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Esdebitazione del fideiussore: cosa cambia nel CCII - Studio Legale MP - Verona

C'è una figura che il sistema del sovraindebitamento ha faticato a lungo a inquadrare con precisione: il fideiussore. Persona fisica che, spesso senza percepire il rischio reale, ha sottoscritto una garanzia personale — per la banca del figlio, per il mutuo del socio, per il fido aziendale del coniuge — e si è ritrovata esposta a debiti che non ha mai contratto in prima persona. Quando l'imprenditore garantito cade in crisi e la banca si volta verso il garante, il fideiussore scopre di essere debitore solidale a tutti gli effetti, con pignoramenti su stipendio, pensione e casa.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019, di seguito CCII) offre a questo soggetto strumenti concreti di tutela. Ma la strada per l'esdebitazione — la liberazione definitiva dai debiti residui non soddisfatti in sede concorsuale — è tutt'altro che automatica. Le pronunce dei tribunali di merito e della Suprema Corte degli ultimi mesi tracciano un perimetro sempre più nitido, fatto di presupposti soggettivi stringenti e di una lettura rigorosa del requisito di meritevolezza.

Il fideiussore sovraindebitato: quale procedura e quali effetti

Il primo nodo da sciogliere è quello dell'accesso: il fideiussore rientra tra i soggetti che possono invocare le procedure di sovraindebitamento? La risposta, oggi, è positiva ma condizionata. Se il fideiussore ha prestato garanzia per scopi estranei a qualsiasi attività professionale o imprenditoriale propria — si pensi al genitore che garantisce il mutuo del figlio imprenditore — la giurisprudenza più recente lo considera assimilabile al consumatore, con facoltà di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del CCII. La Cassazione, con sentenza dell'11 novembre 2025, ha chiarito che un debitore può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII quando ha assunto la qualifica di fideiussore per finalità estranee e non collegate all'esercizio di attività professionali.

Il quadro si complica invece quando la fideiussione è stata prestata nell'ambito di rapporti che — anche indirettamente — si intrecciano con un'attività d'impresa o professionale del garante stesso. La Cassazione ha ribadito che il collegamento funzionale con l'attività d'impresa impedisce di considerare "personali" quei debiti: il socio-fideiussore, avendo garantito nell'interesse della società, non è un comune consumatore e deve semmai ricorrere al concordato minore.

In assenza dei requisiti per la ristrutturazione del consumatore, resta la via della liquidazione controllata (art. 268 ss. CCII): il fideiussore sovraindebitato conferisce al liquidatore il proprio patrimonio, che viene liquidato a beneficio dei creditori, e — decorsi tre anni dall'apertura della procedura — può chiedere l'esdebitazione. Dall'apertura della procedura scatta un blocco automatico delle azioni esecutive individuali: la banca non può proseguire o iniziare un pignoramento sui beni del fideiussore. Nella liquidazione controllata, le esecuzioni pendenti vengono attratte nella procedura e gestite dal liquidatore.

La pronuncia che ha segnato un punto fermo su questo percorso è recentissima. Il Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. – Settore Procedure Concorsuali, 18 marzo 2026, Pres. Ester Russo, Rel. Marco Molaro, Giud. Carlo Bianconi, ha stabilito che l'istanza di esdebitazione proposta da un imprenditore ammesso a liquidazione controllata per debiti determinati essenzialmente dal rilascio di fideiussioni può essere accolta, decorsi tre anni dall'apertura, purché non ricorrano le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 282, comma 2, CCII, vale a dire l'assenza di colpa grave, mala fede o frode nella creazione del sovraindebitamento. Il dato concreto è di rilievo pratico immediato: il fatto stesso che i debiti derivino da fideiussioni non costituisce, di per sé, una causa ostativa al beneficio. Ciò che conta è la condotta del garante nella fase che ha portato all'esposizione debitoria.

Il nodo dell'art. 278 CCII: gli effetti sui coobbligati rimangono fermi

Vi è però un profilo che spesso sfugge all'attenzione e che genera equivoci costosi: l'esdebitazione del fideiussore non libera il debitore principale, né quella del debitore principale libera il fideiussore.

In tema di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto ex art. 282, comma 1, CCII; il secondo comma la esclude soltanto qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 280; tra queste non è contemplata la fattispecie del fideiussore, per cui è da ritenere che il fideiussore alla chiusura della liquidazione controllata o dopo tre anni dall'apertura è liberato dal debito quale fideiussore.

Ma il meccanismo opposto — l'esdebitazione ottenuta dal debitore principale nell'ambito della propria procedura concorsuale — lascia intatto il diritto del creditore di rivalersi sul fideiussore rimasto estraneo alla procedura. L'art. 278, comma 6, CCII fa salvi "i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso", ossia prende in considerazione gli effetti dell'esdebitazione che riguarda il debitore principale ammesso alla liquidazione giudiziale, ma non l'ipotesi della liquidazione a carico del fideiussore; pertanto l'esdebitazione del debitore principale non annulla il debito, ma rende inesigibili i crediti nei suoi confronti non soddisfatti nella procedura, mentre le obbligazioni dei coobbligati e fideiussori permangono.

Questo significa, in termini pratici, che la banca — anche dopo che il debitore principale ha ottenuto il "fresh start" — può continuare a inseguire il fideiussore per l'intero importo residuo. Il fideiussore deve quindi attivarsi autonomamente, con una propria procedura, per beneficiare dell'esdebitazione. Non può limitarsi ad aspettare che "si sistemi tutto" con il debitore principale.

Un ulteriore orientamento che merita attenzione riguarda i limiti dell'esdebitazione immediata per chi è privo di qualunque patrimonio. La Cassazione n. 2025/22074 ha affermato che l'ammissione del sovraindebitato alla liquidazione controllata "non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva", essendo coerente con il testo dell'art. 269, comma 2 ante modifica introdotta con il Correttivo Ter; ciò in quanto l'apertura della liquidazione controllata non richiede l'accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità del sovraindebitamento — non essendo soggetta a un vaglio di meritevolezza — né l'assenza di atti in frode ai creditori. La meritevolezza, dunque, rileva nella fase esdebitoria, non in quella di apertura: distinzione che ha rilevanza processuale strategica fondamentale.

Altrettanto significativa è la conferma che ne ha dato la Cassazione con la pronuncia 28 aprile 2026 n. 11603, che ha ribadito come nell'ambito della domanda di liquidazione controllata su istanza del debitore, a pena di inammissibilità, sia richiesta l'indicazione nella relazione dell'OCC delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni: requisiti che nell'ipotesi del fideiussore andranno declinati rispetto alle circostanze in cui la garanzia è stata prestata e alla consapevolezza del garante al momento della sottoscrizione.

Cosa fare in concreto: errori da evitare e tempistiche

Il fideiussore che si trova in stato di sovraindebitamento deve affrontare alcune scelte preliminari che condizionano l'intera strategia.

Il primo errore è l'inerzia. È fondamentale analizzare la scrittura fideiussoria con l'aiuto di un legale e sollevare tempestivamente le eccezioni di nullità o di decadenza. Il contratto di fideiussione potrebbe contenere vizi autonomi — clausole in contrasto con le norme ABI dichiarate nulle dalla Corte di Cassazione, clausole di reviviscenza, di rinuncia al beneficio di escussione — che rendono la garanzia inefficace o parzialmente invalida, a prescindere dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Il secondo errore è confondere la procedura del fideiussore con quella del debitore principale. Come si è visto, sono procedimenti distinti, con effetti distinti. Un fideiussore che attende pasivamente l'esdebitazione del garantito rischia di rimanere esposto anche dopo che il debitore principale è stato liberato.

Il terzo errore è sottovalutare il requisito di meritevolezza nella fase esdebitoria. L'esdebitazione del fideiussore ammesso a liquidazione controllata può essere accolta purché non ricorrano le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 282, comma 2, CCII, in particolare l'assenza di colpa grave, mala fede o frode nella creazione del sovraindebitamento. Il garante dovrà dimostrare di aver prestato la fideiussione in buona fede, senza consapevolezza dello stato di dissesto del garantito (o almeno senza aver contribuito a occultarlo), e di non aver posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio in danno dei creditori.

Sul piano delle tempistiche: la liquidazione controllata richiede almeno tre anni dall'apertura prima che possa essere presentata l'istanza di esdebitazione. Il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; esdebitazione che, una volta dichiarata, preclude l'apprensione di quote di reddito poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento.

Per il fideiussore che non dispone di alcun patrimonio né reddito rilevante, il legislatore prevede anche la via dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): uno strumento di liberazione immediata, senza liquidazione, che prescinde dalla preventiva procedura triennale, ma che è soggetto a un accertamento rigoroso dell'assenza assoluta di utilità liquidabili e della meritevolezza soggettiva.

Come scriveva il giurista romano Ulpiano in una massima rimasta intatta nella sua attualità, vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi non rimane inerte. Per il fideiussore sovraindebitato, questa vigilanza si traduce in un'azione tempestiva, documentata e consapevole, che comincia dall'analisi del contratto di garanzia e prosegue con la scelta dello strumento concorsuale più adeguato alla propria specifica posizione.

Il filosofo del diritto Norberto Bobbio osservava che la funzione del diritto non è soltanto ordinare la coesistenza, ma anche distribuire equamente i pesi sociali. In questa luce, le procedure di sovraindebitamento — e in particolare la loro applicazione al fideiussore — rappresentano uno degli snodi in cui il sistema giuridico italiano prova a riequilibrare una posizione di sofferenza che, il più delle volte, ha radici non nella condotta scorretta del garante, ma nella fiducia che questi ha riposto in un altro.

La questione degli effetti dell'esdebitazione del fideiussore nell'ambito del sovraindebitamento resta, dunque, aperta su almeno due fronti: quello della delimitazione del perimetro soggettivo di accesso alle diverse procedure, ancora oggetto di contrasto tra gli orientamenti "di rimbalzo" e quello della giustizia del caso concreto; e quello della portata degli effetti liberatori nei rapporti con i coobbligati e con il creditore che abbia agito su più fronti. Sono nodi che la giurisprudenza sta sciogliendo progressivamente, ma che richiedono al garante — e al suo difensore — una lettura attenta e aggiornata del caso concreto, prima ancora che dell'astratta norma applicabile.

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Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.