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Due coniugi, due stipendi al minimo, un mutuo insostenibile, debiti con tre banche e cartelle esattoriali accumulate negli anni. Una situazione che, nelle cancellerie dei tribunali italiani, si ripete con frequenza crescente. La domanda che ogni avvocato del settore si trova a dover rispondere oggi è: possono chiedere insieme l'esdebitazione come incapienti, in un'unica procedura? La risposta è sì — ma con riserva. E quella riserva vale oro.
La procedura familiare applicata all'esdebitazione incapiente: il quadro normativo
L'art. 283 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024, il cosiddetto correttivo ter) disciplina l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ovvero la liberazione integrale dai debiti residui per il debitore persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Si tratta dell'istituto più radicale del sovraindebitamento: non prevede alcun pagamento ai creditori, non richiede un piano, non passa per una liquidazione. Per questo motivo è sottoposto a un doppio filtro rigoroso: il requisito oggettivo dell'incapienza e il requisito soggettivo della meritevolezza.
L'art. 66 CCII, che disciplina le cosiddette procedure familiari, consente che più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi e con indebitamento di origine comune o connessa, presentino un'unica domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi. La norma, pensata in origine per le procedure liquidatorie, non richiama espressamente l'art. 283 CCII. Proprio da questo silenzio è sorta la questione interpretativa che ha animato la giurisprudenza degli ultimi mesi.
Il Tribunale di Ancona è stato tra i primi a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda unitaria ex art. 66 CCII proposta da una coppia di coniugi che richiedevano entrambi l'esdebitazione incapiente ex art. 283 CCII. Il Collegio, valorizzando una lettura sistematica e teleologica, ha ritenuto che il silenzio normativo non equivalesse a divieto, e che anzi la ratio della procedura familiare — evitare duplicazioni costose e valutazioni contraddittorie — fosse ancor più pertinente nell'esdebitazione incapiente, dove la situazione patrimoniale dei coniugi è spesso inscindibile. Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Rimini, che con pronuncia del 24 luglio 2025 ha ammesso la domanda congiunta di due coniugi conviventi, valorizzando la comunanza dell'origine del sovraindebitamento come criterio distintivo sufficiente a giustificare la trattazione unitaria.
Diverso, e più problematico, il caso esaminato dal Tribunale di Bari, Sez. IV civ., con pronuncia del 19 marzo 2025 (Pres. Giuseppe Rana, Rel. Paola Cesaroni, Giud. Raffaella Simeoni): il Tribunale pugliese ha imposto la separazione delle istanze quando i due richiedenti non chiedevano la stessa procedura — uno la liquidazione controllata, l'altro l'esdebitazione incapiente. In quel caso, la diversità delle procedure richieste rendeva impossibile una trattazione unitaria, con necessità di autonome iscrizioni e autonoma nomina dell'OCC per ciascun richiedente. Il principio è chiaro: la procedura familiare ex art. 66 CCII applicata all'esdebitazione incapiente è ammissibile solo se entrambi i coniugi richiedono la medesima procedura, nella medesima forma e con presupposti oggettivi omogenei.
Il nodo della meritevolezza in sede bifrontale: quando la colpa dell'uno ricade sull'altro
Il vero terreno minato della procedura familiare di esdebitazione incapiente non è il profilo oggettivo dell'incapienza, bensì quello soggettivo della meritevolezza. Come ricorda il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è rimasto vigile — il beneficio dell'esdebitazione non è una mano tesa a chiunque si trovi in difficoltà, ma uno strumento riservato a chi, pur senza colpa grave, non riesce a far fronte ai propri debiti.
Il Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., con decreto del 9 aprile 2025 (Pres. Domenico Vincenzo Scibetta, Rel. Angela Randazzo, Giud. Luca Fuzio), ha precisato che il mancato accertamento del merito creditizio da parte del creditore bancario al momento della concessione del finanziamento può avere rilevanza nella valutazione della meritevolezza del debitore, ma solo parziale: non esclude cioè automaticamente la colpa grave del richiedente. In altri termini, il fatto che la banca abbia mal valutato il rischio non assolve il debitore da una propria condotta imprudente nell'assunzione delle obbligazioni. Questa precisazione è fondamentale nelle procedure congiunte, perché la condotta di uno dei coniugi — ad esempio colui che ha contratto i debiti maggiori con comportamenti gravemente negligenti — può trascinare nell'accertamento negativo anche il partner, soprattutto se le finanze familiari erano comuni.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, con decreto del 2 luglio 2025 (Pres. Stefania Frojo, Rel. Federica Lorenzatti, Giud. Augusto Salustri), ha affrontato un caso paradigmatico: due coniugi che avevano chiesto l'esdebitazione incapiente sostenendo di non avere alcuna utilità da offrire ai creditori, ma il cui reddito era già gravato da una cessione del quinto dello stipendio. Il Collegio ha escluso che ricorresse il presupposto oggettivo dell'incapienza: in costanza di cessione del quinto, regolarmente attuata, il reddito non è nella piena disponibilità del debitore, ma esiste un flusso finanziario — per quanto vincolato — che i creditori potrebbero teoricamente aggredire attraverso strumenti diversi. La presenza di quel vincolo, insomma, non equivale all'assenza di ogni utilità prospettica. La domanda congiunta è stata rigettata per entrambi i coniugi, con le conseguenze di costo e di tempistica che ne derivano.
Questo caso insegna una lezione di metodo: nella procedura familiare di esdebitazione incapiente, la verifica dei presupposti si moltiplica, non si dimezza. Ogni coniuge deve soddisfare autonomamente sia il requisito oggettivo dell'incapienza che quello soggettivo della meritevolezza. L'unitarietà della procedura non comporta una valutazione unitaria e indistinta: il giudice esaminerà la posizione di ciascuno, e il rigetto per uno dei richiedenti può comportare la necessità di separare le posizioni con aggravio per entrambi.
Un ulteriore profilo da considerare è quello delle sopravvenienze nel quadriennio successivo al decreto di esdebitazione. L'art. 283, comma 3, CCII prevede che, se nel corso dei quattro anni successivi il debitore consegue utilità tali da consentire il soddisfacimento di almeno il 10% dei crediti, dovrà versare ai creditori quanto necessario. Nella procedura familiare, la questione si complica: le sopravvenienze di uno dei coniugi (un nuovo lavoro, un'eredità, una vincita) rilevano solo per la sua posizione personale o anche per quella dell'altro? La risposta, che la norma non chiarisce e che la giurisprudenza non ha ancora compiutamente esaminato, pende verso l'autonomia delle posizioni: ogni debitore risponde delle proprie sopravvenienze. Ma questo significa che i coniugi, pur avendo presentato domanda congiunta, restano obbligati in modo separato e distinto nel periodo di monitoraggio post-decreto.
Come scriveva Stefano Rodotà, "il diritto non può ignorare che la persona vive in relazione": la procedura familiare di esdebitazione è forse l'istituto che più riflette questa intuizione, cercando di trattare come un'unità — almeno sul piano processuale — quello che nella vita è spesso una storia di indebitamento condiviso. Ma proprio per questo richiede una strategia difensiva che tenga conto della dualità sostanziale che sopravvive all'unità formale.
Dal punto di vista operativo, chi valuta la presentazione di una domanda congiunta di esdebitazione incapiente deve anzitutto verificare che entrambi i coniugi siano realmente incapienti secondo i parametri dell'art. 283, comma 2, CCII — vale a dire che il reddito netto di ciascuno non ecceda l'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro corrispondente al nucleo familiare — e che le cause dell'indebitamento siano effettivamente comuni o strettamente connesse. È necessario poi ricostruire per ciascuno, separatamente, la storia delle obbligazioni assunte: un'esposizione debitoria contratta con dolo o colpa grave da uno dei coniugi non può essere "diluita" nella valutazione congiunta. L'OCC dovrà redigere una relazione che tenga conto di entrambe le posizioni, ma che esprima un giudizio distinto di meritevolezza per ciascun richiedente. La completezza documentale — estratti conto, buste paga, atti di mutuo, comunicazioni bancarie, cartelle esattoriali — è presupposto indefettibile: la mancanza di trasparenza comporta quasi sistematicamente il rigetto.
Va ricordato infine che, come ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza del 14 novembre 2025 n. 30108 (Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino), il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito dell'esdebitazione fallimentare ex art. 142 della legge fallimentare non può successivamente accedere all'esdebitazione incapiente ex art. 283 CCII per la medesima esposizione debitoria. Nelle procedure familiari, questo limite soggettivo va verificato per ciascun coniuge: se uno dei due fosse stato in passato dichiarato fallito e non avesse ottenuto l'esdebitazione in quella sede, la sua inclusione nella domanda congiunta sarebbe preclusa, con conseguente necessità di separare le posizioni.
L'esdebitazione incapiente nella sua forma bifrontale è, in definitiva, uno strumento di grande utilità per le famiglie sovrindebitate, ma richiede una progettazione accurata già nella fase preliminare. Presentare una domanda congiunta senza aver verificato la reale simmetria dei presupposti di entrambi i coniugi significa moltiplicare il rischio di rigetto, allungare i tempi e aumentare i costi di una procedura nata per essere semplice. Il risparmio processuale che la procedura familiare offre è reale, ma si realizza solo quando la preparazione è doppiamente rigorosa.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.