Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Un professionista partecipa a una gara pubblica per servizi di ingegneria. Presenta un'offerta ribassando i propri compensi del 40% rispetto ai parametri ministeriali. Vince la gara. Qualche settimana dopo, un concorrente escluso impugna l'aggiudicazione davanti al TAR, invocando la legge sull'equo compenso. Il giudice annulla l'aggiudicazione. Siamo davanti a uno scenario reale, non a un'ipotesi di scuola, e rappresenta con precisione la distanza tra la promessa della legge 21 aprile 2023 n. 49 e la sua applicazione nelle procedure di evidenza pubblica.
Il nodo normativo: due leggi, un conflitto
La legge 49/2023, all'art. 2 comma 3, dispone espressamente che le proprie disposizioni si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica. Sul piano letterale, il messaggio è inequivoco: la PA è un "contraente forte" e deve garantire compensi equi. Questi tribunali affermano che la legge n. 49/2023 ha una natura imperativa, il che implica che il rispetto dei parametri ministeriali per la determinazione del compenso dei professionisti è obbligatorio e non derogabile.
Tuttavia il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha una sua disciplina specifica sui corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria, e il nodo della prevalenza tra i due corpi normativi — approvati entrambi nel medesimo anno — ha dato vita a uno scontro giurisprudenziale di proporzioni insolite. Una delle questioni più dibattute dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è la "convivenza" tra il principio dell'equo compenso e le norme del codice in materia di gare di progettazione. Con il D.Lgs. 209/2024 — il decreto Correttivo — a decorrere dal 2025 sono stati modificati i termini di applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sopra soglia europea.
La riforma introdotta dal Correttivo è dunque intervenuta, ma non ha chiuso il dibattito: lo ha spostato su un piano più sottile, quello della quota ribassabile rispetto alla quota protetta.
La questione è oggetto di un contrasto giurisprudenziale che vede contrapporsi due orientamenti. Da un lato, il TAR Veneto (sentenza n. 632/2024) e il TAR Lazio (sentenza n. 8580/2024), secondo i quali la regola dell'equo compenso deve essere applicata anche ai contratti pubblici, senza alcun pregiudizio al sistema concorrenziale, giacché gli eventuali ribassi possono riguardare le sole spese e gli oneri accessori. In senso difforme si registrano le pronunce del TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494, e del TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483, le quali hanno affermato l'incompatibilità tra i due sistemi normativi con esclusione dell'applicazione delle regole dell'equo compenso alle procedure di gara regolate dal Codice dei contratti pubblici.
La posizione del Consiglio di Stato e il paradosso dell'"equo ribasso"
Il Consiglio di Stato ha cercato di comporre il contrasto con due sentenze quasi contestuali. Con la sentenza n. 844/2025, il Consiglio di Stato ha confermato che la disciplina dell'equo compenso non si applica automaticamente agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, poiché il Codice costituisce normativa speciale e autosufficiente. Le tabelle del D.M. 17/06/2016 valgono solo come base di gara e non fissano minimi inderogabili, salvo per manodopera e salari. Il controllo sull'adeguatezza dei corrispettivi avviene tramite la disciplina dell'anomalia delle offerte (art. 110 D.Lgs. 36/2023), non attraverso l'equo compenso. Quest'ultimo rimane un principio generale per le prestazioni professionali, ma non si impone direttamente negli appalti pubblici.
La formula coniata dalla giurisprudenza è quella dell'"equo ribasso": il Consiglio di Stato ha stabilito che la nozione di equo applicabile alla contrattualistica pubblica è da intendersi come equo ribasso, frutto dell'interpretazione coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento.
Eppure questa soluzione presenta un difetto non trascurabile: rimette di fatto la valutazione di "equità" alla verifica di anomalia, uno strumento pensato per tutelare la stazione appaltante dalla sostenibilità economica dell'offerta — non per proteggere la dignità professionale del prestatore. Il summum ius summa iniuria: applicare in modo rigido la specialità del Codice potrebbe condurre, paradossalmente, a risultati opposti allo scopo dichiarato della legge 49/2023.
Pochi mesi dopo, e in apparente contraddizione rispetto alla sentenza n. 844/2025, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5741 del 3 luglio 2025, ha confermato la legittimità delle clausole di non ribassabilità dei compensi professionali nelle gare pubbliche. La decisione chiarisce che, pur non applicandosi automaticamente la legge n. 49/2023 agli appalti, le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi misure a salvaguardia del compenso minimo, in coerenza con il Codice dei contratti pubblici. Il Consiglio di Stato ha annullato un'aggiudicazione che aveva di fatto eroso il compenso professionale.
Si delineano così due filoni che convivono: uno nega l'applicazione diretta della L. 49/2023 agli appalti (sentenza n. 844/2025), l'altro afferma che la stazione appaltante può — e in certe ipotesi deve — proteggere il compenso tramite clausole di non ribassabilità (sentenza n. 5741/2025). La coerenza del sistema dipende dunque da una scelta discrezionale della stazione appaltante che la legge non impone ma la giurisprudenza incoraggia.
La svolta più recente viene dal TAR Lazio, con la sentenza n. 05405/2026: in tema di appalti integrati, deve ritenersi legittima l'offerta economica che preveda un ribasso del 100% sulla quota del 35% dell'importo dei servizi tecnici soggetta a confronto concorrenziale. Tale ribasso integrale non viola la legge n. 49/2023 sull'equo compenso, in quanto la quota fissa e non ribassabile del 65% garantisce ex lege la dignità e l'equità della remunerazione professionale. Ne consegue che eventuali clausole della lex specialis che vietino ribassi "pari a cento" devono intendersi riferite all'offerta economica complessiva e non alle singole componenti di punteggio.
Questo orientamento del TAR Lazio è assai rilevante: introduce una logica di compensazione interna all'offerta che, di fatto, svuota il principio di equo compenso su singole voci. Il professionista può azzerare il corrispettivo su determinate prestazioni, purché la quota complessiva protetta risulti formalmente rispettata. È una soluzione che soddisfa la lettera della norma ma ne tradisce lo spirito.
Su questo sfondo si inserisce l'intervento dell'ANAC. Con la Delibera n. 18 del 28 gennaio 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta su un tema ricorrente nella prassi: la legittimità, nelle gare per servizi di architettura e ingegneria, di criteri di valutazione dell'offerta tecnica che attribuiscono punteggio a prestazioni professionali "gratuite" offerte dal concorrente, qualificate come "servizi aggiuntivi" o "opere complementari". Il caso origina da un'istanza OICE relativa a una procedura aperta del Comune di Terzigno per servizi tecnici (progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE). Il disciplinare prevedeva, tra i criteri tabellari, 20 punti su 70 per la "gratuità servizi per opere complementari". La conclusione di ANAC è netta: il principio dell'equo compenso, come codificato dal novellato art. 8 del Codice, osta a che la stazione appaltante premi economicamente chi offre prestazioni intellettuali a titolo gratuito.
La delibera ANAC n. 18/2026 rappresenta il punto di svolta interpretativo più rilevante degli ultimi mesi: sancisce che la gratuità premiata nei criteri di aggiudicazione non è diversa, nella sostanza, da un ribasso mascherato. Si tratta di un orientamento che merita attenzione soprattutto perché colpisce una prassi diffusa: quella di inserire tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica "servizi aggiuntivi" gratuiti, che nella realtà comprimono il corrispettivo professionale senza che questo emerga nell'offerta economica.
Cosa cambia nella pratica: errori da evitare e punti fermi
Il quadro che emerge impone alcune riflessioni operative, tanto per i professionisti che partecipano alle gare quanto per le stazioni appaltanti che le predispongono.
Per i professionisti, il rischio principale è quello di offrire ribassi significativi o prestazioni gratuite confidando nella formula dell'"equo ribasso" come rete di sicurezza. La verifica di anomalia non è uno strumento di tutela del professionista: è uno strumento della PA. Se l'offerta supera il vaglio di anomalia, il professionista sarà vincolato al compenso offerto, anche se inferiore ai parametri del D.M. 17 giugno 2016. La legge 49/2023 rimane azionabile davanti al giudice civile per le prestazioni rese in favore della PA al di fuori delle procedure di gara, ma per le gare il campo d'applicazione resta incerto.
Per le stazioni appaltanti, il pericolo è di segno opposto: strutturare gare con criteri che premiano la gratuità o che non prevedono clausole di non ribassabilità significa esporsi a ricorsi fondati sulla delibera ANAC n. 18/2026 e sull'orientamento della sentenza Cons. Stato n. 5741/2025. La responsabilità del funzionario che redige la lex specialis passa anche attraverso la corretta modulazione dell'offerta economica in modo da non aggirare il principio di equo compenso. Salvo i casi eccezionali e motivati, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
Un ulteriore rischio, sottovalutato nella prassi, riguarda le procedure sotto soglia europea. Il D.Lgs. 209/2024 ha modificato le regole dell'equo compenso solo per gli affidamenti sopra soglia: ciò significa che per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sotto soglia — che rappresentano la stragrande maggioranza degli incarichi tecnici affidati dai Comuni — la questione dell'applicabilità della L. 49/2023 rimane disciplinata dal testo originario dell'art. 8 D.Lgs. 36/2023 e dalla giurisprudenza TAR favorevole al compenso come norma imperativa. In altri termini, il funzionario comunale che affida un incarico di progettazione sotto soglia con un ribasso del 40% sui parametri ministeriali è in una posizione ben più vulnerabile di quanto l'orientamento del Consiglio di Stato sulla sentenza n. 844/2025 possa far pensare.
Come osservava Cicerone, iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia: la conoscenza del diritto non riguarda solo le norme, ma il loro intersecarsi con la realtà. Norberto Bobbio, nel suo studio sulle antinomie normative, ricordava che quando due norme in conflitto appartengono a fonti dello stesso rango e sono coeve, la soluzione non può essere meccanica: richiede interpretazione teleologica, cioè la ricerca dello scopo che l'ordinamento intende perseguire. In questo caso, lo scopo è duplice e tensionale: garantire la concorrenza nelle gare pubbliche e tutelare la dignità del lavoro intellettuale. Il legislatore del 2023 ha promesso entrambe le cose contemporaneamente; la giurisprudenza sta faticosamente cercando il punto di equilibrio.
Il nodo dell'equo compenso negli appalti pubblici non è ancora sciolto. Il correttivo ha introdotto una soluzione strutturale per le gare sopra soglia, ma ha lasciato zone d'ombra significative. La delibera ANAC n. 18/2026 e la sentenza Cons. Stato n. 5741/2025 segnalano che il percorso verso una tutela effettiva del compenso professionale nelle procedure ad evidenza pubblica è ancora incompiuto. Per ora, il diritto dice una cosa, la prassi delle gare dice un'altra, e i tribunali cercano di ricucire lo strappo caso per caso. Non è una condizione di certezza giuridica: è una finestra di rischio che ogni professionista e ogni stazione appaltante dovrebbe avere presente prima di sottoscrivere un bando.
Redazione - Staff Studio Legale MP