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Eredità digitale: cosa succede agli asset dopo la morte - Studio Legale MP - Verona

Una mattina, una famiglia scopre che il conto PayPal del padre defunto contiene diverse migliaia di euro. Il portafoglio di criptovalute, accessibile solo tramite una chiave privata che nessuno conosce, vale forse il doppio. I profili social sono ancora attivi. La libreria digitale di film e musica acquistata in anni di abbonamenti è inaccessibile perché legata all'account personale del titolare. Gli eredi vogliono recuperare tutto, ma non sanno da dove cominciare — e la legge italiana, su questo, tace quasi completamente.

Il tema dell'eredità digitale è uno dei più urgenti e meno presidiati del diritto successorio contemporaneo. Non è una questione futuristica: è una realtà quotidiana che riguarda chiunque possieda uno smartphone, un conto online, un abbonamento a piattaforme di streaming, o anche solo un account di posta elettronica con documenti di valore.

Cosa si intende per asset digitale e perché conta in sede ereditaria

Gli asset digitali sono un insieme eterogeneo di beni e diritti che esistono in forma elettronica. Si va dalle criptovalute (Bitcoin, Ethereum e simili), ai token non fungibili (NFT), fino agli account di posta, ai profili social, ai wallet PayPal o Satispay, alle licenze software, ai domini internet, ai contenuti caricati su piattaforme come YouTube o Twitch che generano reddito, agli archivi fotografici in cloud, alle password di home banking.

La distinzione giuridica fondamentale — spesso ignorata — è tra beni digitali di proprietà e beni digitali in licenza. Quando si acquista un e-book su Amazon Kindle o un film su Apple TV, non si acquista il bene in senso proprio: si acquista una licenza d'uso personale e non trasferibile. Questo significa che, alla morte del titolare, quegli asset non entrano nell'asse ereditario perché non sono mai stati di sua proprietà nel senso tecnico-giuridico del termine. Gli eredi non potranno rivendicarli, nemmeno presentando un certificato di successione.

Diverso è il caso delle criptovalute, che rappresentano invece un bene in senso pieno: chi detiene le chiavi crittografiche detiene il bene, indipendentemente da qualsiasi intermediario. Il Regolamento UE n. 2023/1114 (c.d. MiCAR), entrato in applicazione progressiva, disciplina i mercati delle cripto-attività ma non affronta il profilo successorio: si limita a definire il quadro regolatorio dei soggetti emittenti e dei service provider, lasciando irrisolta la questione della trasmissione mortis causa.

Sul fronte fiscale, il decreto legislativo 139/2024 ha introdotto rilevanti novità per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, prevedendo l'autoliquidazione dell'imposta da parte del contribuente. Ma anche questa riforma non ha colmato il vuoto normativo sostanziale: non c'è una disposizione che chiarisca come dichiarare in successione le criptovalute o come valorizzarle al momento dell'apertura della successione stessa.

I tribunali italiani davanti al problema: le prime pronunce

In assenza di una legge, sono stati i giudici di merito a costruire, mattone dopo mattone, un orientamento.

Il Tribunale di Milano, Sezione I, con ordinanza del 9 febbraio 2021 ha affrontato per la prima volta in Italia in modo organico la questione della trasmissione mortis causa dei dati personali custoditi in un account digitale. I genitori di un giovane defunto avevano chiesto ad Apple l'accesso ai contenuti dell'iPhone del figlio. Il Tribunale, bilanciando il diritto alla riservatezza del defunto con il diritto degli eredi, ha riconosciuto che i dati personali facenti capo al defunto e custoditi all'interno di un account a lui riconducibile hanno natura di beni oggetto di devoluzione mortis causa, e ha ordinato ad Apple di consentire l'accesso.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del novembre 2021, ha consolidato questo orientamento in un caso analogo, precisando che il diritto degli eredi all'accesso ai dati digitali del defunto trova fondamento sia nelle norme del codice civile sulla successione universale, sia nell'art. 2-terdecies del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003), che riconosce agli eredi la possibilità di esercitare i diritti sul trattamento dei dati della persona deceduta, salvo che quest'ultima non vi abbia espressamente rinunciato in vita.

Queste pronunce hanno un merito storico: hanno tracciato un primo confine. Ma hanno anche evidenziato un limite strutturale: ogni caso viene deciso in via cautelare, attraverso una procedura d'urgenza, perché non esiste una procedura ordinaria codificata. Il costo umano ed economico per gli eredi — tra legali, procedimenti, trattative con i colossi tech — è spesso sproporzionato rispetto al valore dell'asset recuperabile.

Una riflessione che la dottrina più attenta ha già sollevato, e che merita di essere portata all'attenzione del cliente, riguarda una contraddizione normativa di fondo: il Codice Privacy tutela la riservatezza del defunto riconoscendo che i suoi dati restano protetti, mentre le norme successorie riconoscono agli eredi il subentro universale nel patrimonio. Quando l'asset patrimoniale è il dato, le due tutele entrano in collisione. Il giudice è chiamato ogni volta a fare un bilanciamento ad hoc, in mancanza di criteri legislativi certi. Come avrebbe scritto il giurista Rudolf von Jhering, il diritto non è una geometria immobile ma una lotta continua: e qui la lotta si combatte su un territorio che il legislatore ha semplicemente abbandonato.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non potrebbe essere più pertinente: chi non si preoccupa in vita di mettere in sicurezza il proprio patrimonio digitale lascia agli eredi un labirinto invece di una eredità.

Il fiduciario digitale e cosa si può fare oggi con il testamento

In attesa di una riforma organica — più volte annunciata e mai realizzata — esistono strumenti pratici che un buon avvocato può suggerire al cliente ancora in vita.

Il primo strumento è il testamento. Anche in assenza di una norma specifica, nulla impedisce di indicare nel testamento i propri asset digitali e le modalità di accesso, nominando un esecutore testamentario con l'incarico specifico di gestirli. È fondamentale, però, non inserire nel testamento le password in chiaro: il testamento è un atto destinato alla pubblicità e alla registrazione. Le credenziali vanno custodite separatamente, in un documento riservato (un digital estate plan), di cui il testamento indica la collocazione.

Il secondo strumento è la nomina di un fiduciario digitale, figura che alcuni paesi (Germania, Inghilterra, USA) hanno già codificato e che in Italia può essere realizzata attraverso il mandato fiduciario. Questo soggetto — che può essere un erede, un avvocato di fiducia, o un notaio — riceve in vita le istruzioni per gestire il patrimonio digitale al momento della morte.

Il terzo strumento riguarda i wallet di criptovalute: le chiavi private non devono mai essere custodite solo nella memoria del titolare. Il seed phrase (la sequenza di parole che permette di recuperare un wallet) va conservata in forma cartacea, in un luogo sicuro, e indicata nel documento riservato di cui sopra. Senza il seed phrase, le criptovalute sono irrecuperabili per gli eredi: non esiste nessun tribunale italiano che possa ordinare a una blockchain decentralizzata di restituire un wallet.

Vale la pena segnalare un rischio sottovalutato: alcune piattaforme prevedono nei propri termini di servizio che l'account si chiuda automaticamente dopo un periodo di inattività, con cancellazione di tutti i dati. Se l'erede non agisce tempestivamente — e spesso non sa nemmeno dell'esistenza dell'account — i beni digitali scompaiono definitivamente. Fraus omnia corrumpit non è la categoria giuridica giusta qui, ma il principio di fondo è analogo: la negligenza, in materia di asset digitali, produce effetti irreversibili che nessuna sentenza può poi sanare.

La lacuna legislativa italiana non è un dettaglio marginale: è il segnale di un ritardo culturale e normativo che ha conseguenze patrimoniali concrete su migliaia di famiglie ogni anno. Le famiglie che perdono un congiunto con un portafoglio crypto significativo, o con un canale YouTube monetizzato, o con un dominio internet di valore, si trovano oggi a navigare senza bussola giuridica. Finché il Parlamento non interverrà con una legge organica sulla successione digitale — sul modello del Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act americano o delle soluzioni tedesche — la pianificazione anticipata rimane l'unico strumento di tutela reale.

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Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.