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I disturbi specifici di apprendimento toccano oltre il 5% degli studenti italiani, eppure i diritti che la legge garantisce loro vengono ancora troppo spesso disapplicati, fraintesi o — all'opposto — sopravvalutati. Il Piano Didattico Personalizzato è obbligatorio ma non illimitato: non esonera dal raggiungimento degli obiettivi minimi, non garantisce automaticamente la promozione, e non dà da solo diritto all'indennità di frequenza. Capire dove finiscono i doveri della scuola e dove inizia la responsabilità della famiglia — e quando è necessario l'intervento di un professionista del diritto — è oggi più urgente che mai, anche alla luce delle pronunce più recenti.
«Difficile è ciò che si può fare; impossibile è ciò che richiede un po' più di tempo.» Questa massima, attribuita a Fridtjof Nansen, descrive con precisione la condizione di chi convive con un disturbo specifico di apprendimento: non impossibilità, ma necessità di tempi e strumenti diversi. Il diritto italiano ha recepito questa logica con la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, ma il passaggio dalla norma scritta alla tutela concreta rimane, ancora oggi, accidentato e disseminato di equivoci che spesso ledono i diritti dei minori.
Il quadro normativo e le obbligazioni della scuola
La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA". Si tratta di condizioni neurobiologiche che si manifestano in presenza di capacità cognitive nella norma e in assenza di patologie neurologiche: non deficit intellettivi, ma differenze nel funzionamento di specifici processi di apprendimento. I disturbi qualificati come DSA hanno origine neurobiologica: non sono quindi legati a traumi psicologici o blocchi educativi, e necessitano di una diagnosi medica. A certificarne l'esistenza può essere soltanto un neuropsichiatra infantile, o un'équipe che coinvolge anche uno psicologo e un logopedista.
Una volta depositata la diagnosi, il diritto dello studente con diagnosi DSA è quello di "fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari". Lo strumento operativo di questa tutela è il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il piano didattico personalizzato va redatto entro i primi tre mesi dell'anno scolastico, ed è obbligatorio. La sua mancata predisposizione, quando la famiglia ha consegnato la certificazione, non è una dimenticanza amministrativa: se è l'istituto scolastico che non predispone il piano didattico personalizzato richiesto dalla famiglia, la famiglia potrà persino procedere a denuncia per il reato di abuso di atti di ufficio, e/o per il reato di omissione di atti di ufficio ai sensi del comma 2 dell'art. 328 c.p., oltre alla possibilità di ricorso alla giurisdizione amministrativa o civile.
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. Le misure dispensative, invece, consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Rientrano tra le misure dispensative le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto, o tempi più lunghi per le verifiche.
Il principio fondamentale che governa questa materia è espresso con nitidezza dal brocardo latino aequitas est aequalitas proportionata: l'equità non consiste nel trattare tutti allo stesso modo, ma nel garantire a ciascuno le condizioni proporzionate alle proprie caratteristiche. Non a caso, le modalità di verifica non sono più facili ma diverse, personalizzate in base a ciò che l'alunno riesce a fare.
Tre fronti critici: esame di Stato, bocciatura e indennità di frequenza
Il confronto con la giurisprudenza più recente consente di fare chiarezza su tre nodi operativi che generano il maggior contenzioso tra famiglie e istituzioni scolastiche.
Il primo riguarda l'esame di Stato. L'ordinanza ministeriale per la maturità conferma il diritto degli studenti con DSA di utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal proprio Piano Didattico Personalizzato. Gli studenti con DSA hanno diritto a utilizzare strumenti compensativi come calcolatrici, sintesi vocale, mappe concettuali, tempi aggiuntivi (generalmente fino al 30%) e computer con correttore ortografico. Tali strumenti devono essere garantiti dalla commissione durante le prove d'esame. Cruciale è il principio di coerenza: quello che lo studente usa normalmente in classe secondo il PDP deve essere garantito anche durante la prova. Se usa la calcolatrice tutto l'anno, la usa anche alle prove standardizzate. Le prove si svolgono applicando il PDP attivo. Le commissioni sono obbligate ad adattare le griglie di valutazione alle specificità degli studenti con DSA, tenendo conto delle difficoltà specifiche: gli errori dovuti al disturbo non possono essere valutati come negli altri studenti.
Il secondo nodo, assai più spinoso, è quello della bocciatura. Le famiglie talvolta confondono la tutela del PDP con una garanzia di avanzamento scolastico. La giurisprudenza ha recentemente ribadito che non è così. Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 688/2026, depositata il 28 marzo 2026, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso presentato dalla famiglia di uno studente del liceo scientifico bocciato al termine del quarto anno. Il tribunale ha respinto il ricorso di un alunno con disgrafia non ammesso alla quinta classe; per i giudici, le gravi insufficienze in cinque materie prevalgono sul rischio di disaffezione allo studio. La famiglia contestava tra l'altro che la scuola non avrebbe tenuto nella debita considerazione l'incidenza dei DSA sul rendimento scolastico, né valutato l'impatto negativo della bocciatura in termini di disaffezione rispetto al percorso di studi; lamentava inoltre l'omesso aggiornamento del PDP, la mancata applicazione concreta delle misure previste e la mancata tempestiva comunicazione alla famiglia dell'andamento scolastico. Nella stessa direzione si colloca il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3017/2026, che — come riportato da fonti specializzate di settore — ha chiarito che il mancato superamento dell'esame di Stato di terza media è legittimo anche per uno studente con DSA, confermando che il PDP non è uno scudo contro la valutazione negativa del profitto, ma uno strumento di equità nella valutazione.
Questi arresti giurisprudenziali non ridimensionano i diritti degli studenti con DSA: al contrario, tracciano con precisione i confini entro i quali la tutela opera. Quando la scuola ha correttamente predisposto e applicato il PDP, e lo studente ha comunque conseguito risultati gravemente insufficienti, la non ammissione alla classe successiva è legittima. Quando invece il PDP è stato redatto in modo puramente formale, non aggiornato, o le misure non sono state concretamente applicate, la situazione è radicalmente diversa e apre spazio a un ricorso fondato.
Il terzo fronte è quello dell'indennità di frequenza erogata dall'INPS ai sensi della Legge n. 289/1990. Su questo punto la Corte di Cassazione è intervenuta con una pronuncia fondamentale: la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza del 17 gennaio 2026, n. 979, ha chiarito un principio fondamentale: nel diritto previdenziale non conta il "nome" della patologia, ma il suo impatto concreto sulla vita del bambino. La Suprema Corte ha ribadito che l'indennità di frequenza richiede la prova di una "difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età". L'errore più comune, che porta molte famiglie al rigetto della domanda INPS, è dunque questo: pensare che una diagnosi di dislessia, disgrafia o deficit di attenzione dia automaticamente diritto al sostegno economico. Nell'ordinanza n. 979/2026, il ricorso è stato respinto non perché il DSA non dia diritto al beneficio, ma perché nel caso specifico non era stata fornita una prova adeguata dell'incidenza della diagnosi sulla vita del minore.
In sostanza, la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento non integra automaticamente il requisito, occorrendo verificare nel singolo caso concreto se il deficit sia persistente e incida in modo sensibile e importante sullo sviluppo della personalità del minore (cfr. Cassazione civile, Ordinanza n. 979 del 17 gennaio 2026). Per ottenere il beneficio — che per il 2026 ammonta a 340,71 euro al mese, con un limite di reddito personale del minore non superiore a 5.852,21 euro annui — è necessaria una documentazione accurata e completa. È necessario non solo allegare la diagnosi, ma dimostrare che questa incida concretamente sulle attività quotidiane, scolastiche e relazionali.
Come scriveva Italo Calvino ne Le città invisibili: «L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, il luogo dove si vive ogni giorno. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui.» Scegliere di comprendere i propri diritti, costruire una documentazione solida e agire nei tempi giusti: questa è la differenza tra subire il sistema e navigarlo con consapevolezza.
Il percorso scolastico di uno studente con DSA è una partita a più livelli: clinico, educativo e, quando necessario, giuridico. Allorquando uno studente o una studentessa DSA non riesce a raggiungere risultati soddisfacenti durante il proprio percorso scolastico, occorre domandarsi se è stata garantita dalla scuola l'attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 170/2010 e dal D.M. n. 5669/2011. Analizzando diverse pronunce dei TAR se ne ricava l'idea che i giudici amministrativi sono particolarmente attenti nel responsabilizzare le istituzioni scolastiche ad ottemperare quanto previsto nelle norme citate.
Redazione - Staff Studio Legale MP