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C'è una scena che si ripete ogni mattina in mille cortili, parchi e giardini condominiali d'Italia: una persona con una borsa di crocchette, che distribuisce cibo a un gruppo di gatti liberi con cura quasi rituale. La chiamano "gattara" o "gattaro", spesso con una punta di ironia. Il diritto, invece, la chiama referente di colonia felina. E da quel momento in poi, il quadro cambia radicalmente.
Le colonie feline sono riconosciute e tutelate dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che delega alle Regioni la possibilità di attuare i principi in essa contenuti tramite leggi regionali o provinciali. La colonia felina è per definizione stanziale: non può essere rimossa, a meno che non vi siano ragioni di sanità pubblica quali motivi di carattere igienico-sanitario o casi di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali. Fin qui, il perimetro normativo è chiaro e protettivo. Il problema nasce quando si mette a fuoco chi, concretamente, risponde di quella colonia.
Il referente di colonia: un volontario con responsabilità da custode
Le colonie possono essere registrate presso il Comune in cui si trovano da un responsabile, un referente, solitamente un volontario, formalmente incaricato di gestire la colonia per tutto ciò che attiene al suo mantenimento, salvo le spese veterinarie che rimangono a carico dell'ente. Questo passaggio — la registrazione formale — è il momento in cui il volontario smette di essere un semplice cittadino premuroso e acquisisce una posizione giuridicamente rilevante.
La conseguenza più immediata riguarda la responsabilità civile. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21562/2010, ha precisato che chi accudisce regolarmente i gatti randagi può essere considerato il loro custode ai fini dell'articolo 2052 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per danni causati da animali. In altre parole, è chi si è assunto il ruolo di accudire la colonia, volontariamente o no, che può subire conseguenze civili — e perfino penali se viene dimostrata la gravità dell'infestazione o del danno. La legge, all'art. 2052 c.c., impone al custode dell'animale una presunzione di colpa: qualsiasi danno provocato da un gatto della colonia è automaticamente a carico di chi lo accudiva, se non si dimostra l'imprevedibilità dell'evento.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 33 del 12 aprile 2025, ha confermato questa impostazione, precisando che il proprietario — o custode di fatto — di un animale risponde dei danni arrecati anche in caso di libertà di movimento incontrollata, configurandosi una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. È una pronuncia che consolida un orientamento applicabile anche al referente di colonia: la responsabilità scatta non in ragione di un titolo formale di proprietà, ma in base all'esercizio concreto di una funzione di custodia e gestione.
Questa prospettiva impone una riflessione che raramente emerge nel dibattito pubblico: il gattaro non è solo un benefattore degli animali, ma un soggetto che, nel momento in cui esercita stabilmente e consapevolmente la funzione di referente, assume una posizione di garanzia analoga — nei suoi profili applicativi — a quella del proprietario. La protezione che la legge offre alla colonia si riverbera, specularmente, come responsabilità su chi la gestisce.
I rischi penali: dalla molestia alla uccisione di animali
Sul versante penale, il quadro è altrettanto articolato. La giurisprudenza ha chiarito che il volontario responsabile della colonia può essere chiamato a rispondere, a titolo personale, delle conseguenze dannose derivanti dalla gestione inadeguata della colonia stessa. In particolare, la Corte di Cassazione, sentenza n. 49298/2012, ha riconosciuto la possibilità di configurare la responsabilità per il reato ex art. 674 c.p. — getto pericoloso di cose — qualora sia accertato che le esalazioni provenienti dagli animali ledano la quiete e la vivibilità degli spazi comuni.
Ma il quadro penalistico non riguarda solo i vicini esasperati. Riguarda anche la tutela degli stessi animali della colonia. La Corte di Cassazione, Sez. III pen., con sentenza n. 22294 del 6 febbraio 2025, si è pronunciata in materia di uccisione di animali ex art. 544-bis c.p., ribadendo la piena applicabilità della norma a condotte poste in essere nei confronti di animali randagi o appartenenti a colonie, senza che il carattere "libero" dell'animale costituisca elemento esimente. Chiunque ponga in essere condotte lesive nei confronti di gatti appartenenti a una colonia — avvelenamento, intrappolamento, allontanamento forzato — commette un reato perseguibile d'ufficio.
Sul versante del maltrattamento, la Corte di Cassazione, Sez. III pen., con sentenza n. 20195 del 13 maggio 2025, ha ulteriormente precisato i contorni dell'art. 544-ter c.p.: per la configurazione del reato di maltrattamento di animali, è necessario che la condotta commissiva od omissiva sia stata posta in essere con crudeltà o senza necessità, causando una lesione all'animale. Tali lesioni devono comportare un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale e devono essere una diretta conseguenza della condotta dell'agente. Non basta il generico maltrattamento senza individuare l'inflizione di gravi sofferenze per mera brutalità o la causazione di lesioni specifiche. Questa precisione concettuale è rilevante anche per il referente di colonia: una gestione trascurata — animali non curati, denutriti, privi di assistenza veterinaria — potrebbe in astratto integrare la condotta omissiva descritta dalla norma.
Sul versante amministrativo, poi, il Sindaco può imporre a chi accudisce tali colonie animali l'adozione di misure idonee a risolvere le eventuali criticità fonte di pericolo per l'igiene o per l'incolumità pubblica. Un'ordinanza sindacale non rispettata espone il referente a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a procedimenti penali per inosservanza di provvedimenti dell'autorità.
La tensione tra tutela e responsabilità che attraversa l'intera materia trova una sintesi illuminante nel brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila, chi agisce con attenzione e consapevolezza. Il referente di colonia che gestisce con rigore — sterilizzazioni, censimento, controlli sanitari, alimentazione ordinata — è protetto dall'ordinamento. Quello che si improvvisa custode per poi abbandonare gli animali a loro stessi o che trascura le condizioni igieniche diventa, paradossalmente, il soggetto più esposto.
Come osserva Hannah Arendt ne La condizione umana, "la responsabilità per il mondo" non è un concetto astratto: è il prezzo che si paga per il fatto di agire in uno spazio condiviso. Chi entra nel tessuto della comunità urbana con una funzione di cura — sia essa verso persone o verso animali — risponde delle conseguenze di quella scelta davanti alla comunità stessa e davanti al diritto.
Cosa deve fare concretamente il referente di colonia
Il rischio principale che si osserva nella pratica è l'asimmetria informativa: il volontario che registra una colonia non sempre è consapevole dell'esposizione giuridica che ne consegue. Alcune indicazioni concrete per chi gestisce una colonia felina.
Primo, la registrazione comunale non è solo un adempimento burocratico ma un atto che formalizza una posizione di responsabilità: è opportuno conoscere esattamente le condizioni imposte dal regolamento comunale e dalla normativa regionale di riferimento, che in Veneto trova la propria disciplina di attuazione nella legge regionale.
Secondo, i gatti appartenenti alle colonie feline devono essere censiti e sterilizzati dall'Autorità Sanitaria Locale, che provvede al loro reinserimento nella colonia di appartenenza. Il referente ha il diritto-dovere di sollecitare l'ASL affinché adempia a questo obbligo: la mancata sterilizzazione che genera proliferazione incontrollata può essere addebitata anche alla passività del referente se questi non ha mai segnalato la situazione.
Terzo, la presenza di gatti denutriti, l'abbondante presenza di deiezioni fonte di problemi igienico-sanitari, la mancanza di adeguata assistenza veterinaria per i gatti malati facenti parte della colonia, l'assenza di idonea recinzione atta a impedire lo sconfinamento dei gatti e la presenza di altri animali attratti dal cibo abbandonato sono tutti elementi che, nel corso di un sopralluogo disposto a seguito di esposto, possono fondare provvedimenti a carico del referente. Tenere documentazione regolare — fotografie, ricevute veterinarie, registri di sterilizzazione — è una forma elementare di tutela.
Quarto, e questo è il profilo più trascurato: in ambito condominiale è opportuno che l'amministratore venga coinvolto, sia per coordinare eventuali comunicazioni con le autorità, sia per garantire che l'uso degli spazi comuni sia regolamentato attraverso una delibera assembleare. Una gestione trasparente e condivisa riduce sensibilmente il rischio di conflitti e tutela la salute e il benessere di tutti.
Quinto, occorre ricordare che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1030/2011 ha stabilito che il diritto alla quiete o alla pulizia non può automaticamente giustificare la rimozione dei gatti da un'area condominiale. La presenza felina non costituisce un illecito, a meno che non siano provati disagi sanitari o danni gravi. Questo orientamento è un baluardo a favore del referente diligente, ma si sgretola non appena la gestione si rivela trascurata.
La colonia felina, insomma, non è un atto di generosità privata che si consuma tra il volontario e i gatti. È un istituto giuridico che produce diritti — per gli animali — e obblighi — per chi li gestisce. Comprenderlo non significa scoraggiare il volontariato, ma renderlo più solido, più consapevole, e perciò più efficace.
Redazione - Staff Studio Legale MP