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L'affidamento condiviso è oggi la regola ordinaria nel diritto di famiglia italiano, ma la sua applicazione concreta continua a generare un contenzioso fitto e spesso aspro. Il punto critico non è più — o non è soltanto — la scelta tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, bensì la disciplina del collocamento, dei tempi di permanenza e della frequentazione con il genitore non collocatario. La giurisprudenza della Cassazione degli ultimi mesi ha segnato passaggi significativi: ha vietato automatismi fondati sulla sola età del minore, ha chiarito che la distanza geografica non preclude l'affidamento condiviso e ha stabilito che persino il trasferimento unilaterale della residenza del figlio non comporta automaticamente un giudizio di inadeguatezza genitoriale. Questo articolo analizza le criticità operative più frequenti alla luce dei più recenti orientamenti.
«Liberi non eravamo, e non lo siamo; però ora almeno sappiamo di non esserlo» — scriveva Italo Calvino a proposito delle illusioni perdute. Una certa illusione si è consumata anche nel diritto di famiglia: quella di poter misurare la genitorialità in percentuali di tempo, come se la bigenitorialità fosse una questione di aritmetica. La giurisprudenza più recente ha liquidato questa semplificazione con una serie di pronunce che meritano di essere conosciute non solo dagli addetti ai lavori, ma da chiunque si trovi ad affrontare una separazione o un divorzio con figli minori.
Nel diritto di famiglia italiano, la regola oggi è l'affidamento condiviso, finalizzato a garantire al minore un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori. Condiviso, tuttavia, non significa necessariamente paritario: il tempo trascorso con ciascun genitore può essere distribuito in modo diverso, purché sia tutelato il benessere del figlio. Questa distinzione fondamentale — troppo spesso ignorata nel dibattito tra genitori in conflitto — è il punto di partenza di ogni ragionamento serio sulla materia.
Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, operativa dal 28 febbraio 2023), sono state introdotte importanti novità anche in materia di affidamento dei figli, con l'obiettivo di rendere i procedimenti più rapidi e maggiormente orientati alla tutela del minore. In particolare, una delle principali novità introdotte dalla Riforma è il piano genitoriale: l'art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c. prevede che al ricorso introduttivo del procedimento debba essere allegato un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli, tenuto conto delle valutazioni svolte, anche di natura economica, e le modalità proposte per la loro realizzazione. Si tratta di un documento che ciascun genitore è tenuto a presentare e che consente al giudice di avere un quadro concreto della vita del minore.
Il nodo del collocamento e la fine degli automatismi
Con l'affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale, ossia il diritto-dovere di assumere le decisioni più importanti per il figlio, come quelle relative a istruzione, salute ed educazione. Diverso è il concetto di collocamento, che indica invece la residenza prevalente del minore presso uno dei genitori. È quindi possibile — ed è frequente — che vi sia affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un solo genitore.
È proprio su questo punto che si addensano le maggiori criticità operative. Per anni si è assistito a una prassi giudiziaria che, pur formalmente pronunciando l'affidamento condiviso, svuotava di contenuto la bigenitorialità attraverso regimi di visita fortemente squilibrati, fondati su presunzioni culturali piuttosto che su una valutazione concreta della famiglia reale. La Cassazione ha posto un argine netto a questo fenomeno con due importanti pronunce del 2026.
Con Cass. civ., Sez. I, ord. 17 marzo 2026, n. 6078, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso originato da un giudizio di separazione con domanda contestuale di divorzio davanti al Tribunale di Parma. La Cassazione ribadisce che le statuizioni su affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono fondarsi su una valutazione in concreto dell'interesse morale e materiale della prole, finalizzata a conservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Non è lecito adottare provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione con uno dei genitori applicando criteri astratti — come la sola tenera età — non misurati con la specifica realtà familiare.
La Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: «Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio».
Dopo Cass. n. 6078/2026, il giudice non può più fondare il collocamento prevalente sulla sola "tenera età" dei figli. L'età resta un elemento rilevante, ma deve essere valutata insieme a tutti gli altri dati concreti della vicenda. Questo passaggio è di straordinaria importanza pratica: anche i provvedimenti provvisori, temporanei o interinali che modificano in modo incisivo il collocamento dei figli e i tempi di frequentazione con un genitore possono essere sottoposti al controllo della Cassazione, quando comprimono in concreto il diritto alla bigenitorialità.
Sulla stessa linea, Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2026, n. 4110 ha affrontato il tema — frequentissimo nella pratica — del trasferimento unilaterale di residenza del minore da parte di un genitore. La Cassazione civile, Sezione I, con l'ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026, ha affermato che la decisione di un genitore di trasferire la residenza del minore senza il consenso dell'altro e senza autorizzazione del giudice, pur integrando una violazione della regola del comune accordo sulle decisioni di maggiore interesse del minore, non comporta automaticamente un giudizio di inadeguatezza genitoriale. Questo comportamento nemmeno determina automaticamente l'obbligo di immediato rientro del minore nel luogo di originaria residenza: il giudice dovrà valutare le ragioni del trasferimento, escludendo intenti emulativi o condotte ostruzionistiche volte a estromettere l'altro genitore, e decidere esclusivamente in funzione del superiore interesse del minore. Anche in questo caso, il principio è chiaro: nessun automatismo è ammissibile, nemmeno quello — apparentemente intuitivo — che porta a sanzionare il trasferimento non autorizzato con una presunzione di inadeguatezza.
Qualità versus quantità del tempo: la Cassazione chiude il dibattito
Il terzo orientamento significativo riguarda la perenne questione del 50%: molti genitori ritengono che l'affidamento condiviso implichi, per definizione, una ripartizione paritaria dei tempi. Non è così. Con l'ordinanza n. 25421 del 16 settembre 2025 (NB: sentenza anteriore al periodo novembre 2025 - maggio 2026 di pochi giorni), la Corte di Cassazione ha ribadito che la bigenitorialità non si misura in percentuali di tempo. Il giudice può legittimamente privilegiare un'organizzazione dei tempi che favorisca una relazione significativa e funzionale, anche se non aritmeticamente paritaria.
Nella maggior parte dei casi, l'affido condiviso si traduce in una distribuzione asimmetrica del tempo (ad esempio 60-40 o 70-30), calibrata sulle esigenze del minore, sull'età, sugli orari scolastici e sulla distanza tra le abitazioni. La Cassazione civile n. 25421/2025 ha ribadito proprio questo concetto, precisando che non esiste un diritto "numerico" al 50% del tempo, ma un diritto del minore a trascorrere tempo di qualità con ciascun genitore.
Analogamente, in tema di distanza geografica tra le residenze dei genitori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. civ., ord. 17 giugno 2025, n. 16280 — NB: sentenza anteriore al periodo richiesto).
Il quadro che emerge da questi orientamenti convergenti richiama il brocardo latino «favor minoris»: ogni decisione in materia di affidamento non è una partita tra genitori in conflitto, ma una scelta che deve essere costruita unicamente nell'interesse del figlio, valutato nella sua concreta realtà di vita. Le decisioni di maggiore importanza devono essere assunte congiuntamente, mentre quelle ordinarie possono essere prese autonomamente dal genitore presso cui il figlio si trova in quel momento. La distinzione tra decisioni ordinarie e straordinarie consente una gestione più flessibile della vita quotidiana, evitando che ogni scelta diventi fonte di conflitto.
Va segnalato infine un profilo processuale di grande rilevanza pratica, chiarito dalle stesse pronunce citate: anche se la norma letteralmente parla di provvedimenti in positivo, quindi emessi ed aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti che modificano lo status quo dell'affidamento, può essere estesa anche ai provvedimenti di rigetto di questa modificazione. Ne consegue che anche i provvedimenti in negativo in cui il giudice non accoglie la richiesta sono reclamabili e soggetti a revisione della Corte d'appello e, contro la decisione di secondo grado, sarà possibile ricorrere in Cassazione. Questo significa che il genitore che si veda negare una modifica del regime di frequentazione non è privo di tutele: il sistema prevede oggi un doppio grado di controllo anche sui provvedimenti reiettivi.
Affrontare una separazione o un divorzio con figli minori richiede una strategia difensiva consapevole e una conoscenza approfondita degli orientamenti giurisprudenziali più recenti. Il piano genitoriale, la documentazione delle capacità genitoriali, la gestione del conflitto e la costruzione di un assetto stabile per i figli sono elementi che incidono concretamente sull'esito del procedimento.
Redazione - Staff Studio Legale MP