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Immaginate una paziente che nel 1975 riceve una trasfusione di plasma durante il parto. Per decenni non sa nulla. Solo nel 2007, acquisendo la sua cartella clinica, scopre di aver contratto il virus HCV. Nel frattempo ha vissuto anni di malattia, sofferenza, cicli di terapia, fino alla guarigione — con una fibrosi epatica residua come esito permanente. Alla fine ottiene l'indennizzo statale. Ma quando chiede anche il risarcimento al Ministero della Salute, si trova di fronte a una domanda tecnica che può valere decine — o centinaia — di migliaia di euro: l'indennizzo deve essere detratto dall'intero risarcimento o solo da una parte di esso?
Questa domanda, apparentemente procedurale, è in realtà il cuore giuridico della tutela delle vittime di sangue infetto e di danni da vaccino. E la risposta, oggi, non è più univoca.
Il doppio binario: indennizzo e risarcimento non si escludono
La legge 210/1992, all'articolo 1, prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta. La natura di questo istituto è solidaristica, non risarcitoria: lo Stato eroga l'indennizzo a prescindere da qualsiasi accertamento di colpa, come espressione del principio di solidarietà sociale sancito dagli artt. 2 e 32 della Costituzione.
Questo significa che il danneggiato può percorrere contemporaneamente due strade: chiedere l'indennizzo amministrativo al Ministero della Salute e, separatamente, agire in giudizio per il risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. I due rimedi sono distinti, quindi si possono far valere entrambi. Non si può tuttavia cumulare liberamente il risarcimento del danno con l'indennizzo, perché in questo rapporto opera la compensatio lucri cum damno.
Il principio della compensatio lucri cum damno impone che dal risarcimento totale vengano detratte le somme già ottenute a titolo indennitario, per evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato a carico dello stesso soggetto — il Ministero della Salute — che è tenuto a entrambe le prestazioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennizzo percepito per danni da emotrasfusione infetta deve sempre essere detratto dal risarcimento del danno, applicando il principio della compensatio lucri cum damno, e ha chiarito che tale principio è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in assenza di prove tempestive, per evitare un ingiusto arricchimento del danneggiato.
La Cassazione ha inoltre chiarito che dal risarcimento del danno devono essere detratte non solo le somme già percepite a titolo di indennizzo, ma anche quelle future, purché determinate o facilmente determinabili.
Fin qui, la regola generale. Ma la giurisprudenza più recente ha introdotto una distinzione che la modifica in modo sostanziale.
La svolta: il danno temporaneo resta fuori dalla compensatio
Una recente pronuncia di merito, ampiamente commentata dalla dottrina, ha affrontato con inusuale rigore analitico il problema del rapporto tra indennizzo ex lege 210/1992 e risarcimento, distinguendo nettamente tra due categorie di pregiudizio. La decisione si è concentrata sulla distinzione tra danno permanente e invalidità temporanea, stabilendo che l'indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 copre il primo ma non può essere detratto dal risarcimento liquidato per il secondo.
Il caso riguardava una paziente che aveva contratto il virus HCV a seguito di una trasfusione di plasma avvenuta nel 1975, e la scoperta della malattia e della sua origine era avvenuta solo decenni dopo, con l'acquisizione della cartella clinica nel 2007. Dopo anni di malattia, la paziente era guarita grazie a una terapia farmacologica innovativa, ma le era residuata una fibrosi epatica, quantificata dal CTU in un danno biologico permanente del 3%.
La Corte ha ritenuto che questo danno permanente fosse interamente coperto dall'indennizzo già percepito, applicando il principio della compensatio lucri cum damno. Diversa è stata la valutazione per il lungo periodo di malattia. Per quei molti anni di invalidità temporanea, la Corte ha riconosciuto una condizione caratterizzata da sofferenza fisica e psichica, astenia e stati depressivi, quantificando il danno in misura del 20% e liquidando un risarcimento complessivo di oltre 228.000 euro.
Il punto giuridicamente più rilevante è la decisione della Corte di non detrarre l'indennizzo dal risarcimento per il danno temporaneo: poiché le due attribuzioni patrimoniali coprono pregiudizi differenti, la loro eterogeneità impedisce l'applicazione della compensatio lucri cum damno, garantendo alla vittima un ristoro integrale per le sofferenze patite.
Questo orientamento è di rilievo sistematico: significa che la detrazione automatica dell'indennizzo dall'intero montante risarcitorio — prassi diffusa in molti giudizi di merito — è scorretta quando il risarcimento comprende anche voci di danno che l'indennizzo non copre strutturalmente, come l'invalidità temporanea.
Il nesso causale e la prova: la svolta delle Sezioni Unite
Parallelamente, sul versante probatorio, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un annoso contrasto riguardante il valore da attribuire, nel giudizio risarcitorio, al verbale positivo della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) che ha già riconosciuto il nesso causale ai fini dell'indennizzo. La Terza Sezione Civile aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sull'efficacia probatoria, nel giudizio avente ad oggetto l'azione di risarcimento, della valutazione espressa, quanto al nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia, dalla Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 210/1992.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che in caso di lesioni da emotrasfusione o vaccinazione, il verbale della Commissione medica non ha valore di confessione, mentre il riconoscimento del diritto integra prova presuntiva del nesso causale. La questione è stata definitivamente risolta con sentenza n. 19129/2023, pubblicata il 6 luglio 2023.
Ciò significa che il danneggiato che ha già ottenuto l'indennizzo può utilizzare il verbale CMO come prova presuntiva del nesso causale nel successivo giudizio risarcitorio, senza dover ripartire da zero nell'accertamento tecnico. La Cassazione ha chiarito che la motivazione è errata nella parte in cui qualifica come confessione il riconoscimento del diritto all'indennizzo; tuttavia, anche considerato come presunzione, tale riconoscimento è sufficiente a sorreggere la decisione, non avendo il Ministero fornito elementi tali da contrastarlo e avendo la CTU stessa concluso nel senso di un'elevata probabilità di ricorrenza del nesso eziologico.
La prescrizione: il rischio più sottovalutato
Un profilo che troppo spesso emerge quando è ormai tardi è quello della prescrizione dell'azione risarcitoria. Il punto critico è l'individuazione del momento da cui far decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria. La questione verteva sulla possibilità che il giudice, attraverso elementi presuntivi, potesse retrodatare il momento di decorrenza del termine prescrizionale all'effettiva conoscenza che il malato aveva avuto del rapporto causale tra la trasfusione e la malattia.
A norma degli artt. 2935 e 2947 c.c., il punto di partenza della prescrizione è il momento in cui l'emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell'infezione e della causalità con la trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi sufficienti che gli avrebbero consentito, usando l'ordinaria diligenza, di individuare il nesso causale.
La Suprema Corte ha richiamato un suo consolidato orientamento secondo cui la presentazione della domanda di indennizzo ex lege 210/1992 rappresenta il limite ultimo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, ma non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento antecedente l'avvenuta consapevolezza del nesso eziologico tra l'avvenuta trasfusione e la malattia, sulla base di un fatto adeguatamente motivato.
In pratica: il termine di prescrizione per il risarcimento non decorre dal giorno della trasfusione o della vaccinazione, ma dal momento in cui il paziente ha avuto — o avrebbe potuto avere con ordinaria diligenza — piena consapevolezza del nesso causale. Questo principio è decisivo in tutti quei casi, frequentissimi, in cui la patologia si manifesta anni o decenni dopo l'atto trasfusionale.
Cosa fare concretamente: una mappa dei rischi
Chi ritiene di aver subito un danno da emotrasfusione con sangue infetto o da vaccinazione si trova davanti a una filiera di adempimenti e scadenze che occorre governare con precisione. Il primo passo è la raccolta di tutta la documentazione sanitaria: cartella clinica, referti diagnostici, certificati di vaccinazione. Acquisire questi atti in forma ufficiale è il presupposto per qualsiasi azione.
Il secondo passaggio è la presentazione della domanda di indennizzo al Ministero della Salute ai sensi della legge 210/1992. I soggetti interessati al riconoscimento dell'indennizzo devono inoltrare la domanda al competente Ministero della Salute. Il procedimento prevede l'istruttoria davanti alla Commissione Medica Ospedaliera, che valuta il nesso causale e assegna la categoria di invalidità secondo la tabella allegata alla legge.
Il terzo passaggio — il più delicato — è la valutazione dell'opportunità e dei tempi dell'azione risarcitoria separata nei confronti del Ministero. Qui occorre prestare attenzione a tre errori pratici frequenti:
Errore n. 1 — Attendere la chiusura del procedimento indennitario prima di agire in giudizio: la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dalla consapevolezza del nesso causale, non dalla definizione del procedimento amministrativo. Chi aspetta troppo rischia di trovarsi con il diritto prescritto.
Errore n. 2 — Accettare la detrazione dell'indennizzo dall'intero risarcimento senza contestarla: come chiarito dalla giurisprudenza più recente, la compensatio opera solo tra pregiudizi omogenei. L'indennizzo ex lege 210/1992 copre strutturalmente il danno permanente, non l'invalidità temporanea; pretendere di scalarlo anche dal risarcimento del danno biologico temporaneo è giuridicamente errato e deve essere contestato.
Errore n. 3 — Sottovalutare la posizione degli eredi: chi subisce un danno da emotrasfusione non può cumulare liberamente gli indennizzi e il risarcimento del danno eventualmente richiesto in giudizio. Il divieto non opera però per il solo fatto che si abbia diritto a pretendere l'indennizzo, ma ne presuppone l'effettivo pagamento. Se il Ministero non prova l'effettivo versamento dell'indennizzo, la detrazione non è dovuta.
Un punto di vista che gli altri non segnalano
Esiste un profilo sistematico raramente messo a fuoco. La legge 210/1992 è nata — come ricordato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 307/1990 — per garantire che i danneggiati non si trovassero soli a sopportare le conseguenze di trattamenti sanitari resi nell'interesse collettivo. La finalità delle leggi 210/1992, 229/2005 e 244/2007 è quella di garantire un indennizzo, posto a carico dello Stato e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza di determinati trattamenti sanitari ai quali si siano sottoposti.
L'indennizzo è quindi una prestazione di solidarietà, non una transazione. Eppure, nella pratica giudiziaria, il Ministero della Salute utilizza sistematicamente il riconoscimento dell'indennizzo per ridurre al massimo il risarcimento civilistico, spesso applicando la compensatio lucri cum damno in modo estensivo, scalando cioè l'indennizzo anche da voci di danno che esso non copre. La giurisprudenza di merito più recente — correttamente — ha iniziato a resistere a questa lettura. Il rischio concreto è che i danneggiati che non contestano con precisione tecnica questa operazione finiscano per ricevere meno di quanto avrebbero diritto, a tutto vantaggio dell'Amministrazione convenuta.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila. In un contesto come questo, dove il danno si manifesta spesso decenni dopo il fatto e dove le regole sulla detrazione dell'indennizzo sono tuttora in evoluzione, la vigilanza non è solo un monito retorico. È la condizione materiale per non perdere diritti già maturati.
Il filosofo e giurista Luigi Ferrajoli ha scritto che i diritti fondamentali — e il diritto alla salute è il primo tra essi — "non sono mai garantiti automaticamente dalla loro proclamazione formale, ma richiedono istituzioni che li rendano effettivi." Nel contenzioso da sangue infetto e da vaccino, questa effettività dipende dalla capacità di costruire una strategia precisa: distinguere i pregiudizi, contestare le detrazioni indebite, non lasciar maturare la prescrizione, e usare il verbale CMO come leva probatoria nel giudizio risarcitorio. Diritti proclamati ma non esercitati correttamente rimangono, troppo spesso, solo sulla carta.
Redazione - Staff Studio Legale MP