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Una famiglia veronese costituisce un fondo patrimoniale sull'abitazione principale e su un conto titoli, convinta di avere "messo al sicuro" il patrimonio per i propri figli. Anni dopo, alla morte del marito, si scopre che la quota del defunto rientra comunque nell'asse ereditario, che i creditori personali del coniuge superstite possono aggredire quei beni sotto certe condizioni, e che un figlio maggiorenne economicamente autonomo potrebbe non avere alcun diritto di proseguire il vincolo. Quello che sembrava uno scudo si rivela un labirinto.
Questo scenario non è infrequente. Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167-171 del Codice civile, è uno strumento di pianificazione patrimoniale frequentemente adottato dai coniugi, ma raramente compreso nella sua dimensione successoria. La consulenza si concentra quasi sempre sulla protezione dai creditori. Il profilo della successione — con tutto ciò che comporta in termini di quota disponibile, legittima e sorte del vincolo — rimane spesso nell'ombra.
La morte di un coniuge: il fondo si estingue o sopravvive?
La risposta non è univoca, e dipende da come il fondo è stato costituito e dalla presenza o meno di figli minori.
L'art. 171 c.c. elenca tassativamente le cause di cessazione del fondo: annullamento del matrimonio, divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio. La morte di uno dei coniugi non figura esplicitamente in questo elenco. Eppure l'art. 149 c.c. stabilisce che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi: da ciò deriva che, al decesso, il vincolo matrimoniale cessa e, con esso, cessa anche il fondo, almeno in linea di principio. Tuttavia, in presenza di figli minori, l'art. 171 c.c. prevede che il giudice possa attribuire loro, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo, disponendo che quest'ultimo prosegua fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio.
Il punto critico — su cui si è sviluppato il contenzioso più recente — è la sorte della quota di proprietà del coniuge defunto sui beni conferiti nel fondo. Qui occorre distinguere con precisione.
Se il fondo era stato costituito con beni di proprietà esclusiva del defunto, con riserva di proprietà a suo favore, tale quota di proprietà rientra senza dubbio nell'asse ereditario e si trasmette agli eredi secondo le regole ordinarie della successione. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi nel gennaio 2026 in materia di cessazione del fondo patrimoniale a seguito di morte di un coniuge, ha chiarito che i figli maggiorenni economicamente autonomi non vantano un diritto soggettivo alla prosecuzione del vincolo e non sono litisconsorti necessari nel giudizio di accertamento dell'estinzione del fondo, confermando che la tutela ex art. 171 c.c. opera esclusivamente a favore dei figli minorenni.
Se invece il fondo era stato costituito con beni in comproprietà tra i coniugi, al decesso di uno dei due la sua quota ideale cade in successione, mentre l'altra quota resta in capo al coniuge superstite, che continuerà a essere titolare di quei beni soggetti all'originario vincolo — ammesso che il fondo non si sia estinto.
Questa distinzione è essenziale e, nella prassi, non viene sempre compresa da chi sceglie di costituire un fondo patrimoniale affidandosi alla sola formula notarile senza una pianificazione successoria più ampia.
I legittimari, la quota di riserva e il problema della collazione
Un secondo profilo critico riguarda i diritti dei legittimari. Il fatto che un bene sia stato conferito in un fondo patrimoniale non lo sottrae, in caso di successione, al computo della quota di riserva spettante per legge al coniuge e ai figli. Il bene resta nel patrimonio del de cuius — o nella sua quota di esso — e concorre alla formazione della massa su cui si calcolano i diritti dei legittimari.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27792 del 28 ottobre 2024, ha ribadito con fermezza che il fondo patrimoniale deve essere destinato esclusivamente ai bisogni della famiglia nucleare — coniugi e figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti — e non della famiglia parentale allargata. Il fondo, in quanto convenzione matrimoniale, presuppone un nucleo fondato sul matrimonio o sull'unione civile. Ciò significa che la costituzione del fondo con beni in comproprietà con genitori o suoceri è affetta da un rischio di invalidità parziale, con ripercussioni sull'efficacia del vincolo anche in sede successoria.
Il problema si acuisce quando si considera la possibilità per i legittimari di esperire l'azione di riduzione. Se i beni conferiti nel fondo sono stati donati al coniuge da un terzo (art. 167 c.c. consente la costituzione del fondo anche da parte di un terzo), quella donazione sarà soggetta a collazione e potrà essere oggetto di riduzione qualora leda la quota di legittima degli altri eredi. La circostanza che i beni siano inseriti in un fondo patrimoniale non costituisce uno scudo contro l'azione di riduzione: il giudice procederà alla valutazione del loro valore ai fini del computo della massa fittizia ex art. 556 c.c.
Qui si annida uno dei rischi più sottovalutati della pianificazione patrimoniale basata esclusivamente sul fondo patrimoniale: il coniuge o i figli che si sono affidati a questo strumento nella convinzione di avere "blindato" il patrimonio potrebbero trovarsi, alla apertura della successione, a dover fare i conti con richieste di riduzione da parte di altri legittimari pretermessi.
Vale qui richiamare il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi si attiva in tempo, non chi attende che le conseguenze di scelte patrimoniali non ponderate si manifestino solo alla morte di un familiare.
Come scriveva Luigi Einaudi — economista e giurista ante litteram nella sua tensione verso la regola chiara e verificabile — «conoscere per deliberare» è il presupposto di ogni scelta razionale: nel diritto patrimoniale di famiglia, questa massima si traduce nella necessità di comprendere prima le implicazioni successorie di ogni strumento di tutela, non dopo.
Un ulteriore aspetto pratico riguarda la dichiarazione di successione. Quando muore il coniuge che ha conferito beni nel fondo, gli eredi devono verificare se quei beni — o la quota del de cuius su di essi — vadano inseriti nella dichiarazione. La risposta, per le ragioni esposte, è generalmente affermativa per la quota di proprietà riservata al defunto. L'omissione espone gli eredi a sanzioni fiscali e a contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Sul piano dell'azione revocatoria, occorre infine tenere presente che la Cassazione ha costantemente affermato — anche in pronunce successive al 2020 — che la costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare o ordinaria quando avvenga in pregiudizio dei creditori, indipendentemente dalla finalità familiare dichiarata. Questo orientamento non si esaurisce nella fase di vita del fondo, ma proietta i suoi effetti anche nella successione: se il fondo viene dichiarato inefficace in via revocatoria, i beni che lo compongono possono essere aggrediti dai creditori del de cuius prima ancora che gli eredi ne dispongano.
La lettura combinata di questi profili — estinzione del vincolo alla morte, diritti dei legittimari, collazione, dichiarazione di successione, rischio revocatoria — rivela che il fondo patrimoniale non è mai un'operazione "una tantum" da affidare al solo atto notarile. Richiede una pianificazione che tenga conto del ciclo di vita familiare nella sua interezza: dalla costituzione, alla eventuale crisi coniugale, fino alla successione. Trascurare anche solo uno di questi momenti significa esporre la famiglia al rischio che lo strumento di protezione si trasformi in fonte di contenzioso proprio quando la perdita di un congiunto renderebbe già di per sé la situazione particolarmente delicata.
Redazione - Staff Studio Legale MP