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Crowdfunding: rischi legali per l'investitore - Studio Legale MP - Verona

Un piccolo imprenditore veronese investe quindicimila euro su una piattaforma che promette rendimenti da lending, scopre dopo sei mesi che il sito è stato oscurato dalla Consob, i gestori sono irreperibili e i fondi volatilizzati. Un professionista milanese acquista quote di una startup tramite un portale di equity crowdfunding: la campagna si conclude con successo, ma il Key Investment Information Sheet conteneva dati falsi sul fatturato della società emittente. Sono scenari già accaduti, non ipotesi teoriche, e rappresentano il lato oscuro di un mercato che in Italia cresce senza che la cultura del rischio legale cresca alla stessa velocità.

Il tema è urgente. Tra il 1° dicembre 2025 e il 14 marzo 2026 la Consob ha disposto l'oscuramento di 64 siti finanziari abusivi, tutti operanti senza autorizzazione nei confronti degli investitori italiani. Dal luglio 2019, quando questo potere è stato introdotto nel sistema di vigilanza italiano, la Consob ha raggiunto la quota di 1.599 siti oscurati. Il dato è eloquente: il fenomeno delle piattaforme abusive non è episodico, è strutturale, e l'oscuramento — per quanto tempestivo — arriva spesso quando il danno per l'investitore è già consumato.

Il quadro normativo: un sistema multilivello che tutela, ma anche complica

La disciplina applicabile alle piattaforme di crowdfunding per le imprese è oggi definita dal Regolamento (UE) 2020/1503 (c.d. Regolamento ECSP), attuato in Italia con il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 30. A tale intervento del legislatore comunitario ha fatto seguito il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 di attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503, che ha introdotto nel Testo Unico della Finanza una nuova definizione di "servizi di crowdfunding" al comma 5-novies dell'art. 1. In base a questa definizione, il servizio di crowdfunding consiste nell'abbinamento tra interessi di investitori e titolari di progetti tramite piattaforma, attraverso intermediazione nella concessione di prestiti oppure collocamento di valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding.

Sul piano della vigilanza, il sistema italiano prevede una divisione di competenze: la Consob è responsabile della trasparenza e correttezza nella gestione delle piattaforme, mentre la Banca d'Italia è titolare della vigilanza prudenziale e della valutazione dei rischi patrimoniali. Una ripartizione che in teoria garantisce una copertura a 360 gradi, ma che in pratica genera — come segnalato in dottrina — un rischio di sovrapposizione tra logiche regolamentari tradizionali e le peculiarità proprie del crowdfunding.

A partire dall'11 novembre 2023, possono operare in Italia solo i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati secondo la normativa europea, come stabilito nel Regolamento Consob n. 22720 del 1° giugno 2023, in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503. Questo significa che qualsiasi piattaforma priva di tale autorizzazione, o che operi oltre i confini dell'attività consentita, esercita abusivamente un'attività riservata e soggiace alle sanzioni previste dal TUF, tra cui l'ordine di cessazione e, in caso di raccolta di fondi non autorizzata, la responsabilità penale per abusivismo finanziario ex art. 166 TUF.

Quanto ai requisiti per l'autorizzazione, le piattaforme devono disporre di una struttura organizzativa adeguata con sistemi di controllo sui rischi e conflitti di interesse, di un capitale minimo obbligatorio di almeno 25.000 euro, di copertura assicurativa, di documentazione trasparente come il Key Investment Information Sheet (KIIS), di meccanismi di valutazione della clientela per distinguere tra investitori sofisticati e non, nonché di meccanismi di tutela tra cui il diritto di recesso, limiti di investimento e periodi di riflessione.

Una delle innovazioni più significative del Regolamento ECSP è l'introduzione del "passaporto europeo", che consente ai fornitori autorizzati di operare in tutta l'UE senza necessità di ulteriori licenze nazionali. Si tratta di uno strumento che favorisce la concorrenza e l'accesso al mercato dei capitali europeo, ma che al tempo stesso amplia il perimetro di rischio per l'investitore italiano: una piattaforma autorizzata in un altro Stato membro può operare in Italia notificandolo alla Consob, e la vigilanza effettiva rimane in capo all'autorità del Paese d'origine, con tutte le complicazioni pratiche che ne derivano in caso di contenzioso.

La delibera Consob 23656 e la nuova fase di accountability

Il 30 luglio 2025 la Consob ha adottato la delibera n. 23656, entrata in vigore il 29 settembre 2025, che ha introdotto obblighi di comunicazione strutturati e cadenzati a carico di tutti i fornitori autorizzati di servizi di crowdfunding. Con la delibera n. 23656 del 30 luglio 2025, efficace dal 29 settembre, le piattaforme devono comunicare periodicamente a Consob dati strutturati su offerte, investitori, KIIS e reclami, oltre alle modifiche rilevanti di autorizzazione.

Fra gli obblighi compaiono comunicazioni tempestive delle modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione — come statuto, organi, funzioni di controllo, avvio di operatività transfrontaliera — nonché l'invio di aggiornamenti su procedure chiave: criteri di selezione delle offerte e due diligence, gestione dei conflitti d'interesse, trattamento dei reclami, verifiche sugli investitori e rispetto dei limiti per i non sofisticati.

La delibera nasce da una consultazione pubblica avviata a gennaio 2025, durante la quale la Consob aveva già segnalato l'inadeguatezza dei flussi informativi ricevuti dalle piattaforme. La delibera è stata adottata dopo consultazione pubblica e in raccordo con Banca d'Italia, come previsto dal protocollo d'intesa del 19 giugno 2023.

Dal punto di vista dell'investitore, questo impianto ha una ricaduta pratica fondamentale: il KIIS — il documento che ogni piattaforma è obbligata a predisporre per ogni campagna — diventa ora oggetto di trasmissione diretta all'autorità di vigilanza e non solo di pubblicazione sul portale. Il che significa che eventuali inesattezze, omissioni o falsità contenute nel KIIS non restano confinate nel rapporto bilaterale tra piattaforma e investitore, ma diventano rilevabili dall'autorità di vigilanza nell'ambito della supervisione periodica.

La responsabilità del gestore per informazioni inesatte nel KIIS è un profilo che la giurisprudenza civile italiana non ha ancora affrontato in modo sistematico, ma che si presta ad essere inquadrato nell'alveo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e della responsabilità per prospetto, per analogia con quanto elaborato dalla giurisprudenza in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non deve però essere letto come un'esimente per chi non adempie agli obblighi informativi imposti dalla legge: l'onere di diligenza informativa grava primariamente sul gestore, non sull'investitore.

Quanto alla responsabilità penale per le piattaforme abusive, il caso più emblematico degli ultimi mesi riguarda il mondo delle piattaforme digitali di investimento in senso lato. Il 22 ottobre 2025 si è concluso, con una sentenza di condanna a cinque anni di reclusione per ciascuno degli imputati, il primo processo penale in Italia riguardante il mondo delle criptovalute, con i fondatori di The Rock Trading condannati per bancarotta fraudolenta e gestione illecita di criptoasset. Sebbene il caso non riguardi propriamente il crowdfunding regolamentato, esso fotografa in modo nitido le conseguenze giuridiche dell'esercizio abusivo di attività di raccolta e gestione di risorse finanziarie da parte della folla: la condanna penale per bancarotta fraudolenta, il fallimento della piattaforma, e la perdita integrale dei fondi per migliaia di utenti. Alla luce di quanto emerso, appare ora possibile per gli investitori valutare azioni in sede civile per il recupero delle somme perdute.

Sul piano dell'enforcement amministrativo, la Consob ha intensificato l'attività di contrasto all'abusivismo negli ultimi mesi. I provvedimenti di oscuramento si basano sull'articolo 36, comma 2-terdecies del Testo unico della finanza, la norma che consente all'autorità di ordinare ai provider internet italiani di bloccare l'accesso ai siti che offrono servizi di investimento illegalmente. Il dato fotografa la dimensione ormai strutturale del fenomeno delle piattaforme di investimento abusive, spesso gestite attraverso reti internazionali che aprono nuovi domini ogni volta che quelli precedenti vengono bloccati.

Sul fronte della vigilanza prudenziale, la Consob ha emanato la delibera 22720/2023 che adegua il proprio regolamento interno, prevedendo requisiti patrimoniali, procedure di customer due diligence e obblighi di trasparenza, e il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative e la revoca dell'autorizzazione.

Il mercato, nel frattempo, mostra segnali di consolidamento ma anche di ritardo italiano. Nel 2025 l'equity crowdfunding europeo ha registrato 280 milioni di euro raccolti, 354 campagne andate in porto, oltre 68.500 investitori coinvolti e una crescita del 12,2% sul 2024, un mercato che non è più una nicchia sperimentale ma un tassello strutturale della finanza per startup e PMI innovative. Il mercato dell'equity crowdfunding in Italia, tuttavia, ha vissuto un anno di rallentamento nei volumi e nel numero di campagne. Un paradosso: mentre la normativa si fa più stringente e il mercato europeo cresce, quello italiano stenta, anche per l'effetto di una compliance che le piattaforme minori faticano a sostenere.

Cosa deve fare concretamente un investitore che ritiene di aver subito un danno da una piattaforma di crowdfunding? Prima di tutto, verificare che il fornitore sia iscritto nel registro pubblico tenuto dalla Consob: è un controllo banale ma spesso omesso. Secondo, conservare tutta la documentazione della campagna, incluso il KIIS nella versione pubblicata al momento dell'investimento, poiché le piattaforme aggiornano i documenti senza sempre garantire l'accessibilità delle versioni storiche. Terzo, in caso di anomalie o sospetti, presentare un esposto alla Consob: gli investitori che si imbattono in un sito sospetto possono presentare un esposto direttamente alla Consob. Quarto, valutare l'azione risarcitoria nei confronti del gestore — sia in via contrattuale per violazione degli obblighi informativi, sia in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c. quando il danno derivi da comportamenti dolosi o gravemente colposi — senza dimenticare che, nel caso di piattaforme autorizzate in altri Stati UE, la competenza giurisdizionale e la legge applicabile vanno accertate con cura, spesso attraverso i criteri del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis).

Vale la pena ricordare che le piattaforme di donation e reward crowdfunding restano fuori dall'ambito del Regolamento ECSP: le disposizioni del Regolamento ECSP non si applicano alle piattaforme di donation e reward crowdfunding, né ai prestiti tra privati. Ciò significa che chi raccoglie fondi per un progetto creativo o solidale tramite portali come Kickstarter o Indiegogo opera in un vuoto normativo parziale: nessun obbligo di autorizzazione Consob, nessun KIIS, nessun diritto di recesso codificato. Le tutele per chi finanzia queste campagne restano affidate al diritto comune dei contratti e, quando applicabile, alla disciplina consumeristica, con un grado di protezione sensibilmente inferiore.

Scriveva Rodolfo Jhering nel suo La lotta per il diritto che "il diritto non è un pensiero ma una forza vivente". Nel diritto del crowdfunding, questa forza si manifesta nella tensione irrisolta tra l'esigenza di aprire il mercato dei capitali ai piccoli imprenditori e l'imperativo di tutelare i risparmiatori che vi accedono. Un equilibrio che la normativa europea ha cercato di costruire con rigore, ma che nella prassi applicativa italiana mostra ancora crepe significative: piattaforme abusive proliferanti, enforcement tardivo, investitori privi di strumenti di tutela collettiva efficaci. La prossima sfida non è scrivere nuove regole, ma far funzionare quelle che già esistono.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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