura assicurativa, stabilendo che rientrano nell’alveo dell’RCA obbligatoria anche situazioni prima dubbie (come i sinistri avvenuti in aree private) pur di garantire ristoro ai danneggiati. Analogamente, con la sentenza n. 10394/2024, la Suprema Corte ha affermato che l’assicurazione deve risarcire il terzo danneggiato anche se l’incidente è stato causato volutamente (dolo) dal conducente o se è avvenuto fuori dalle normali strade aperte al traffico: ciò per sottolineare la funzione sociale dell’RCA e la necessità di non lasciare mai la vittima senza indennizzo. Questi principi, volti a proteggere il danneggiato “vulneratus ante omnia reficiendus” (prima di tutto va risarcito chi è stato leso), trovano applicazione anche nell’operato del Fondo di Garanzia, che di fatto supplisce all’assenza di una compagnia assicurativa affinché chi ha subìto un torto sulla strada non resti senza giustizia.
Danni risarcibili e particolarità nei sinistri senza assicurazione
Quando si attiva il FGVS, la tipologia di danni risarcibili è identica a quella di un normale sinistro: danno patrimoniale (danni materiali al veicolo, spese mediche, mancato guadagno per assenza dal lavoro, ecc.) e danno non patrimoniale (danno biologico per le lesioni fisiche, danno morale soggettivo per la sofferenza patita, eventuale danno ai rapporti familiari in caso di vittime con postumi gravissimi o decesso). La liquidazione segue i criteri ordinari: ad esempio, per le lesioni si utilizzano le tabelle medico-legali (Tabelle milanesi o altre in uso) come riferimento degli importi. Va ricordato che il Fondo opera entro i massimali di legge previsti per l’RCA: attualmente parliamo di coperture molto alte (oltre 6 milioni di euro per i danni alla persona), importi che in genere coprono ampiamente anche gli scenari più gravi. La Cassazione ha più volte affrontato questioni relative ai massimali del Fondo in caso di mutamenti normativi: emblematico è il caso deciso dall’ordinanza n. 9936/2024, in cui si discuteva quale massimale applicare per un sinistro avvenuto nel 2007 durante il passaggio a soglie di garanzia più elevate. La Corte ha chiarito che va garantito ai danneggiati il massimale più alto applicabile secondo le direttive UE vigenti a quel tempo, evitando zone d’ombra normative e assicurando la massima tutela possibile alle vittime. In altre parole, eventuali incertezze normative sui limiti di indennizzo devono essere risolte in favore dei danneggiati, affinché il risarcimento sia integrale (ovviamente nei limiti del danno effettivamente patito e provato).
Un aspetto peculiare dei sinistri con veicolo non assicurato riguarda la franchigia sui danni a cose nei casi di veicolo non identificato: come accennato, se vi sono lesioni significative a persone, il Fondo copre anche i danni materiali ma con scoperto di €500 per pratica (importo previsto dalla legge, soggetto ad aggiornamenti). Ciò significa che una piccola parte del danno alle cose rimane a carico del danneggiato. Non si tratta di una “penalizzazione” per la vittima, ma di una misura anti-frode pensata per evitare richieste fittizie di risarcimento materiali in sinistri senza prova del responsabile. In presenza di feriti gravi, comunque, €500 risultano trascurabili rispetto al totale e non intaccano la sostanza del ristoro.
Concorso di colpa della vittima: violazioni del danneggiato e incidenza sul risarcimento
Un tema spesso dibattuto, anche in riferimento ai sinistri con Fondo di Garanzia, è quello dell’eventuale concorso di colpa della vittima. Il fatto che il responsabile non sia assicurato non esclude che possa venirle addebitata una parte di responsabilità se ha tenuto una condotta imprudente contribuendo al sinistro. Si pensi al pedone che attraversa fuori dalle strisce o al ciclista senza fanali visibili di notte: anche in questi casi “estremi” la giurisprudenza tende comunque a garantire un risarcimento al danneggiato, salvo ridurlo proporzionalmente. Ad esempio, la Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2970/2025 ha ribadito che non ogni violazione di una regola da parte della vittima comporta automaticamente una diminuzione del risarcimento: conta il ruolo causale concreto di quel comportamento nell’evento dannoso. Nel caso specifico un passeggero non indossava la cintura di sicurezza, in violazione del Codice della Strada, ma ciò di per sé non bastava a imputargli una corresponsabilità nell’incidente – occorreva verificare se e come quella mancanza avesse inciso sulla produzione o sull’aggravamento del danno. In generale, quindi, anche quando la vittima abbia eventualmente trasgredito a qualche norma (casco non allacciato, cintura non indossata, attraversamento pedonale imprudente, ecc.), l’orientamento attuale è di valutare in concreto l’impatto di tale condotta: se il sinistro si sarebbe verificato comunque o il danno non è dipeso da quella violazione, il risarcimento non potrà essere negato (al più, in certi casi, potrà ridursi proporzionalmente l’importo per la parte di danno che si dimostri derivata dall’imprudenza del danneggiato stesso ex art. 1227 c.c.). Questo approccio garantisce un equo bilanciamento: volenti non fit iniuria, recita un antico brocardo – “a chi acconsente (o si espone volontariamente al pericolo) non viene fatta ingiustizia” – ma l’ordinamento richiede comunque di accertare che vi sia stata una consapevole accettazione del rischio o un’effettiva incidenza causale della condotta imprudente prima di ridurre il diritto al risarcimento. In pratica, il Fondo (e i giudici) risarciranno integralmente la vittima salvo prova chiara che una sua colpa abbia contribuito al danno in modo determinante.
Conclusioni e consigli finali
Affrontare le conseguenze di un incidente stradale già di per sé è difficile; se poi ci si trova davanti a un responsabile non assicurato o irreperibile, lo scoraggiamento può prevalere. È importante invece sapere che non si è soli: il sistema giuridico prevede soluzioni specifiche per queste evenienze, e con l’aiuto di professionisti è possibile farle valere con successo. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada rappresenta una rete di sicurezza fondamentale, ma attivarla al meglio richiede competenza e determinazione. Ogni dettaglio – dalla denuncia immediata alla quantificazione corretta dei danni, dalla raccolta delle prove alla scelta dell’impresa designata a cui rivolgersi – può influire sull’esito della pratica. Per questo motivo, muoversi in tempi rapidi e con il supporto di un avvocato esperto in infortunistica stradale aumenta significativamente le chance di ottenere quanto dovuto in tempi ragionevoli. La tutela del danneggiato è al centro della filosofia del nostro ordinamento: le più recenti pronunce della Cassazione confermano un orientamento di forte protezione verso le vittime, ribadendo che devono essere compensate integralmente anche in situazioni limite. In sintesi, se malauguratamente ti trovi coinvolto in un sinistro con un mezzo non assicurato o non identificato, non lasciarti prendere dallo sconforto: attiva subito le procedure viste sopra, documenta ogni aspetto e fai valere i tuoi diritti.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.