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Immaginate di aver acquistato un portafoglio NPL composto, in buona parte, da crediti ipotecari su immobili residenziali. Sulla carta, siete creditori privilegiati: la garanzia reale vi tutela, la gerarchia delle prelazioni vi pone davanti ai creditori senza garanzie. Poi il debitore accede al concordato preventivo in continuità aziendale. Il valore di realizzo dell'immobile si rivela inferiore al credito. Quella parte di credito non coperta dalla garanzia — quella che avrebbe dovuto tenervi al sicuro — scende di rango. Diventa chirografaria. E improvvisamente vi trovate in coda, accanto ai fornitori non garantiti, alle utilities, agli istituti di credito in scoperto di conto. Questo è il degrado del privilegio, e capire come funziona, quando si verifica e come difendersi è oggi una delle competenze più critiche per chi opera nel settore NPL.
La distinzione tra credito privilegiato e credito chirografario origina dal Codice civile: i crediti privilegiati sono assistiti da una causa di prelazione — pegno, ipoteca, o privilegio generale o speciale — che ne garantisce la soddisfazione prioritaria rispetto ai creditori privi di garanzia. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi ha saputo munirsi delle garanzie necessarie prima che la crisi del debitore si manifestasse. Il privilegio, però, non è assoluto: è sempre ancorato al valore dei beni su cui insiste, e quando quel valore non è sufficiente a soddisfare l'intero credito, la parte eccedente perde la sua natura privilegiata e concorre, come credito chirografario residuo, nella massa concorsuale generale.
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 1° settembre 2022) ha confermato questa impostazione senza stravolgere il sistema delle prelazioni ereditato dal Codice civile e dalla Legge Fallimentare. Il CCII ha unificato e riformato le norme concorsuali, ma non ha stravolta il sistema dei privilegi previsto dal Codice civile, ribadendo la gerarchia tradizionale con conferma della priorità dei crediti prededucibili e privilegiati. In particolare, l'art. 153 CCII riprende la disciplina della legge fallimentare stabilendo che i creditori con ipoteca, pegno o privilegio esigono il ricavato del bene gravato come prelazione, e partecipano alla distribuzione dei residui solo se il credito non viene integralmente soddisfatto.
Il nodo del degrado: quando il privilegio svanisce nell'incapienza
Il vero terreno di contesa nelle procedure concorsuali riguarda il trattamento del credito privilegiato che, per incapienza del patrimonio del debitore, non riesce a trovare capienza nel valore di liquidazione del bene vincolato. Questo credito — definito "privilegiato degradato" — si colloca in una zona grigia: formalmente nasce con una causa di prelazione, ma nella distribuzione pratica del valore concorsuale viene trattato come chirografario. La domanda che ha impegnato i tribunali negli ultimi mesi è se questo degrado produca una equiparazione piena al credito chirografario "ab origine" — quello cioè che non ha mai avuto alcuna garanzia — o se la prelazione originaria mantenga una residua rilevanza anche nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione.
La risposta è arrivata con chiarezza dalla giurisprudenza di merito più recente. Deve essere omologata la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale il cui piano preveda la distribuzione del valore eccedente in percentuali più alte per i creditori privilegiati degradati a chirografo per incapienza rispetto ai chirografari ab origine, in quanto i primi godono di un privilegio attenuato e non sono quindi equiparabili ai secondi. Questo principio, affermato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 24 marzo 2025 (nel procedimento n. 3572/2024), ha chiarito definitivamente che la degradazione al chirografo non cancella la natura originaria del credito. Come rileva il provvedimento, «i creditori privilegiati falcidiati e degradati a chirografo devono essere collocati in una posizione preferenziale rispetto ai chirografari ab origine»; la degradazione non può trasformarsi in un appiattimento della gerarchia concorsuale, pena lo svuotamento della disciplina.
Il tema è stato confermato anche dal Tribunale di Brescia con il provvedimento del 30 dicembre 2025, che ha offerto l'occasione per precisare un nodo molto frequente nella prassi. Il caso ha offerto l'occasione per chiarire un nodo che nella prassi genera spesso incertezze: il trattamento delle classi composte da crediti privilegiati degradati rispetto ai crediti chirografari ab origine, quando concorrono alla distribuzione del valore eccedente. Il Tribunale ha rilevato che tutte le classi di creditori votanti partecipavano alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione: le classi composte da crediti originariamente privilegiati, poi degradati a chirografo per incapienza, e le classi composte da creditori chirografari ab origine erano collocate sul medesimo rango. Il provvedimento ha così confermato la necessità di distinguere le due categorie anche in sede di distribuzione del valore concordatario eccedente.
Sul versante della Cassazione, la Corte, con ordinanza del 20 gennaio 2026, n. 1165 (Sez. I), è intervenuta in tema di riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. nel passivo concorsuale, affermando che l'associazione tra professionisti può essere ammessa al passivo del fallimento del cliente con il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c. solo quando il credito al compenso professionale sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, e le somme maturate siano destinate a retribuire direttamente il professionista che ha eseguito la prestazione lavorativa. La pronuncia interessa direttamente il mercato NPL perché le modalità di insinuazione al passivo — e la corretta qualificazione del credito come privilegiato o chirografario — incidono in modo diretto sul tasso di recupero effettivo del cessionario.
Ancora più rilevante per i cessionari di portafogli NPL è la Corte di Cassazione, Sez. I, ord. n. 9852 del 16 aprile 2026, che ha affrontato un caso di opposizione allo stato passivo presentata da una società di cartolarizzazione di crediti. La vicenda trae origine dall'opposizione allo stato passivo presentata da una società di cartolarizzazione nei confronti di un fallimento: il Tribunale aveva ammesso il credito in via chirografaria nella misura ridotta prevista dal precedente concordato preventivo omologato, sul principio secondo cui, in caso di fallimento dichiarato successivamente all'omologazione di un concordato preventivo, il credito deve essere ammesso nella misura falcidiata se il termine per richiedere la risoluzione del concordato stesso è già scaduto. La pronuncia è di grande rilievo pratico: chi acquista crediti NPL già falcidiati in un concordato precedente deve fare attenzione al fatto che la misura di ammissione al passivo del fallimento successivo sarà quella ridotta — non quella originaria — qualora il termine per la risoluzione del concordato sia decorso.
Le implicazioni pratiche per la gestione del portafoglio NPL
Per chi opera nella gestione di crediti deteriorati, queste indicazioni giurisprudenziali si traducono in una serie di regole operative concrete. La prima: la due diligence giuridica su un portafoglio NPL non può limitarsi a distinguere tra crediti "secured" e "unsecured" in base alla presenza formale di una garanzia. È necessario valutare se la garanzia è capiente rispetto all'esposizione complessiva, tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura e del valore attuale di mercato del bene vincolato. Un credito ipotecario su un immobile il cui valore sia sceso al di sotto del capitale residuo è, nei fatti, solo parzialmente privilegiato: la quota eccedente concorrerà come chirografaria.
La seconda regola riguarda il momento della cessione. La Cassazione, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 ha chiarito che la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c., la graduazione delle prelazioni e le regole di trattamento dei creditori; se la proposta parifica nel trattamento i creditori privilegiati e chirografari senza base normativa, può essere dichiarata inammissibile, e il giudice può rilevare il vizio anche d'ufficio e già in fase iniziale. Questo significa che, qualora il servicer o il cessionario NPL intenda aderire a una proposta concordataria che tratta alla pari crediti di rango diverso, dovrà valutare attentamente se vi sia una base normativa che giustifichi tale parificazione — altrimenti rischia di vedere dichiarata inammissibile la proposta prima ancora che la procedura entri nel vivo.
La terza regola riguarda il diritto di voto nelle procedure concorsuali. Il creditore privilegiato degradato al chirografo ha diritto di voto sulla proposta concordataria, ma la sua classe deve essere distinta da quella dei chirografari ab origine. Il rispetto dell'ordine delle prelazioni rimane imprescindibile nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, salvo impiego di risorse esterne: solo queste ultime consentono di derogare alla graduazione legale. Un cessionario di NPL che non comprenda questa distinzione rischia di approvare una proposta concordataria che sacrifica ingiustificatamente il proprio rango concorsuale, senza che vi sia la tutela della relative priority rule.
La quarta regola tocca infine la corretta qualificazione del credito nel momento dell'acquisto del portafoglio. Come emerge dalle risultanze istruttorie di casi recenti, nelle cessioni in blocco di NPL, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale descrive i crediti ceduti come "crediti derivanti da contratto di finanziamento, ipotecari e chirografari, classificati a sofferenza", ma la descrizione per macro-categorie non consente sempre l'individuazione certa del credito specifico, ed i giudici hanno rilevato che la pubblicazione dell'avviso non può avere valore indiziario dell'esistenza del contratto di cessione qualora avvenuta su iniziativa esclusiva della cessionaria.
Il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli ha scritto che la garanzia dei diritti soggettivi richiede, prima ancora di norme sostanziali, tecniche processuali capaci di renderli effettivi. Questo vale, in modo molto concreto, anche nel diritto concorsuale e nel mercato NPL: la prelazione scritta nel contratto di finanziamento o nell'ipoteca iscritta nei registri immobiliari diventa effettiva solo se il creditore — o il suo cessionario — sa come azionarla nel contesto della procedura concorsuale, nei tempi giusti e con le corrette deduzioni istruttorie.
Il panorama giurisprudenziale di questi ultimi mesi mostra un dato incoraggiante: i tribunali, investiti della complessità del Codice della Crisi, stanno costruendo orientamenti via via più precisi intorno alla graduazione dei crediti e al trattamento del privilegio nelle procedure in continuità. La distinzione tra privilegiato degradato e chirografario ab origine non è più una questione di dottrina: è una linea di confine con effetti economici diretti sulla distribuzione del valore concorsuale. Conoscerla, e saperla difendere nelle sedi opportune, è oggi parte integrante di una gestione consapevole del portafoglio NPL.
Redazione - Staff Studio Legale MP