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Oblio digitale: quando il danno si prova per presunzioni - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di uscire puliti da un procedimento penale conclusosi per prescrizione nel 2022. Il processo è finito, la vita — almeno sulla carta — può ricominciare. Eppure ogni volta che qualcuno cerca il vostro nome su Google, i primi risultati rimandano ancora a quegli articoli, pubblicati anni prima, che parlano di indagini, arresti, accuse. Chiedete a Google di rimuovere quei link. Google ne rimuove uno, dimentica l'altro. Solo dopo che avete avviato una causa, l'URL scompare. Il Tribunale di Roma vi dà ragione sulla violazione, ma vi nega il risarcimento: non avete provato il danno. La Cassazione, nel marzo di quest'anno, ha detto che quella motivazione era giuridicamente nulla.

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6433/2026 pubblicata il 18 marzo 2026, ha accolto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Roma che, pur riconoscendo la violazione del diritto all'oblio da parte di Google LLC, aveva negato il risarcimento del danno per mancanza di prove specifiche. La Suprema Corte ha cassato quella decisione e disposto un nuovo esame da parte del giudice di merito. È un passaggio tecnico che vale molto più di quanto sembri.

Il nodo del danno "apparente" e la contraddizione logica della sentenza di merito

Il ricorrente era stato imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p., il cui procedimento penale si era concluso nel 2022 con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione; egli aveva inviato a Google due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani online che parlavano della vicenda penale, includendo il link alla sentenza di proscioglimento. Il Tribunale di Roma aveva rilevato che la Società aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione, procedendo di conseguenza, mentre non aveva accolto l'altra, asseritamente per una svista nel non rilevare il collegamento. Solo dopo la notifica del ricorso la medesima Società aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati dal ricorrente.

Fin qui, una storia già sentita. Il punto che cambia tutto è nella motivazione del Tribunale: pur affermando che era stato violato il diritto all'oblio del ricorrente, il giudice di merito aveva negato il risarcimento del danno rilevando che il ricorrente non aveva offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso.

Il punto centrale della decisione della Cassazione riguarda la motivazione della sentenza impugnata, che la Suprema Corte ha definito "apparente", quindi non conforme al minimo costituzionale previsto dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione. In altre parole: non si può prima accertare una violazione e poi liquidare il danno con una formula di stile priva di qualunque ragionamento. La sentenza, pur affermando la violazione del diritto all'oblio, aveva negato il risarcimento con una formula di stile, in contrasto con il precedente accertamento dell'illecito.

Questo passaggio merita attenzione perché tocca un principio di logica giuridica elementare, e allo stesso tempo molto spesso eluso: fraus omnia corrumpit. Non nel senso di frode in senso stretto, ma in quello più ampio per cui una argomentazione che si contraddice al suo interno è intrinsecamente viziata. Ammettere l'illecito e negarne le conseguenze senza motivazione equivale a privare di sostanza la tutela stessa.

Danno non patrimoniale e prova per presunzioni: il nuovo standard

La decisione si concentra sulla responsabilità dei motori di ricerca per la deindicizzazione di contenuti obsoleti e potenzialmente lesivi, precisando che il rigetto della domanda risarcitoria non può fondarsi su motivazioni solo apparenti, prive di un concreto esame del pregiudizio allegato. Per la liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice avrebbe dovuto ricorrere alla valutazione equitativa prevista dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, quantificando la sofferenza psichica e la lesione della reputazione in base a parametri oggettivi quali la diffusione della notizia, la gravità del fatto contestato rispetto alla verità storica dell'assoluzione e il rilievo sociale del soggetto coinvolto.

Il richiamo alle presunzioni semplici è il cuore della svolta. La Cassazione ricorda che, soprattutto in materia di danno non patrimoniale — come quello legato alla reputazione o all'immagine — non sempre è possibile fornire una prova diretta e rigorosa. Proprio per questo motivo, l'ordinamento consente di ricorrere alle presunzioni, cioè a un ragionamento logico che, partendo da fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti. Applicando questo principio al caso concreto, il giudice avrebbe dovuto considerare una serie di elementi: la diffusione degli articoli online, la loro visibilità nei risultati di ricerca, il contenuto potenzialmente stigmatizzante e la circostanza che le notizie fossero ormai superate. Tutti fattori che, se valutati nel loro insieme, avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di un danno, anche senza una prova "diretta".

Questo orientamento si inscrive in una linea già aperta da Cass. civ., Sez. I, 10 luglio 2023, n. 19551 — richiamata espressamente nell'ordinanza 6433/2026 — che ha affermato la possibilità di provare il danno da illecito trattamento dei dati personali tramite presunzioni semplici, valorizzando diffusione della notizia e posizione sociale della vittima; e da Cass. n. 8861 del 31 marzo 2021, in senso conforme, sul danno non patrimoniale da lesione della reputazione in contesto digitale.

Il quadro normativo di riferimento è composito: il diritto all'oblio trova oggi copertura nell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'art. 2 Cost. come diritto inviolabile della persona, e — per i procedimenti penali conclusi senza condanna — nell'art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, che stabilisce regole più chiare per il diritto all'oblio e la deindicizzazione dei procedimenti penali, definendo quando e come i risultati di ricerca che collegano il nome dell'interessato a fatti giudiziari possono essere rimossi dai motori di ricerca.

Prima della Riforma Cartabia, il diritto all'oblio online era disciplinato principalmente dal GDPR e dalla giurisprudenza, ma non esisteva una procedura penale specifica per chi usciva dal processo senza condanna. Questo creava un paradosso: il procedimento poteva concludersi con esito favorevole, ma la "pena reputazionale" rimaneva, spesso in modo permanente, sui motori di ricerca. La Riforma Cartabia interviene per riequilibrare questa situazione, rafforzando la presunzione di innocenza e il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali.

Il profilo che l'ordinanza 6433/2026 aggiunge a questa architettura è però essenzialmente processuale: non è sufficiente disporre di un quadro normativo che tutela l'oblio, se poi il giudice può eludere l'obbligo risarcitorio attraverso un mero richiamo all'assenza di prova documentale del danno. La Cassazione chiarisce che quella prova può essere costruita per facta concludentia, attraverso il ragionamento presuntivo.

C'è un profilo sistematico che merita di essere sottolineato e che gli altri commenti all'ordinanza hanno in larga parte trascurato. L'orientamento della Cassazione produce, in realtà, una tensione con il principio ribadito dalla stessa Corte in materia di danno non patrimoniale — anche nella recente Cass. civ., Sez. I, ord. 10 marzo 2026, n. 5382 — secondo cui il danno non patrimoniale, anche se determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento, prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici. La distinzione è sottile ma fondamentale: il danno non si presume automaticamente dalla violazione, ma la sua prova può essere presuntiva. Chi agisce per il diritto all'oblio deve dunque allegarle, quelle circostanze — diffusione della notizia, visibilità nei risultati, impatto sulla vita professionale o sociale — e il giudice non può esimersi dal valutarle. La differenza pratica, in sede di causa, è enorme.

Come scriveva Norberto Bobbio — già citato in un articolo precedente di questo blog —, il rischio di una tutela puramente dichiarativa è di trasformare il diritto in una promessa vuota. Ma l'autore che meglio illumina questo snodo è Ronald Dworkin: i diritti fondamentali, nella sua visione, valgono come trump cards, carte vincenti che non possono essere neutralizzate da mere omissioni probatorie del giudice. Il diritto all'oblio, riconosciuto come diritto fondamentale, non può ridursi a un'enunciazione solenne seguita da un'assoluzione nel merito per mancanza di prove "documentate".

Cosa cambia nella pratica per chi vuole agire — o difendersi — in tema di deindicizzazione tardiva? Anzitutto, chi presenta una richiesta di oblio a Google o a un editore deve documentare con cura ogni passaggio: data dell'invio, contenuto dell'istanza, risposta o silenzio del gestore, tempistiche della rimozione effettiva. Il caso riguarda un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi con esito favorevole, le cui informazioni online continuavano però a comparire associate al suo nome. Nonostante la richiesta di deindicizzazione, supportata dalla documentazione giudiziaria, la rimozione completa dei contenuti è avvenuta solo dopo oltre un anno e a seguito dell'avvio della causa. Quella distanza temporale è il danno: non occorre produrre fatture mediche o certificati psicologici, ma occorre allegare elementi concreti che il giudice possa utilizzare come base del ragionamento presuntivo.

Il rischio più sottovalutato, nella pratica, è quello del "doppio silenzio": Google non risponde o rimuove solo parzialmente, e l'editore della testata giornalistica non aggiorna l'articolo. La testata giornalistica ha l'obbligo di tempestivo aggiornamento o cancellazione solo dopo la richiesta dell'interessato. La Suprema Corte si è espressa in materia con la sentenza n. 6806 del 7 marzo 2023, ribadendo il principio per il quale solo a richiesta dell'interessato le testate giornalistiche hanno l'obbligo di aggiornare le vicende giudiziarie sulle quali hanno scritto articoli. Questo significa che la strategia corretta non è mai mono-direzionale: l'istanza a Google è necessaria, ma non sufficiente. Occorre anche intimare formalmente all'editore l'aggiornamento o l'apposizione di una nota sull'esito del procedimento, costruendo così un doppio binario di tutela — e di prova del danno da ritardo.

Chi subisce una deindicizzazione tardiva non è più costretto a dimostrare un danno nell'accezione più rigida del termine. La Cassazione ha detto, con chiarezza, che il giudice deve ragionare. E ragionare significa considerare che un nome associato a un'accusa penale, anche superata dai fatti, produce conseguenze reali su reputazione, vita professionale e relazioni personali: conseguenze che non si misurano in scontrini, ma esistono, e il diritto — finalmente — lo riconosce.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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