Come deve essere redatto il contratto di cessione del credito cartolarizzato nel 2025? Scopri gli elementi essenziali richiesti, gli errori da evitare e le novità normative introdotte dal Decreto-Legge 39/2024.
Nel 2025, la cartolarizzazione dei crediti si conferma una delle leve principali per la gestione del rischio e il reperimento di liquidità da parte di soggetti finanziari e istituzionali. Tuttavia, le continue modifiche normative – in particolare il Decreto-Legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 – impongono una revisione attenta della documentazione contrattuale e delle strategie operative, soprattutto in tema di crediti fiscali.
Ai sensi dell’art. 1260 c.c., il credito può essere ceduto salvo che abbia carattere strettamente personale o che la cessione sia espressamente vietata. Tuttavia, per essere opponibile al debitore e ai terzi, la cessione deve essere notificata o accettata dal debitore (art. 1264 c.c.), oppure pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge 130/1999 in caso di cartolarizzazione.
Esempio pratico:
Una banca cede un portafoglio di crediti deteriorati a una SPV (società veicolo). Per garantire la piena opponibilità, la cessione viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e trascritta nei registri delle garanzie. In caso contrario, il debitore potrebbe eccepire il pagamento al cedente originario.
Il contratto di cessione deve contenere il codice NDG (Numero di Gruppo del debitore) e il codice rapporto per ogni posizione ceduta. Questi dati, pur non espressamente previsti dalla legge, sono richiesti dalla prassi bancaria e dalla giurisprudenza per assicurare la tracciabilità del credito.
Esempio pratico:
Nel 2023, una SPV ha acquistato un portafoglio da un istituto finanziario, ma l’atto non riportava i codici NDG. A seguito di opposizione del debitore, il tribunale ha dichiarato la cessione inefficace verso terzi per indeterminatezza dell’oggetto. La sentenza ha citato la necessità di individuare “con precisione atomica” il credito oggetto di cessione (Trib. Milano, sent. n. 2183/2023).
Nel modello pro-soluto, il rischio di inadempimento si trasferisce integralmente alla SPV. La legge non impone una forma vincolata, ma la giurisprudenza e l’Agenzia delle Entrate richiedono l’esplicitazione del regime per le corrette ricadute fiscali e contabili.
Esempio pratico:
Una compagnia assicurativa ha ceduto crediti leasing a una SPV pro-soluto nel 2024. In mancanza della clausola specifica nel contratto, l’Agenzia delle Entrate – in sede di verifica – ha riqualificato l’operazione come pro-solvendo, imponendo un accantonamento patrimoniale in bilancio e rettifiche fiscali. Ciò è stato ribadito nella circolare n. 13/E del 2 maggio 2024.
Dopo la cessione, la SPV emette titoli obbligazionari ex art. 1 della Legge 130/1999, i cui flussi derivano dal recupero dei crediti. I titoli devono rispettare gli standard di trasparenza e informativa previsti dal Regolamento UE 2017/2402 (Securitisation Regulation), aggiornato nel 2024.
Esempio pratico:
Un fondo pensione ha acquistato titoli emessi da una SPV che cartolarizzava mutui retail. In mancanza del prospetto informativo aggiornato, l’operazione è stata impugnata da parte degli investitori. L’ESMA, nel richiamo n. 14/2024, ha ribadito l’obbligo di disclosure completa su rischi, rating e garanzie sottostanti.
La cessione dei crediti nel contesto di cartolarizzazione continua a godere dell’imposta di registro in misura fissa (€200), come previsto dalla Tariffa, parte I, art. 9 della DPR 131/1986, e confermato nella circolare n. 22/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, l’art. 1 del D.L. 39/2024 ha introdotto importanti limiti alla cedibilità dei crediti fiscali, soprattutto quelli maturati da bonus edilizi ante 30 marzo 2024.
Esempio pratico:
Un istituto ha ceduto a una SPV crediti fiscali da Superbonus senza la presenza delle relative fatture elettroniche. L’Agenzia ha disconosciuto la cessione per violazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 39/2024, che richiede documentazione digitale tracciabile. Il credito è stato annullato in sede di controllo ex provvedimento n. 123456/2024.
L’art. 4-bis del D.L. 39/2024, introdotto in sede di conversione, vieta a banche, finanziarie e compagnie assicurative di compensare i crediti fiscali acquistati tramite cartolarizzazione con imposte proprie. L’utilizzo è limitato alla cessione o al rimborso, previa accettazione dell’Agenzia.
Esempio pratico:
Una compagnia ha tentato di compensare crediti da Sismabonus 2023 con l’F24 trimestrale. L’Agenzia ha respinto l’operazione ai sensi dell’art. 4-bis, generando un accertamento con sanzione del 30%. Il caso ha creato allarme tra gli operatori, spingendo l’ABI a chiedere chiarimenti in merito tramite interpello (n. 458/2024).
Tra le criticità più comuni si riscontrano:
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.