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Immaginate di ricevere un precetto o un atto di pignoramento da una società che non conoscete, che non è la vostra banca originaria, e che risulta non iscritta in alcun albo pubblico vigilato. Non è uno scenario teorico: è quanto accade — con frequenza crescente — nel mercato italiano dei crediti deteriorati, dove la riforma introdotta dal Decreto Legislativo 30 luglio 2024 n. 116 ha ridisegnato le regole del gioco, ma la fase transitoria ha generato un'area grigia densa di implicazioni pratiche. Proprio su questo terreno si stanno consumando alcune delle controversie più rilevanti degli ultimi mesi, fino alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 giugno 2026.
Come scriveva Stefano Rodotà, il diritto non può limitarsi a disciplinare i rapporti tra soggetti forti: deve costruire strumenti reali perché il soggetto debole possa resistere. Il debitore ceduto in blocco, ignaro di cessioni successive, è oggi il punto di tensione più acuto dell'intero sistema NPL.
Il quadro normativo: dall'art. 115 TULPS all'albo Banca d'Italia
Il settore della gestione dei crediti deteriorati è entrato in una nuova fase con il Decreto Legislativo n. 116/2024 — attuativo della Direttiva (UE) 2021/2167 — che ha istituito la figura del Gestore di crediti in sofferenza, ora sottoposto a regole stringenti e vigilanza prudenziale. La novità principale riguarda la piena revisione dell'impianto autorizzativo: non più procedure meramente amministrative, ma requisiti rigorosi in materia di governance, strutture organizzative, controlli interni e protezione dei debitori.
Le nuove disposizioni normative sono volte a sviluppare il mercato secondario dei crediti deteriorati (NPL) attraverso la liberalizzazione dell'acquisto di questi crediti e la regolamentazione della loro gestione, che sarà riservata a operatori autorizzati dalla Banca d'Italia, con specifici poteri di vigilanza e sanzionatori affidati all'Istituto.
A partire dall'8 settembre 2025, le società di servicing che operano per conto delle banche nella gestione e nel recupero dei crediti deteriorati potranno svolgere tale attività solo se iscritte nell'Albo dei gestori di crediti in sofferenza tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 114.5 del TUB. L'obbligo discende dal D.Lgs. 30 luglio 2024 n. 116 e dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia emanate con provvedimento del 13 febbraio 2025.
Sul piano dei requisiti soggettivi, l'art. 114.6 del TUB stabilisce che la Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano, tra le altre condizioni, la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, con sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica. Il gestore deve essere autorizzato, iscritto a un apposito albo presso Banca d'Italia e sottoposto a stringenti obblighi informativi e comportamentali, essendo responsabile della gestione concreta dei crediti e obbligato a interfacciarsi con il debitore garantendo una gestione professionale, trasparente e conforme alla normativa.
Un profilo spesso sottovalutato riguarda il perimetro di applicazione della nuova disciplina: il legislatore italiano ha scelto di limitare l'applicazione della SMD ai soli crediti bancari classificati come sofferenze, escludendo i crediti UTP, le cartolarizzazioni multi-tranche effettuate secondo la Legge 130/1999 e le attività di recupero svolte da soggetti con licenza ex art. 115 TULPS. Non si tratta di un dettaglio tecnico: significa che accanto ai nuovi gestori autorizzati continueranno a operare soggetti con il solo titolo di pubblica sicurezza, purché nei limiti di quelle attività non coperte dalla riserva.
L'omessa iscrizione: un contenzioso in piena evoluzione
La vera novità degli ultimi sei mesi non è normativa, ma giurisprudenziale. I tribunali italiani stanno definendo — spesso in contrasto tra loro — quali conseguenze processuali derivino dall'agire di un servicer privo della necessaria iscrizione all'albo.
Il punto di partenza è il principio latino vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile e attivo nella difesa dei propri interessi. Eppure il debitore ceduto, nella gran parte dei casi, ignora persino di essere stato ceduto, e ancora di più ignora se il soggetto che lo escute sia o meno regolarmente autorizzato. Su questa asimmetria informativa si gioca oggi la partita processuale più delicata.
Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza collegiale del 20 maggio 2026, si è pronunciato sull'interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei gestori di crediti deteriorati di cui al D.Lgs. 116/2024 e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sul piano dell'attività posta in essere dagli stessi, approfondendo le ragioni che spingono verso la soluzione maggiormente coerente con il principio di effettività della tutela, del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso.
La soluzione accolta dal Collegio brindisino è netta: anche a non voler predicare la nullità dei contratti e degli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dei crediti deteriorati — difettante di un'espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale — tali soggetti non potranno continuare ad agire in giudizio. Il Tribunale ha dunque configurato una improcedibilità immediata delle azioni esecutive intraprese da cessionari privi di iscrizione, in quanto la violazione dell'obbligo autorizzativo non produce solo conseguenze amministrative o penali, ma riversa i propri effetti direttamente sul piano processuale.
Un orientamento precedente, formatosi in sede di opposizione a precetto, aveva invece valorizzato la disciplina transitoria. Il Tribunale di Brindisi, con pronuncia del 26 gennaio 2026, aveva affrontato la questione nell'ambito di un'opposizione a precetto, dove l'opponente aveva eccepito la presunta illegittimità della procedura esecutiva per mancata iscrizione del cessionario del credito deteriorato nell'albo di cui all'art. 114.5 TUB, sostenendo che tale omissione avrebbe comportato un difetto di legittimazione attiva. Il Giudice aveva però ricostruito il quadro normativo valorizzando la disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 2024. Il confronto tra le due ordinanze — gennaio e maggio 2026 — dello stesso Tribunale rivela una progressione interpretativa significativa: la tolleranza transitoria si sta chiudendo, e i giudici di merito iniziano a trarne le conseguenze pratiche.
Il problema è poi di portata europea. Il Tribunale di Brindisi aveva rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione dell'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB delle plurime società — anche costituite all'estero e in contesti extra UE — che proliferano con finalità di acquisire e gestire i crediti deteriorati, le quali, in difetto di iscrizione, si sottraggono agli obblighi di adozione dei presidi antiriciclaggio e alle prescrizioni imposte dalla Banca d'Italia in sede di vigilanza ispettiva, prefigurando in chiave innovativa la categoria del «contratto anticomunitario».
La risposta della Corte di Lussemburgo è arrivata appena ieri. Con la recentissima sentenza dell'11 giugno 2026, nella causa C-65/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi con ordinanza del 22 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla compatibilità della normativa interna sulle cessioni in blocco di crediti deteriorati con la Direttiva (UE) 2021/2167 e con la Direttiva (UE) 2015/849 in materia antiriciclaggio. In particolare, la Corte ha ricordato che l'art. 10, paragrafo 2, della Direttiva 2021/2167 elenca gli elementi che devono essere comunicati al debitore dall'acquirente di crediti o dal gestore di crediti, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, dopo il trasferimento dei diritti di un creditore. Si tratta di una pronuncia destinata a condizionare l'intero contenzioso pendente in Italia sulle cessioni in blocco anteriori al D.Lgs. 116/2024.
Cosa deve fare il debitore ceduto: profili pratici e difese concrete
Sul piano operativo, la giurisprudenza in evoluzione apre spazi difensivi concreti per il debitore che si trovi a fronteggiare un'azione esecutiva promossa da un servicer. Il primo passo è verificare se il soggetto agente risulti iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114.5 TUB: la consultazione è pubblica. L'albo, istituito presso la Banca d'Italia, comprende anche i gestori comunitari che operano in Italia, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità nel mercato dei crediti deteriorati.
Qualora l'iscrizione manchi, occorre distinguere la posizione del cessionario da quella del gestore: accanto alla liberalizzazione dell'acquisto dei crediti da parte anche di soggetti non bancari, è stata confermata la riserva sull'attività di gestione, affidata esclusivamente a operatori regolamentati e vigilati da Banca d'Italia. Comprare un credito è oggi libero; gestirlo processualmente non lo è.
In sede di opposizione all'esecuzione o di opposizione a precetto (artt. 615 e 617 c.p.c.), il debitore può eccepire il difetto di legittimazione attiva del servicer non autorizzato. Il Tribunale di Brindisi ha ritenuto che i profili dell'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB e dell'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell'albo di cui all'art. 114, c. 5 TUB — come introdotto dal D.Lgs. 116/2024 — attengano agli aspetti della titolarità del credito e della legittimazione a porre in essere l'intimazione di pagamento pre-esecutiva e la successiva azione esecutiva, e siano pertanto rilevabili anche d'ufficio dal Giudice.
Quanto alla prova della cessione, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un doppio binario: con numerose sentenze la Suprema Corte ha fissato un orientamento stabile su due scenari processuali distinti: se il debitore non nega l'esistenza del contratto di cessione ma contesta soltanto che il suo credito particolare rientrasse nel perimetro dell'operazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata, a condizione che le indicazioni in essa contenute siano sufficientemente precise da ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli trasferiti. Se invece il debitore nega che il contratto di cessione sia mai stato stipulato, la Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare individualmente la cessione al debitore ceduto, ma non prova l'esistenza del contratto. Contestare l'esistenza stessa della cessione, richiedendo la produzione integrale del contratto, può quindi essere una mossa difensiva efficace.
Errori frequenti da evitare: attendere il pignoramento senza reagire; non verificare preventivamente lo stato dell'autorizzazione del servicer; confondere il cessionario (l'acquirente) con il gestore (chi amministra il credito), figure oggi distinte dalla legge; omettere di eccepire tempestivamente i vizi nel primo atto difensivo utile, rischiando la sanatoria processuale.
La riforma del mercato NPL non è solo una questione di vigilanza finanziaria. È, più profondamente, una scelta su chi paga il prezzo dell'efficienza del sistema creditizio. Consentire a soggetti non autorizzati di esercitare pressioni esecutive sui debitori significa scaricare su questi ultimi le conseguenze di un sistema di cessioni che nasce per rispondere alle esigenze di bilancio delle banche. L'emersione di un'area di improcedibilità processuale, ora confermata dai giudici di merito e interrogata dalla Corte di Lussemburgo, è il segnale che l'ordinamento — europeo prima ancora che interno — non è disposto a tollerare questa asimmetria senza contrappeso.
Redazione - Staff Studio Legale MP