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Immaginate di attendere da anni un alloggio popolare. Avete un reddito bassissimo, una disabilità grave, vivete in coabitazione con un altro nucleo familiare. Nella stessa graduatoria si trova una coppia di mezza età senza figli, senza particolari fragilità, che però vive nella stessa regione da oltre trent'anni. La coppia vi supera in classifica per la sola forza della residenza prolungata. È legittimo? Secondo le pronunce più recenti, non lo è.
Il tema dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) è oggi al centro di un intenso dibattito giurisprudenziale, alimentato da decisioni che stanno ridefinendo in modo profondo i criteri con cui le amministrazioni possono strutturare le graduatorie. Il punto di caduta è sempre lo stesso: la tensione tra radicamento territoriale e stato di bisogno abitativo come criteri selettivi. Le ultime pronunce segnano una direzione netta.
Il diritto all'abitazione come parametro costituzionale: le sentenze della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 1 del 2026, depositata l'8 gennaio 2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'articolo 10 della legge della Regione Toscana n. 2/2019, nella parte in cui prevedeva l'attribuzione di punteggi crescenti, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, in ragione della durata della residenza anagrafica o della prestazione di attività lavorativa continuativa nel territorio di riferimento del bando.
La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze nell'ambito di un giudizio antidiscriminatorio promosso da associazioni operanti nel settore della tutela dei diritti, in relazione a un bando comunale conforme alla disciplina regionale. La norma, in sostanza, assegnava da 1 a 4 punti a seconda che la presenza sul territorio fosse di almeno tre, cinque, dieci, quindici o vent'anni.
Secondo la Corte, la disciplina regionale attribuiva alla cosiddetta "storicità di presenza" sul territorio un peso eccessivo, tale da comprimere la centralità dello stato di bisogno nella formazione delle graduatorie ERP. La Corte ribadisce un principio consolidato nella propria giurisprudenza: l'edilizia residenziale pubblica è uno strumento volto a garantire il diritto all'abitazione, qualificato come diritto sociale fondamentale, funzionale ad assicurare un'esistenza dignitosa ai soggetti economicamente più deboli. Ne consegue che i criteri di assegnazione degli alloggi devono essere primariamente orientati alla valutazione delle condizioni di fragilità economica, sociale e abitativa dei richiedenti.
La Consulta non esclude in assoluto che il radicamento territoriale possa avere un qualche peso nelle graduatorie. La residenza protratta o la lunga permanenza lavorativa nel territorio non costituiscono indicatori affidabili del bisogno abitativo, né possono fungere da criteri idonei a selezionare i destinatari della prestazione sociale in modo conforme al principio di eguaglianza. La Corte chiarisce tuttavia che tale elemento può assumere rilevanza solo quando sia effettivamente correlato allo stato di bisogno. In questo senso, viene richiamata positivamente la stessa legge regionale toscana nella parte in cui attribuisce un punteggio progressivo all'anzianità di permanenza in graduatoria. Tale criterio, a differenza della residenza storica in quanto tale, è idoneo a documentare il protrarsi della condizione di bisogno e l'acuirsi della sofferenza sociale derivante dalla mancata assegnazione dell'alloggio.
La stessa linea è stata ribadita pochi mesi dopo. La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 maggio 2026 (udienza del 10 marzo 2026), Pres. Amoroso, Rel. Patroni Griffi, è intervenuta nel giudizio di legittimità dell'art. 29, comma 1, lett. c), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, dichiarando illegittimo il requisito che subordinava l'assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla residenza anagrafica in regione per almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la domanda. Secondo la Corte, questo criterio viola l'art. 3 Cost., perché introduce una discriminazione irragionevole tra persone che si trovano nella stessa condizione di bisogno abitativo.
La decisione colpisce in particolare la successiva modifica legislativa del 2024, con cui la Regione aveva ridotto da cinque a due anni il requisito di residenza per l'accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata. La Corte la dichiara costituzionalmente illegittima in via consequenziale, chiarendo che anche questa versione conserva lo stesso vizio di fondo: richiedere una residenza pregressa e protratta per accedere all'ERP. In conclusione, la sentenza elimina dall'ordinamento regionale friulano qualsiasi requisito di residenza protratta per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, riaffermando che l'accesso all'edilizia pubblica deve essere fondato sulla condizione di bisogno e non sulla maggiore o minore anzianità di presenza sul territorio.
Il principio summum ius summa iniuria — che avvertiva come l'applicazione rigida della norma possa trasformarsi in ingiustizia — trova qui una proiezione concreta: graduatorie formalmente corrette possono diventare strumenti di discriminazione sostanziale, quando la lettera del bando tradisce la funzione sociale dell'istituto.
Dal Veneto a Napoli: casi concreti, conseguenze reali
La giurisprudenza di merito si allinea con forza a questi indirizzi. Con sentenza n. 95/2026 del 23 dicembre 2025, pubblicata il 21 gennaio 2026, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello della Regione Veneto e del Comune di Venezia, ordinando alle amministrazioni di modificare bando ERP e legge regionale veneta. Nel 2022, ASGI, Razzismo Stop Onlus, SUNIA Federazione Padova e tre cittadini stranieri avevano impugnato il bando per le case popolari del Comune di Venezia che, tra i criteri di assegnazione dei punteggi, prevedeva l'attribuzione di fino a 7 punti per chi avesse la residenza anagrafica o l'attività lavorativa in Veneto da più di 10 anni, e fino a 8 punti per chi fosse residente o lavorasse nel Comune di Venezia da più di 15 anni.
La Corte ha reso plasticamente l'iniquità del sistema con un esempio illuminante: una persona anziana con invalidità grave e reddito bassissimo, con 11 punti complessivi, poteva essere sopravanzata in graduatoria da chi semplicemente risiedeva in Veneto da oltre 30 anni, con 12 punti, anche in assenza di qualsiasi stato di bisogno. La Corte ha confermato anche la condanna della Regione Veneto e del Comune di Venezia al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle tre associazioni ricorrenti, riconoscendo la loro funzione istituzionale di tutela dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità.
Sul fronte opposto del sistema — quello dell'occupazione abusiva — si registra invece un orientamento altrettanto fermo. L'ordinanza del Tribunale di Salerno del 17 marzo 2026 riafferma che il bisogno abitativo, pur grave, non può costituire titolo legittimante all'occupazione sine titulo di un alloggio ERP. La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato che valorizza la natura pubblicistica degli immobili di edilizia residenziale pubblica, la competenza gestionale dei dirigenti comunali e il necessario equilibrio tra solidarietà sociale e legalità amministrativa. Il potere di autotutela possessoria dell'amministrazione non tutela soltanto un diritto proprietario, ma la funzione pubblica assegnata al bene: garantire alloggi a chi ne ha effettivamente titolo, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento. Ne deriva una conseguenza sistemica: l'alloggio ERP non è un bene "disponibile", ma un bene vincolato, la cui gestione deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure legali di assegnazione.
Un ulteriore profilo emerge in materia di trasferimento di proprietà e subentro degli eredi. La sentenza n. 2137 del 10 febbraio 2026 del Tribunale di Napoli affronta una questione ricorrente nella prassi dell'edilizia residenziale pubblica: il trasferimento in proprietà degli alloggi assegnati con promessa di futura vendita e il subentro degli eredi dell'originario assegnatario. Il Tribunale chiarisce, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il pagamento integrale delle rate di ammortamento non produce effetti traslativi automatici, essendo necessario un successivo atto negoziale di trasferimento. Particolarmente rilevante è il profilo soggettivo: il diritto alla cessione è trasmissibile iure hereditatis, ma spetta indistintamente a tutti gli eredi dell'assegnatario, indipendentemente dal requisito della convivenza.
Come scriveva Luigi Ferrajoli, il diritto è fondamentale quando la sua violazione lede la dignità di tutti: il diritto all'abitazione appartiene a questa categoria, e le sue regole di accesso non possono essere costruite come schermi burocratici di esclusione.
Il quadro normativo di riferimento resta articolato su più livelli. La cornice statale è data dalla legge n. 431/1998 e dal D.P.R. n. 1035/1972, che fissano i requisiti soggettivi per l'accesso all'ERP — in primis l'assenza di proprietà di alloggi adeguati, i limiti reddituali ISEE, la residenza o lavoro nel Comune. Le Regioni disciplinano poi la formazione delle graduatorie con proprie leggi e regolamenti, fissando i criteri di punteggio. È proprio su questo livello che si concentrano oggi i conflitti più accesi: i bandi regionali e comunali che introducono criteri premiali per la residenza storica, anche senza renderla requisito di accesso, si espongono sistematicamente a censure di incostituzionalità e discriminazione.
In tema di alloggi ATER va operata una netta e precisa distinzione tra una prima fase di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario, e una seconda fase di natura privatistica in cui la posizione soggettiva del privato assume la natura di diritto soggettivo. Questa distinzione ha conseguenze decisive sul piano della giurisdizione e delle strategie difensive: le controversie relative al bando, alla graduatoria e all'atto di assegnazione appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle successive — decadenza per perdita dei requisiti, rilascio, subentro — sono devolute al giudice ordinario.
Sul piano pratico, chi partecipa a un bando ERP o ha già un alloggio assegnato deve tenere presenti alcuni profili critici. Il punteggio attribuito in graduatoria può essere contestato quando si fondino su criteri di residenza storica scollegati dallo stato di bisogno: gli strumenti sono il ricorso al giudice ordinario con azione antidiscriminatoria ex art. 28 D.Lgs. n. 150/2011, oppure — per i vizi di legittimità dell'atto di assegnazione — il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva o dalla comunicazione del provvedimento. Chi invece riceve un provvedimento di decadenza deve fare attenzione: se la decadenza dipende da una verifica automatica della perdita dei requisiti — reddito, proprietà di altro alloggio, trasferimento di residenza — la competenza è del giudice ordinario e i termini di contestazione seguono le regole processuali civili. Diversamente, se l'ente eccepisce vizi di legittimità nell'iter di assegnazione, il giudice amministrativo potrebbe essere competente.
La dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP si limita ad accertare la sussistenza di un fatto o di un comportamento già verificatosi, ovverosia la perdita dei requisiti per mantenerne l'occupazione. Il provvedimento di decadenza ha pertanto natura accertativa di effetti già prodottosi e non costitutiva di effetti che ancora debbono prodursi. Ciò significa che il termine per impugnare decorre non dalla notifica del provvedimento formale, ma — in alcuni orientamenti — già dal verificarsi dell'evento estintivo. Un errore di timing può essere fatale.
Gli errori più frequenti che si riscontrano nella prassi sono: presentare la domanda di partecipazione al bando senza documentare adeguatamente le condizioni di disagio abitativo (sovraffollamento, coabitazione, condizione di salute), confidando che i requisiti minimi siano sufficienti; non impugnare tempestivamente la graduatoria definitiva pubblicata sul sito dell'ente, quando si riscontra un posizionamento anomalo; non verificare la correttezza dei punteggi assegnati dalla commissione, soprattutto in presenza di criteri premiali potenzialmente illegittimi; e, nel caso di decadenza, accettare il provvedimento senza verificare se esso si fondi su un accertamento reale e documentato o su sopralluoghi insufficienti.
Il sistema dell'edilizia residenziale pubblica è uno dei nodi più sensibili del diritto amministrativo applicato alla vita quotidiana delle persone. La moltiplicazione delle pronunce che ne ridisegnano i confini — dalla Consulta ai tribunali di merito, passando per la giurisprudenza antidiscriminatoria — segnala che le regole del gioco sono in piena evoluzione. Conoscerle con precisione, e saperle usare, fa la differenza tra un diritto esigibile e uno negato.
Redazione - Staff Studio Legale MP