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Divorzio tra stranieri in Italia: giurisdizione e tutele - Studio Legale MP - Verona

Come si svolge la separazione di coppie con elementi di internazionalità residenti nel territorio italiano, dalla determinazione del foro alla legge applicabile e alle tutele economiche

 

La crisi matrimoniale che coinvolge coniugi di nazionalità diversa, o comunque residenti in un Paese diverso da quello di origine, è un fenomeno in rapida e costante crescita. Solo in Italia, oltre cinque milioni di cittadini stranieri risiedono stabilmente nel territorio nazionale, molti dei quali sposati con connazionali o con cittadini di altri Paesi, spesso con un matrimonio celebrato all'estero e mai trascritto nei registri dello stato civile italiano. Quando il matrimonio entra in crisi, la complessità tecnica che si presenta è notevolmente superiore rispetto alla separazione o al divorzio tra coniugi entrambi italiani: entrano in gioco regole di diritto internazionale privato, criteri di collegamento tra ordinamenti giuridici differenti e norme di matrice europea che determinano — spesso con scarsa trasparenza per chi non è del mestiere — quale giudice sia competente e quale legge debba essere applicata al caso concreto.

Come scriveva Albert Camus ne L'esilio e il regno, l'esilio è sempre una condizione doppia: di chi ha lasciato qualcosa e di chi non riesce ad arrivare da nessuna parte. Per chi vive questa condizione nel mezzo di una crisi familiare in un Paese straniero, la sola comprensione non basta: servono norme chiare, applicazione rigorosa e un difensore competente. L'esperienza maturata nella gestione di procedimenti con elementi di internazionalità mostra che la maggior parte degli errori commessi — spesso irreversibili sul piano degli status e degli effetti economici — nasce da una errata valutazione iniziale del foro competente o della legge applicabile, due questioni che vanno affrontate con priorità assoluta e prima di qualsiasi altro atto processuale o stragiudiziale.

Il quadro normativo europeo e interno: Bruxelles II-ter, Roma III e la legge n. 218/1995

Il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, comunemente noto come Bruxelles II-ter, applicabile dal 1° agosto 2022 in sostituzione del precedente Regolamento CE 2201/2003 (Bruxelles II-bis), costituisce oggi il principale riferimento per determinare la competenza giurisdizionale in materia di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale tra coppie con legami all'interno dell'Unione Europea. L'articolo 3 del Regolamento stabilisce sette criteri alternativi di giurisdizione — non gerarchici, il che significa che ciascun coniuge può scegliere quello più favorevole alla propria posizione — basati sulla residenza abituale dei coniugi o dei singoli, sulla loro cittadinanza, sull'ultima residenza comune. La residenza abituale, precisa la giurisprudenza europea, non è una qualificazione anagrafica ma una situazione di fatto: è il luogo dove il soggetto ha stabilito il centro stabile e permanente dei suoi interessi di vita, sulla base di elementi concreti come il lavoro, la scuola dei figli, i legami affettivi quotidiani. Ogni criterio consente, in presenza dei requisiti fissati dal Regolamento, di radicare il procedimento davanti ai giudici di uno Stato membro diverso, con la conseguenza non trascurabile che entrambi i coniugi potrebbero avere interesse a presentare il ricorso per primi, in tribunali differenti, creando un fenomeno di forum shopping che Bruxelles II-ter tende a contenere attraverso la regola della prevenzione temporale.

Per le coppie che coinvolgono cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il riferimento principale per la giurisdizione è la legge italiana n. 218 del 1995, il cui articolo 32 disciplina la competenza del giudice italiano in materia matrimoniale. Il tribunale italiano è competente quando uno dei coniugi è cittadino italiano, quando entrambi i coniugi risiedono in Italia, oppure quando il matrimonio è stato celebrato in Italia. Anche il solo domicilio di uno dei coniugi nel territorio italiano può fondare la giurisdizione del giudice italiano, purché il collegamento con il territorio sia effettivo e stabile. Un dato di rilievo pratico che la Corte di Cassazione ha più volte confermato è che la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri italiani dello stato civile non costituisce ostacolo alla giurisdizione italiana e non esclude la possibilità di ottenere una pronuncia di separazione o divorzio valida: la sentenza semplicemente non potrà essere annotata nei registri italiani finché il matrimonio non vi sia stato trascritto, ma questo è un problema successivo e distinto dalla questione giurisdizionale.

Accertata la giurisdizione, il passo successivo — spesso sottovalutato anche da professionisti non avvezzi alla materia — riguarda la legge applicabile al procedimento di separazione o divorzio. Qui opera il Regolamento (UE) n. 1259/2010, noto come Roma III, applicabile nei diciassette Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, tra cui l'Italia. Il Regolamento consente ai coniugi di scegliere di comune accordo la legge applicabile al loro divorzio, nell'ambito di un elenco tassativo di opzioni: la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta; quella dell'ultima residenza comune se uno dei due vi risiede ancora; la legge della cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; la legge del foro. La scelta può essere formulata anche nel corso del procedimento, purché in tempi compatibili con le scadenze processuali.

In assenza di scelta, il Regolamento prevede criteri a cascata di applicazione successiva: si applica prima la legge dello Stato di residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda; poi, in mancanza, quella dell'ultima residenza comune purché non trascorso più di un anno e uno dei due vi risieda ancora; poi la legge della cittadinanza comune; infine, quale criterio residuale, la legge del foro, cioè la legge del Paese nel cui tribunale è stata proposta la domanda. Questo schema a cascata produce conseguenze pratiche di grande rilievo. Due coniugi di cittadinanza cinese, residenti da anni a Verona, che non abbiano scelto preventivamente la legge applicabile, vedranno il giudice italiano applicare la legge italiana come lex fori, poiché entrambi risiedono abitualmente in Italia. Due coniugi di nazionalità rumena residenti in Italia, in mancanza di scelta, vedranno anch'essi applicata la legge italiana quale legge della residenza abituale comune; ma avrebbero potuto scegliere di applicare la legge romena, essendo questa la legge della loro cittadinanza comune, il che avrebbe potuto comportare differenze significative in punto di addebito, durata della separazione e disciplina degli effetti economici.

Un profilo critico che la prassi mette in luce con frequenza riguarda i limiti all'applicazione della legge straniera eventualmente designata. L'articolo 12 del Regolamento Roma III consente al giudice di disapplicarla quando risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Questa clausola è stata invocata, in particolare, per disattendere leggi nazionali che non prevedono il divorzio o che attribuiscono al marito un diritto di ripudio unilaterale della moglie — disposizioni ritenute contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e ai diritti garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. L'ordine pubblico, in questo contesto, non si identifica con l'insieme delle norme imperative italiane, ma con i valori costituzionali e convenzionali fondamentali, tra cui la parità tra i coniugi nel procedimento di scioglimento del matrimonio.

Quanto alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, la legge applicabile non coincide necessariamente con quella prevista dal Regolamento Roma III per il divorzio. I regimi patrimoniali sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1103/2016, i cui criteri di collegamento sono autonomi: rileva in primo luogo la legge dello Stato della prima residenza abituale dei coniugi dopo il matrimonio, poi la cittadinanza comune, poi il collegamento più stretto al momento del matrimonio. Il fatto che la coppia si trasferisca e risieda poi in Italia per molti anni non modifica, in linea di principio, il regime patrimoniale già consolidatosi in base alla legge della prima residenza post-matrimoniale, salvo accordo espresso tra i coniugi formalizzato nelle forme richieste. Questa discrasia può dar luogo a situazioni complesse in cui il divorzio viene pronunciato applicando la legge italiana, mentre la liquidazione del regime patrimoniale segue regole di un ordinamento diverso, con eventuali incompatibilità che il difensore deve saper governare.

Tutele economiche, assegno divorzile e validità dei patti pre-crisi: i più recenti orientamenti della Cassazione

Sul versante delle tutele economiche post-matrimoniali, la giurisprudenza italiana degli ultimi anni ha elaborato un orientamento sempre più raffinato sulla natura e sui criteri dell'assegno divorzile, con pronunce che si applicano integralmente anche ai procedimenti che vedono coinvolti coniugi stranieri, ogni qualvolta il giudice italiano applichi la legge italiana. La Corte di Cassazione, Sezione Prima, con ordinanza n. 1482 del 21 gennaio 2025, ha ribadito con nettezza che il giudice di merito, nel valutare la fondatezza di una domanda di revisione dell'assegno divorzile, è tenuto a effettuare un esame comparativo e attuale delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi. La pronuncia ha censurato la decisione della Corte d'Appello che aveva omesso tale indagine comparativa, limitandosi a rilevare la variazione delle condizioni di uno solo degli ex coniugi senza verificare se e in quale misura questa variazione alterasse l'equilibrio complessivo dell'assetto economico definito dalla sentenza di divorzio. Questo criterio è particolarmente rilevante nei casi con elementi internazionali, dove le situazioni patrimoniali degli ex coniugi possono essere distribuite tra Paesi diversi e richiedere una ricostruzione accurata attraverso strumenti di cooperazione giudiziaria.

Con successiva ordinanza n. 9887/2025, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che l'assegno divorzile deve essere valutato alla luce dell'intero percorso coniugale, con particolare attenzione al nesso causale tra l'attuale squilibrio economico tra gli ex coniugi e le scelte condivise durante il matrimonio. Rilevano in modo specifico le rinunce alla carriera, i sacrifici professionali, il contributo di ciascun coniuge alla gestione della vita familiare. Questo orientamento rafforza la funzione riequilibrativa dell'assegno: chi ha sacrificato opportunità lavorative in funzione del progetto di vita comune ha diritto a un riconoscimento economico proporzionale, anche in assenza di uno stato di bisogno in senso stretto. Nei procedimenti che coinvolgono coniugi stranieri, questo principio assume rilievo particolare quando uno dei due abbia seguito l'altro nel trasferimento in Italia, rinunciando alla propria rete professionale nel Paese di origine.

Di grande interesse pratico per le coppie internazionali è la Corte di Cassazione, Sezione Prima, ordinanza n. 20415/2025, che ha confermato la piena validità dei cosiddetti patti in vista della separazione, qualificandoli come contratti atipici con condizione sospensiva lecita: l'accordo non è causa della separazione, ma acquista efficacia solo al suo verificarsi. La Corte ha nettamente respinto l'obiezione di contrarietà all'ordine pubblico sollevata da un coniuge che tentava di disconoscere un accordo patrimoniale preventivo già sottoscritto. Per le coppie con elementi di internazionalità, questa pronuncia è particolarmente rilevante: consente di pianificare in anticipo l'assetto patrimoniale post-crisi, riducendo l'incertezza derivante dall'eventuale sovrapposizione di ordinamenti diversi e dalle difficoltà di esecuzione cross-border delle decisioni economiche.

Come insegna il brocardo latino, "ubi ius incertum, ibi ius nullum": dove il diritto è incerto, è come se non ci fosse diritto. E in nessun ambito questa incertezza è più tangibile che nel divorzio internazionale, dove la sovrapposizione di regolamenti europei, leggi nazionali e convenzioni multilaterali può trasformare una vicenda già dolorosa in un percorso labirintico. La prevenzione — attraverso accordi preventivi formalizzati, scelte esplicite di legge applicabile inserite nell'atto di matrimonio o in accordi successivi, e una attenta valutazione iniziale del foro più favorevole — è lo strumento più efficace per chi ha consapevolezza dei rischi.

Un ultimo profilo di criticità operativa riguarda il riconoscimento in Italia della sentenza straniera di divorzio e, specularmente, la spendibilità della sentenza italiana di divorzio nel Paese di origine dei coniugi. Per quanto riguarda il riconoscimento in Italia, l'art. 64 della legge n. 218/1995 prevede l'efficacia automatica — senza necessità di exequatur — purché sussistano i requisiti tassativamente elencati: la competenza internazionale del giudice straniero secondo i criteri italiani, il rispetto dei diritti di difesa del convenuto, il passaggio in giudicato della sentenza nello Stato di origine, la non contrarietà con sentenze italiane, l'assenza di litispendenza e la non contrarietà all'ordine pubblico italiano. Per le sentenze di divorzio provenienti da Paesi UE, il Regolamento Bruxelles II-ter garantisce il riconoscimento automatico senza procedimento autonomo: l'ufficiale di stato civile provvede alla trascrizione previa verifica della sussistenza dei requisiti di compatibilità, con facoltà di investire la Procura della Repubblica in caso di dubbi. Per le sentenze extra-UE, è necessaria la legalizzazione del documento o l'apposizione dell'apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961, la traduzione giurata in lingua italiana e la verifica puntuale dei requisiti da parte dell'ufficiale di stato civile. Quando il passaggio in giudicato non sia univocamente attestato, o quando sussistano dubbi di compatibilità con l'ordine pubblico, si rende necessario il ricorso alla Corte d'Appello competente per territorio per l'accertamento formale della riconoscibilità, con il procedimento semplificato previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 150/2011.

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  • 19 aprile 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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