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Permessi 104: quando il caregiver rischia il licenziamento - Studio Legale MP - Verona

Una madre anziana con Alzheimer in fase avanzata, un figlio lavoratore che ogni mese fruisce dei tre giorni di permesso riconosciuti dalla legge 104. Una situazione che accomuna milioni di famiglie italiane. Eppure, in quel rapporto quotidiano tra cura e lavoro si nasconde un rischio giuridico sottovalutato: l'abuso — anche involontario — dei permessi connessi alla disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 può costare il posto di lavoro. Non è un'ipotesi astratta. È quanto sta emergendo con forza dalla giurisprudenza di legittimità più recente, in un contesto normativo che nel frattempo si è ulteriormente complicato con l'entrata in vigore delle nuove regole di accertamento introdotte dal d.lgs. 62/2024.

Che cosa certifica il verbale con la dicitura "art. 3, comma 3"

Prima di affrontare i profili lavoristici, è indispensabile chiarire cosa significa, sul piano giuridico, ottenere il riconoscimento della gravità. L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 stabilisce che la situazione assume connotazione di gravità quando la minorazione — singola o plurima, fisica, psichica o sensoriale — ha ridotto l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Non si tratta di una valutazione fondata sul nome della patologia, ma sull'impatto funzionale che quella condizione produce nella vita quotidiana della persona: lo ha chiarito efficacemente anche il Tribunale di Bari, con sentenza pronunciata all'udienza del 21 maggio 2026, riconoscendo lo status di handicap in gravità a una cittadina affetta da plurime patologie croniche, pur in assenza di totale perdita dell'autonomia deambulatoria, valorizzando le risultanze della CTU e stabilendo che i benefici decorrano dalla data di presentazione della domanda amministrativa originale.

Questa distinzione — tra disabilità "certificata" e "grave certificata" — ha conseguenze concrete e dirette su chi assiste: solo il riconoscimento ai sensi del comma 3 apre l'accesso ai tre giorni mensili di permesso retribuito, al congedo biennale, alla priorità nella scelta della sede lavorativa e a specifiche agevolazioni fiscali. Il verbale deve riportare in modo esplicito la dicitura dell'art. 3, comma 3: in sua assenza, molte di queste tutele non sono accessibili.

Un punto spesso trascurato riguarda la decorrenza temporale del beneficio: la giurisprudenza ha ormai stabilito con continuità che i diritti economici e assistenziali maturano dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'INPS, non dalla data della visita medica né da quella del verbale. Chi ritarda la presentazione della domanda perde, irrecuperabilmente, il periodo anteriore.

Il confine tra uso legittimo e abuso: le sentenze che pesano

È sul terreno del rapporto di lavoro che si registrano le pronunce più significative e, per molti versi, più allarmanti. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5906 del 5 marzo 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, durante i giorni di permesso 104 fruiti per assistere la zia con disabilità grave, dedicava solo mezz'ora giornaliera all'assistenza, impiegando il resto del tempo in attività personali prive di qualunque collegamento con le esigenze della persona assistita. La Corte ha respinto le argomentazioni difensive del lavoratore, ribadendo che la valutazione della condotta nel suo complesso appartiene al giudice di merito e che il disvalore della condotta può giustificare misure espulsive anche più severe di quelle previste dal CCNL applicabile.

Già in precedenza, la Cassazione, con ordinanza n. 1227 del 2025, aveva fissato un principio fondamentale: il lavoratore che fruisce dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992 non è tenuto a una presenza fisica continua e ininterrotta accanto al familiare assistito, ma la gran parte del tempo coperto dal permesso deve essere concretamente dedicata ad attività di assistenza, diretta o strumentale. Sono legittime le commissioni funzionali alla cura — recarsi in farmacia, accompagnare il disabile a una visita, fare la spesa in sua vece — mentre costituisce abuso l'utilizzo sistematico del permesso per attività di svago o per necessità lavorative estranee all'assistenza.

Il principio del venire contra factum proprium si declina qui in modo peculiare: il lavoratore che ottiene dal datore di lavoro e dall'INPS la copertura economica del permesso invocando la necessità di assistenza non può poi comportarsi in modo palesemente contraddittorio rispetto a quella dichiarata necessità. La frode non deve essere totale — è sufficiente che il tempo sottratto all'assistenza risulti prevalente o comunque significativo — e la giurisprudenza ha progressivamente abbassato la soglia di tolleranza.

A completare il quadro normativo, vale ricordare che la Cassazione civile, Sez. V, con ordinanza n. 449 del 9 gennaio 2025, si è pronunciata in materia di deducibilità fiscale delle spese per assistenza a soggetti con disabilità grave: le spese sostenute per l'assistenza specifica a un coniuge disabile grave sono integralmente deducibili, indipendentemente dalla qualificazione professionale del personale che ha prestato l'assistenza, purché la necessità sia attestata dal riconoscimento ex art. 3 della legge 104. Si tratta di un orientamento favorevole per le famiglie, che tuttavia l'Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito pienamente nelle istruzioni operative del modello 730/2026 — un disallineamento che genera contenzioso evitabile.

Il quadro si arricchisce anche della riforma in corso: dal 1° gennaio 2026, per effetto del d.lgs. 62/2024, la valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità è affidata all'INPS, che sostituisce il previgente sistema delle commissioni mediche territoriali delle ASL. La nuova procedura introduce criteri valutativi ispirati al modello biopsicosociale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, spostando l'attenzione dall'elenco delle patologie all'analisi delle barriere e delle limitazioni reali di partecipazione. Questo cambio di paradigma è rilevante: significa che la valutazione di gravità potrà — almeno in linea di principio — risultare modificata rispetto al precedente accertamento, con effetti a cascata sui benefici lavorativi già in godimento.

Cosa fare concretamente: errori da evitare e tutele da presidiare

La prima cautela riguarda la documentazione. Chi fruisce dei permessi legge 104 dovrebbe conservare elementi di prova dell'attività di assistenza svolta: prenotazioni di visite mediche, scontrini farmaceutici, ricevute di servizi di trasporto, comunicazioni con medici o strutture sanitarie. Non si tratta di un obbligo di legge, ma di una forma elementare di tutela preventiva in caso di contestazione disciplinare.

La seconda cautela riguarda le domande di aggravamento. Quando la condizione del familiare assistito peggiora in modo significativo, è opportuno presentare tempestivamente la domanda di aggravamento, per aggiornare il verbale e fare in modo che i benefici riconosciuti rispecchino l'effettiva condizione clinica. Un verbale con riconoscimento ex comma 1 non consente l'accesso ai permessi del comma 3, e tentare di fruirne comunque esporrebbe il lavoratore a gravi responsabilità.

La terza cautela, spesso ignorata, riguarda la cumulabilità dei permessi tra più familiari. Dal 2022 non è più richiesto il "referente unico": più lavoratori possono fruire dei permessi per la stessa persona disabile grave, purché in giorni diversi. Tuttavia, il coordinamento deve essere attento: se più soggetti fruiscono dei permessi in modo disorganizzato e non documentato, il rischio di contestazioni si moltiplica.

Infine, è necessario tenere presente che le sentenze riguardanti le invalidità civili — una volta divenute definitive in primo grado — non sono impugnabili: si tratta, come sottolineato in dottrina, di uno dei rari casi nell'ordinamento italiano in cui il giudizio si esaurisce in un unico grado. Questo rende ancora più importante curare con attenzione la fase istruttoria, valorizzando la documentazione clinica e, ove opportuno, supportandosi con un perito di parte già in sede di CTU.

Come scrisse Luigi Einaudi, riprendendo un principio caro alla cultura giuridica: conoscere per deliberare. La disabilità grave è una condizione che l'ordinamento tutela con strumenti potenti; ma quei medesimi strumenti, se maneggiati senza consapevolezza, possono trasformarsi in rischi concreti. La complessità crescente della normativa — accentuata dalla transizione al nuovo sistema INPS di accertamento — rende essenziale un presidio giuridico attento, che accompagni le famiglie non solo nel riconoscimento dei diritti, ma nella loro corretta e sicura gestione quotidiana.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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