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Errore odontoiatrico: responsabilità e risarcimento - Studio Legale MP - Verona

Obbligazione di mezzi o di risultato, onere della prova, prescrizione e orientamenti giurisprudenziali nella malpractice odontoiatrica

 

Il contenzioso odontoiatrico è in costante crescita e presenta profili tecnici specifici che lo distinguono dalla responsabilità medica generale: la qualificazione della prestazione come obbligazione di mezzi o di risultato, la distribuzione dell'onere probatorio tra paziente e professionista, la decorrenza della prescrizione dal momento della conoscibilità del danno e la responsabilità solidale in caso di équipe o struttura complessa. Chi ha subito un danno da un trattamento odontoiatrico mal eseguito — un impianto fallito, una lesione nervosa, una protesi inidonea — ha strumenti giuridici precisi per agire. Conoscerli è il primo passo per tutelare i propri diritti.

Il brocardo latino cuius commoda eius et incommoda — chi trae vantaggio da un'attività ne sopporta anche i rischi — esprime con rara efficacia la logica sottostante alla responsabilità professionale dell'odontoiatra. Chi esercita un'attività sanitaria lucrativa e si avvantaggia della fiducia riposta dal paziente non può poi esimersi dalle conseguenze di una prestazione eseguita in modo imperito, negligente o imprudente. Il diritto italiano, anche grazie all'intervento della legge 8 marzo 2017 n. 24 (la cosiddetta legge Gelli-Bianco), ha definito con crescente precisione i contorni di questa responsabilità, che il mondo dell'odontoiatria sperimenta con frequenza sempre maggiore.

L'aumento delle cause di responsabilità professionale odontoiatrica è un fenomeno di rilievo che riflette dinamiche economiche, culturali e tecnologiche complesse: secondo il Bollettino IVASS di marzo 2025, i premi raccolti per la responsabilità civile sanitaria hanno raggiunto i 706 milioni di euro nel 2023, con un incremento del +7,1% rispetto all'anno precedente, rappresentando oltre il 14% dell'intera RC generale. In questo contesto, nel solo Tribunale di Roma l'odontoiatria rappresenta il 6,7% degli Accertamenti Tecnici Preventivi — quarto settore più litigioso dopo ortopedia, chirurgia plastica e oncologia — e nel 74% dei casi i procedimenti odontoiatrici si concludono con un riconoscimento di responsabilità a carico del professionista.

Questi numeri impongono una riflessione tecnica seria, sia per il paziente danneggiato che voglia far valere i propri diritti, sia per il professionista che intenda comprendere la propria esposizione giuridica.

La qualificazione della prestazione odontoiatrica: mezzi o risultato?

Il primo nodo da sciogliere in qualsiasi contenzioso odontoiatrico è la natura dell'obbligazione assunta dal professionista. L'odontoiatra, al pari del medico, è obbligato al rispetto delle leges artis della medicina nello svolgimento della sua attività, dovendo assistere e curare il paziente con attenzione, perizia e competenza professionale. Trattandosi di un prestatore d'opera professionale, l'odontoiatra è in linea di principio tenuto ad adempiere a un'obbligazione di mezzi.

Tuttavia, questa regola generale conosce eccezioni rilevanti e praticamente significative. Il progresso delle scienze mediche e la mutata percezione della figura del dentista hanno aumentato sensibilmente le aspettative di successo in ordine alle terapie odontoiatriche, cosicché la prestazione del professionista, in taluni settori — quali la protesi dentaria e l'ortodonzia — viene oggi sostanzialmente parificata a un'obbligazione di risultato, seppur formalmente qualificata come obbligazione di mezzi, con la conseguenza che il mancato conseguimento dell'esito voluto è sovente valutato come inadempimento contrattuale che legittima una pretesa risarcitoria del paziente.

In termini ancora più espliciti, la giurisprudenza e le varie sentenze della Cassazione si sono divise sull'argomento, giungendo all'interpretazione che la prestazione del dentista deve essere ritenuta un'obbligazione di risultato quando a prevalere nell'intervento sia la componente estetica, mentre non sempre può essere garantito un risultato certo quando si ha a che fare con aspetti anatomo-funzionali. Ne deriva che, in caso di implantologia, protesi fissa o trattamenti ortodontici con finalità prevalentemente estetiche, il mancato raggiungimento del risultato promesso espone direttamente il professionista alla domanda risarcitoria, senza che il paziente debba dimostrare la specifica condotta colposa: è l'inadempimento all'obbligazione di risultato a fondare la responsabilità.

Sul fronte dell'onere probatorio, il quadro è altrettanto chiaro. Nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, la prova dell'assenza di colpa medica grava sempre sul medico. Se l'intervento fallito è un'operazione di routine per il sanitario, il paziente è tenuto soltanto a provare il rapporto intercorso con il professionista e può limitarsi ad allegare le conseguenze negative patite. Spetta invece all'odontoiatra, per liberarsi da responsabilità, dimostrare di aver operato con la massima diligenza o che l'insuccesso è riconducibile a cause a lui non imputabili.

La distinzione fra intervento di routine e intervento ad elevata difficoltà tecnica non è priva di conseguenze. L'art. 2236 c.c. limita la responsabilità del prestatore d'opera che abbia eseguito problemi tecnici contraddistinti da un elevato grado di difficoltà alle sole ipotesi in cui la condotta sia stata caratterizzata dalla colpa grave o dal dolo. Il relativo onere di provare la "speciale difficoltà della prestazione erogata" grava però sul dentista. Tale distinzione rileva ai soli fini della valutazione del grado di diligenza e del correlato grado di colpa imputabile al professionista. In sostanza, se il dentista vuole invocare la limitazione di responsabilità per difficoltà della prestazione, deve lui stesso dimostrarla: non è una scappatoia facile.

Il ruolo della documentazione clinica e i rischi della sua carenza

Un aspetto spesso sottovalutato nella gestione del contenzioso odontoiatrico riguarda la documentazione clinica. Una cartella clinica carente o una comunicazione inefficace possono determinare la condanna della struttura, anche in assenza di prove cliniche dirette di errore. Questo principio non è nuovo, ma la sua applicazione in ambito odontoiatrico ha assunto rilievo crescente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11224/2024, ha ribadito che in tema di responsabilità sanitaria la carenza o l'incompletezza della cartella clinica può fondare una presunzione di nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente, quando proprio tale carenza ha reso impossibile accertare la reale dinamica clinica del caso. In altri termini, se manca la documentazione, è il medico o la struttura a doverne subire le conseguenze processuali. Non basta affermare di aver agito correttamente: bisogna poterlo dimostrare.

Sul fronte della prescrizione, un importante chiarimento è giunto dalla Cass. civ., Sez. III, ord. 15 luglio 2025 n. 19500 (ud. 1 aprile 2025), che ha ribadito un principio di centrale importanza pratica: la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno non coincide con la mera verificazione materiale dell'evento lesivo, ma con il momento in cui il pregiudizio può essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa del sanitario, alla luce della diligenza esigibile e delle conoscenze scientifiche del tempo. Il che significa, in termini pratici, che il paziente che ha subito un danno odontoiatrico non rischia di vedersi opporre la prescrizione solo perché è decorso del tempo dall'intervento: il termine inizia a decorrere dal momento in cui egli avrebbe potuto, con la diligenza dovuta, collegare il danno alla condotta del professionista. Il termine di prescrizione è di dieci anni nel caso della responsabilità contrattuale e di cinque anni nel caso della responsabilità extracontrattuale.

Quanto alla prova del nesso causale, un riferimento utile è rappresentato da Cass. civ., Sez. III, 26 febbraio 2020 n. 5128, con la quale la Suprema Corte ha ribadito il criterio del "più probabile che non" per stabilire la sussistenza del rapporto eziologico tra la condotta del dentista e il danno patito dal paziente, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a un paziente che aveva subito la perdita di due denti a causa dell'uso improprio di pasta arsenicale a seguito di un'otturazione eseguita in modo non corretto. Per stabilire la sussistenza del nesso causale in tema di responsabilità civile del medico si applica la regola del più probabile che non, verificando se sia molto probabile che la condotta o l'omissione del medico abbiano cagionato l'evento.

La questione della responsabilità si arricchisce di ulteriori profili nei casi — sempre più frequenti — in cui l'intervento odontoiatrico non sia eseguito da un singolo professionista ma da una équipe o all'interno di una struttura complessa come un centro odontoiatrico. Nell'ipotesi in cui sussistano rapporti gerarchici fra i vari componenti dell'équipe, la responsabilità solidale del cosiddetto capoquipe e dell'operatore-titolare dello studio è correlata alla violazione di regole cautelari di tipo organizzativo, e costoro non possono invocare in loro favore il principio del legittimo affidamento. Tale forma di responsabilità più estesa rispetto a quella dei compartecipi di grado inferiore trova la sua ragion d'essere nei poteri selettivi, di coordinamento e sostitutivi riconosciuti a quanti versano in posizione sovraordinata, e si declina secondo i parametri della colpa in eligendo, in educando e in vigilando.

Come scrisse il filosofo e giurista Cesare Beccaria, "il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso [...] il fine non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni". Se il principio beccarian si riferiva al diritto penale, esso illumina un'idea più generale: il diritto risponde ai danni causati non solo per riparare il passato, ma per costruire standard di condotta che proteggano il futuro. In ambito odontoiatrico, la crescente rigorosità della giurisprudenza assolve esattamente questa funzione preventiva: orientare i professionisti verso pratiche corrette, documentate e trasparenti.

In conclusione, l'errore odontoiatrico — che si tratti di un impianto mal posizionato, di una lesione del nervo alveolare per imperizia, di una terapia canalare errata o di una protesi inidonea — può dar luogo a un diritto al risarcimento che abbraccia tanto il danno biologico permanente quanto il danno patrimoniale da spese mediche di riparazione, i costi per interventi correttivi successivi e il danno non patrimoniale da sofferenza e compromissione della qualità di vita. Affinché si configuri una responsabilità professionale odontoiatrica con conseguente possibilità di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti, devono necessariamente sussistere: un errore inescusabile nella prestazione per negligenza, imprudenza o imperizia; un danno ingiusto conseguente all'azione imperita; il nesso di causalità tra il danno riportato dal paziente e l'errore commesso.

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale rende indispensabile un'analisi preventiva del caso concreto da parte di un legale con esperienza consolidata in responsabilità medica, che sappia coordinare fin dall'inizio l'accertamento tecnico-medico legale con la strategia processuale più appropriata — sia essa l'Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., la procedura di mediazione obbligatoria o il giudizio ordinario.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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