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Esami medici in ritardo nel sistema pubblico: tutela dei pazienti e diritto alla salute - Studio Legale MP - Verona

Quando le liste d’attesa violano il diritto alla cura: normativa, sentenze recenti e strumenti di tutela in ambito sanitario

Salus populi suprema lex, scriveva Cicerone: la salute del popolo è la suprema legge. Eppure, nell’attuale Servizio Sanitario Nazionale, le lunghe liste d’attesa sanitarie per visite specialistiche ed esami diagnostici spesso impediscono ai cittadini di ottenere cure tempestive. Attendere mesi per una risonanza o un esame importante può mettere a rischio il diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) e costringere molti pazienti a rivolgersi a strutture private a proprie spese. Come evidenziato da Florence Nightingale, pioniera dell’assistenza infermieristica, «Apprensione, incertezza, attesa, aspettative, paura delle novità, fanno a un paziente più male di ogni fatica» – l’angoscia e i ritardi possono aggravare la sofferenza del malato. Di fronte a questa realtà, il diritto amministrativo sanitario offre ai pazienti strumenti di tutela importanti: dalla normativa nazionale e regionale che fissa tempi massimi per le prestazioni, fino alla possibilità di effettuare gli esami in intramoenia al costo del ticket o ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute privatamente quando il sistema pubblico non garantisce cure tempestive.

Il problema delle liste d’attesa: quando curarsi diventa una corsa a ostacoli
Le liste d’attesa rappresentano oggi uno degli ostacoli principali all’accesso equo alla sanità pubblica. Tempi troppo lunghi per visite ed esami spingono sempre più cittadini verso il settore privato, creando disparità di trattamento tra chi può permettersi cure a pagamento e chi è costretto ad aspettare. Secondo dati del Ministero della Salute, nel 2023 l’attesa media per una visita specialistica nel SSN superava i 4 mesi, mentre per alcuni esami diagnostici complessi (come TAC o risonanze magnetiche) poteva arrivare a 12 mesi. Prestazioni chirurgiche comuni, come l’operazione di cataratta o la protesi d’anca, richiedevano in molte regioni oltre un anno di attesa. Questo genera diseguaglianze: circa il 35% degli italiani ha pagato di tasca propria almeno una prestazione per aggirare i tempi e quasi il 20% ha rinunciato alle cure. Per patologie tempo-dipendenti (esami oncologici o cardiologici) i ritardi possono tradursi in rischi molto seri per la salute.

Normativa nazionale: tempi massimi di attesa e diritto alle cure tempestive
Il quadro normativo nazionale fissa tempi massimi vincolanti per le prestazioni sanitarie. Il D.lgs. n. 124/1998 prevede che, superati tali tempi, il paziente possa chiedere di effettuare la prestazione in regime intramoenia pagando solo il ticket, mentre la differenza è a carico dell’ASL. Il Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA) e il DPCM 12 gennaio 2017 distinguono quattro classi di priorità:

U – Urgente: entro 72 ore

B – Breve: entro 10 giorni

D – Differibile: entro 30 giorni (visite) o 60 giorni (diagnostica)

P – Programmabile: entro 120 giorni

Superati tali limiti, il paziente ha diritto ad attivare un percorso di tutela con l’ASL, chiedendo la prestazione intramoenia al costo del ticket o, in alternativa, ottenendo il rimborso per la prestazione effettuata in privato. La Corte di Cassazione (sent. n. 20128/2023) ha ribadito che il diritto alla salute non può essere sacrificato per ragioni di bilancio o contabilità.

La Regione Veneto e le liste d’attesa: normativa regionale e iniziative recenti
La Legge Regionale Veneto n. 30/2016, art. 38, recepisce la disciplina nazionale e impone alle ULSS di rendere pubblici i tempi medi di attesa. Dal 2024, con la circolare firmata dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale, la Regione ha reso operativo il principio per cui, se il CUP offre date oltre i tempi massimi, il paziente può richiedere la prestazione intramoenia al costo del ticket. Si tratta di un passo importante che rende effettivo un diritto previsto dal 1998 ma spesso rimasto inapplicato.

Diritti dei pazienti: rimborso delle spese e risarcimento dei danni
Numerose sentenze hanno consolidato il diritto al rimborso: il Consiglio di Stato n. 5865/2018 ha affermato che le spese sostenute per prestazioni private devono essere rimborsate quando i tempi del SSN sono incompatibili con le esigenze terapeutiche. In casi estremi, è possibile chiedere anche il risarcimento del danno per aggravamento della patologia a causa del ritardo diagnostico o terapeutico, qualora vi sia prova del nesso causale.

Profili di illegittimità amministrativa
Talvolta le soluzioni organizzative adottate per ridurre le attese si sono rivelate illegittime. Il TAR Lombardia, Sez. V, n. 1854/2024, ha annullato la delibera che introduceva l’overbooking nelle visite, poiché tale pratica violava i diritti dei pazienti e dei medici, riducendo la qualità dell’assistenza.

Interventi statali e conflitti di competenza
Il Decreto-Legge n. 73/2024 ha introdotto misure urgenti sulle liste d’attesa, prevedendo anche poteri sostitutivi dello Stato sulle Regioni. La Corte Costituzionale, sent. n. 114/2025, ha però dichiarato incostituzionali alcune norme che invadevano la competenza regionale sull’organizzazione sanitaria, ribadendo che lo Stato può fissare standard generali ma l’organizzazione concreta spetta alle Regioni.

 

Conclusioni
Il cittadino non deve subire passivamente i ritardi del sistema: può chiedere la prestazione intramoenia al ticket, il rimborso delle spese o, nei casi più gravi, il risarcimento. In Veneto oggi esiste un meccanismo più chiaro per far valere i propri diritti. Giustizia ritardata è giustizia negata, così come una cura tardiva rischia di equivalere a una cura negata. È quindi fondamentale conoscere gli strumenti disponibili per non restare vittima delle inefficienze del sistema sanitario. Come ricordava Kafka: «È dovere di ogni uomo rispettare l’attesa altrui». Lo stesso deve valere per il sistema sanitario nei confronti dei pazienti.

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  • 28 agosto 2025
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.