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Credito ceduto a SPV: difese del debitore - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di ricevere una lettera di un soggetto che non conoscete — una società con una denominazione anonima, spesso una sigla seguita da «SPV» o «Credit Management» — che vi intima di saldare un debito che ritenete già estinto, o di cui non riconoscete l'entità. Vi comunica di essere divenuta titolare del vostro credito a seguito di una «cessione in blocco» effettuata dalla vostra banca originaria. Cosa potete fare? Dovete pagare? E soprattutto: quella società ha davvero il diritto di chiedervi quel denaro?

Questa è la situazione in cui si trovano ogni anno decine di migliaia di debitori italiani, spesso ignari dei meccanismi del mercato dei crediti deteriorati (NPL, Non-Performing Loans) e delle difese che l'ordinamento mette a loro disposizione. Il tema è tutt'altro che astratto: secondo il Market Watch NPE curato da Banca Ifis, lo stock complessivo italiano di crediti deteriorati si attesta intorno ai 260 miliardi di euro, con transazioni attese per l'anno in corso che sfiorano i 35 miliardi. Dietro a ciascuno di questi miliardi c'è una posizione debitoria individuale, con una persona fisica o giuridica che ne è l'altra faccia.

Il meccanismo della cessione in blocco e il quadro normativo aggiornato

La cessione di portafogli NPL si svolge prevalentemente attraverso due canali giuridici: l'art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB), che disciplina la cessione in blocco di rapporti giuridici da parte di banche e intermediari finanziari, e la legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti, che consente il trasferimento a una società veicolo (SPV) senza necessità di notifica individuale al debitore, essendo sufficiente la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il quadro normativo si è significativamente evoluto con il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167, cosiddetta Secondary Market Directive (SMD), avvenuto in Italia con il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2024, con l'obiettivo dichiarato di favorire lo sviluppo di un mercato europeo secondario dei crediti deteriorati. Tale decreto ha innovato profondamente il TUB, introducendo requisiti autorizzativi e obblighi di condotta per i gestori e gli acquirenti di NPL.

Su questo sfondo, è intervenuta a ridosso della chiusura del presente contributo una pronuncia di straordinaria attualità: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza dell'11 giugno 2026 nella causa C-65/25, ha delineato i confini temporali di applicazione delle normative comunitarie in materia di crediti deteriorati, chiarendo i rapporti di coordinamento tra la Direttiva 2021/2167 sui gestori e acquirenti di NPL e la Direttiva 2015/849 sulla prevenzione dell'antiriciclaggio. Il punto centrale, di notevole rilevanza per i debitori ceduti, è che la Direttiva 2021/2167 non può essere applicata retroattivamente: le cessioni concluse prima della scadenza del termine di recepimento non sono soggette ai nuovi requisiti di forma scritta e di vigilanza prudenziale. Questo significa che per portafogli ceduti prima del 14 agosto 2024, l'acquirente potrebbe non essere soggetto agli obblighi di vigilanza introdotti dalla SMD — con tutto ciò che questo implica sul piano della trasparenza nei confronti del debitore.

Parallelamente, dal 2026 la BCE ha introdotto una supervisione più proporzionata e mirata sugli NPL, eliminando le raccomandazioni annuali SREP in favore di un approccio basato sul rischio, segnale di una normalizzazione del mercato che tuttavia non può tradursi in minori garanzie per i debitori ceduti.

Cosa deve provare il cessionario: la giurisprudenza non lascia dubbi

Il punto più delicato — e più utile da conoscere per il debitore — riguarda l'onere della prova in capo al soggetto che si qualifica come nuovo creditore. Qui la giurisprudenza recente ha assunto posizioni nette e convergenti.

Con l'ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza su una delle eccezioni più frequenti nel contenzioso bancario: il difetto di titolarità del credito nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB e nelle cartolarizzazioni ex L. 130/1999. La pronuncia traeva origine da un caso in cui una società e il suo fideiussore, condannati dalla Corte d'Appello di Bologna al pagamento di oltre 450.000 euro, avevano contestato la legittimazione della SPV cessionaria. La Cassazione ha precisato che, laddove il debitore non abbia sollevato contestazioni specifiche e circostanziate, non può poi lamentarsi in sede di impugnazione: il debitore ceduto «non è affatto estraneo all'avviso di cessione, che proprio a lui è diretta», e può — anzi deve, se vuole impedire il formarsi della non contestazione — sollevare contestazioni circostanziate sui fatti risultanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ma il principio fondamentale, ribadito con fermezza dalla Suprema Corte in più occasioni, è il seguente: per le società cessionarie di crediti NPL, emerge la necessità di non limitarsi a depositare l'estratto della Gazzetta Ufficiale, ma di dotarsi di documentazione idonea a dimostrare, senza ombra di dubbio, che lo specifico credito per cui si agisce era compreso nel perimetro della cessione. In altri termini, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione dei crediti non è idonea a provare la cessione del singolo credito.

Questa linea si è consolidata nei mesi successivi. La Corte d'Appello di Napoli, in quattro pronunce comprese tra il 2024 e il 2026, ha fatto applicazione rigorosa di questi criteri, sanzionando sistematicamente le carenze documentali delle cessionarie. Il fondamento è l'art. 2697 c.c.: gli avvisi vengono spesso redatti in termini volutamente ampi, per coprire portafogli eterogenei di crediti deteriorati; quella scelta — comprensibile sul piano dell'efficienza operativa — si trasforma in un fattore di rischio processuale quando il debitore propone opposizione e contesta la titolarità.

Il quadro giurisprudenziale disegna quindi due scenari distinti e ben distinguibili: se il debitore non contesta l'esistenza del contratto di cessione, la pubblicazione in G.U. con indicazione per categorie dei crediti può essere sufficiente, purché le indicazioni siano sufficientemente dettagliate da permettere l'identificazione del singolo credito; se invece il debitore contesta la stessa esistenza del contratto di cessione, il contratto deve essere necessariamente provato, e non può ritenersi sufficiente una mera notificazione della cessione, neanche se effettuata mediante avviso in G.U.

Come ammoniva il giurista romano con il brocardo actori incumbit probatio, è chi afferma un diritto a doverlo provare: principio antico, ma di pregnante attualità nel contenzioso NPL, dove troppo spesso si ribalta l'onere della prova, pretendendo che sia il debitore a dover dimostrare di non dovere.

Scriveva Stefano Rodotà che «il diritto è una risposta al bisogno di protezione delle persone». Nel mercato degli NPL, questa protezione si traduce in regole probatorie rigorose che non possono essere aggirate dalla velocità delle operazioni finanziarie.

Cosa fare concretamente: errori da evitare e mosse da compiere

Per il debitore che riceve una richiesta di pagamento da un soggetto sconosciuto che si qualifica come cessionario, le mosse da compiere seguono un ordine preciso.

Il primo passo è non ignorare la comunicazione. Il silenzio o l'inerzia possono produrre effetti giuridici negativi, anche in termini di non contestazione. Occorre invece analizzare con attenzione ogni documento ricevuto.

Il secondo passo è verificare la catena documentale del cessionario: il soggetto deve essere in grado di produrre il contratto di cessione (o almeno documentazione idonea a identificare il credito ceduto), gli estratti conto originali, i documenti del rapporto bancario originario, e la prova che si tratti di un gestore o acquirente autorizzato ai sensi del D.Lgs. 116/2024 (per le cessioni successive al 14 agosto 2024). Per i debitori e i garanti, la giurisprudenza è un monito a impostare correttamente le proprie difese sin dal primo grado di giudizio, sollevando tutte le eccezioni in fatto e in diritto in modo tempestivo e specifico, poiché le omissioni e le genericità non possono essere sanate in Cassazione.

Il terzo profilo riguarda la verifica della prescrizione e dell'entità del credito: spesso i portafogli NPL includono posizioni risalenti nel tempo, in cui il calcolo degli interessi — compreso il rischio di anatocismo — può aver gonfiato artificialmente l'importo richiesto.

Infine, va considerato che un portafoglio può essere valutato in modo radicalmente diverso a seconda delle implicazioni fiscali, e la cornice normativa è articolata e spesso incerta, con conseguenti rischi di contenzioso che banche, servicer e fondi devono considerare fin dalla fase di strutturazione dell'operazione: questa incertezza si riflette anche sui prezzi di cessione, spesso molto inferiori al valore nominale del credito, il che apre margini reali per trattative stragiudiziali.

Il mercato degli NPL è destinato a restare dinamico e strutturalmente rilevante nel sistema creditizio italiano. Ma la circolazione dei crediti — per quanto efficiente sul piano finanziario — non può abbassare la guardia sui diritti fondamentali del debitore: il diritto a conoscere chi è il proprio creditore, il diritto a contestare la titolarità del credito, e il diritto a che chi agisce in giudizio dimostri ciò che afferma. Sono regole che la giurisprudenza continua a presidiare con crescente rigore, e che ogni debitore ceduto dovrebbe conoscere prima di rispondere — o di non rispondere — alla prima lettera di sollecito.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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