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Immaginate di avere oltre ventimila euro su un conto di gioco online, regolarmente aperto presso un operatore autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e di non ricevere mai quei soldi. Il concessionario non paga, il decreto ingiuntivo rimane carta straccia. A chi ci si rivolge? La risposta che la Cassazione ha elaborato nei primi mesi di quest'anno è sorprendente quanto rivoluzionaria: anche allo Stato.
Il principio che cambia tutto: ADM risponde dei concessionari inadempienti
Con l'ordinanza n. 3654/2026, pubblicata il 17 febbraio, la Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la condanna al pagamento di oltre 21.000 euro, oltre interessi, in favore di tre giocatrici. La vicenda aveva preso avvio dal mancato rimborso di somme giacenti su un conto di gioco aperto presso una società concessionaria; ottenuto un primo decreto ingiuntivo rimasto ineseguito, le giocatrici avevano chiesto al Tribunale di Varese un nuovo decreto monitorio direttamente contro ADM, sostenendo che l'autorità di vigilanza non avesse adottato provvedimenti efficaci nei confronti del concessionario inadempiente.
Il ragionamento della Corte è giuridicamente raffinato e merita attenzione. L'aspetto più rilevante è il rigetto della tradizionale linea difensiva dell'Amministrazione, secondo cui il rapporto tra giocatore e concessionario sarebbe esclusivamente privatistico e dunque totalmente estraneo alla sfera giuridica di ADM: la Corte distingue nettamente il piano contrattuale da quello extracontrattuale. ADM non viene considerata parte del contratto di gioco e nessun rapporto contrattuale diretto esiste tra il giocatore e l'Amministrazione, tuttavia ciò non esclude una responsabilità dell'ente concedente per il comportamento del concessionario.
La Corte richiama espressamente la propria giurisprudenza, affermando che il concessionario del gioco pubblico non può essere assimilato a un normale imprenditore privato che opera in piena autonomia: l'attività di raccolta del gioco viene qualificata come servizio pubblico riservato allo Stato, e il concessionario agisce all'interno di un sistema fortemente regolato, sottoposto a controlli continui e a poteri di vigilanza particolarmente incisivi. In questa prospettiva, la Suprema Corte stabilisce che ADM può rispondere dei danni ai giocatori se non dimostra l'assenza di responsabilità nella vigilanza sul concessionario.
Questo passaggio introduce un onere probatorio invertito per l'Amministrazione: non basta invocare l'autonomia gestionale del concessionario, occorre dimostrare di aver esercitato una vigilanza effettiva. È un principio che, se si consolida, ridisegna l'intera architettura del rischio nel comparto del gioco a distanza.
La pronuncia si inserisce in un filone più ampio. Il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione inflitta da ADM a un concessionario del gioco online per violazione degli obblighi di vigilanza sulla propria rete commerciale: con la sentenza n. 4214 del 2026, la Sezione Sesta ha respinto l'appello della società coinvolta, ribadendo la responsabilità diretta del concessionario nel prevenire forme di intermediazione illecita nella raccolta di scommesse online. Il Consiglio di Stato sottolinea che il concessionario è tenuto ad adottare "adeguate misure" di verifica e controllo sui soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali, comprese attività di auditing periodico e monitoraggio costante, e che la responsabilità contestata non è oggettiva, ma deriva da un vero e proprio difetto di vigilanza e da omissioni organizzative imputabili direttamente al concessionario.
Insomma: il sistema concessorio del gioco online non è una struttura di neutralizzazione delle responsabilità, è una filiera in cui ciascun anello risponde — il concessionario per la vigilanza sulla propria rete, ADM per la vigilanza sul concessionario. La sovrapposizione di responsabilità è reale, non teorica.
Il fronte pubblicitario e quello penale: due rischi sottovalutati
Parallelo e non meno rilevante è il fronte della pubblicità al gioco online. Il Decreto Dignità ha vietato "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media". Un divieto di portata apparentemente totale, che tuttavia traballa sotto pressioni giudiziarie crescenti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 18 febbraio 2026 è stata pubblicata l'ordinanza del TAR Lazio (Sezione Quarta) del 29 luglio 2025 che solleva questione di legittimità costituzionale sull'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro: il giudizio nasce dal ricorso di un content creator sanzionato da AGCOM per la pubblicazione su YouTube e Twitch di video contenenti sessioni di gioco accompagnate da banner pubblicitari che reindirizzavano a siti di gioco online. L'Autorità aveva irrogato una sanzione complessiva di 157.000 euro: 55.000 euro per il canale Twitch e 51.000 euro per ciascuno dei due canali YouTube.
Questo è un punto di frattura che merita riflessione critica. Il TAR non mette in discussione il divieto in sé, ma la rigidità della sanzione minima, ritenuta potenzialmente sproporzionata rispetto alla varietà delle condotte violative — un content creator che inserisce un banner non è strutturalmente equiparabile a una campagna televisiva di un operatore primario. Ne deriva un quadro in cui si sovrappongono diversi livelli di interpretazione: quello nazionale, chiamato ad applicare una norma formalmente vigente, e quello europeo, incaricato di valutarne la legittimità sotto il profilo procedurale e sostanziale; questa sovrapposizione contribuisce a generare un clima di incertezza per gli operatori e per gli stessi interpreti del diritto.
A ciò si aggiunge il rischio penale, spesso trascurato dai commenti generalisti. La frode informatica nei sistemi di gioco online si consuma nel momento in cui l'autore consegue un profitto, anche se di importo contenuto: è questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10525 del 2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. La vicenda riguardava una serie di operazioni fraudolente per un importo complessivo di 220 euro effettuate attraverso conti di gioco online e trasferite su carte riconducibili all'imputato: una somma modesta, ma sufficiente secondo i giudici a integrare pienamente la fattispecie penale. Il principio è inequivoco: nel gioco online, la soglia minima di rilevanza penale della condotta fraudolenta è bassissima. Non esiste una zona grigia di tolleranza legata all'esiguità del profitto.
Merita infine menzione la questione degli apparecchi non conformi. La Corte di Cassazione si è pronunciata con due ordinanze su un caso legato all'evasione del PREU, confermando la legittimità degli accertamenti ADM: tutto nasce da un controllo in un esercizio commerciale nel corso del quale erano stati rinvenuti dieci apparecchi e un server collegati a piattaforme di gioco online estere non autorizzate, che consentivano di accedere a giochi come slot machine, poker, roulette e blackjack con vincite in denaro, pur non essendo collegati alla rete di ADM.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — ha qui una valenza bidirezionale: vale per il giocatore che, pur avendo aperto un conto presso un operatore autorizzato, non riceve le somme dovute e può ora azionare la responsabilità dello Stato; ma vale anche per il regolatore, che deve esercitare una sorveglianza concreta e non formale per potersi sottrarre alle conseguenze di un inadempimento altrui.
Come osservava Luigi Einaudi, il mercato funziona solo se chi partecipa rispetta le stesse regole. Nel gioco online regolamentato, la concessione statale non è un mero titolo abilitativo: è la promessa pubblica di un sistema affidabile. Quando quella promessa si rompe — il concessionario non paga, la vigilanza è mancata, la pubblicità si infiltra surrettiziamente — il diritto reagisce, e lo fa in modo sempre più rigoroso e sistematico.
La lezione che emerge da questi orientamenti giurisprudenziali convergenti è una sola: il perimetro del gioco a distanza lecito è rigidamente definito e presidiato, e le zone di confine — tra raccolta autorizzata e abusiva, tra comunicazione commerciale e pubblicità indiretta, tra accesso legittimo e frode — sono oggetto di un controllo giudiziario sempre più puntuale e scarsamente disposto alla clemenza.
Redazione - Staff Studio Legale MP