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Conto corrente pignorato: tutele su stipendio e pensione - Studio Legale MP - Verona

Un lavoratore dipendente si ritrova con il conto corrente completamente bloccato il giorno dopo l'accredito dello stipendio. La banca, ricevuta la notifica del pignoramento, ha congelato ogni operazione. Eppure la legge gli garantisce una soglia intoccabile. Un pensionato, allo stesso modo, non riesce a prelevare neanche la quota necessaria al sostentamento quotidiano. Questi non sono casi limite: sono situazioni frequenti, generate da un equivoco di fondo che vale la pena chiarire con precisione.

Il punto di partenza è il principio romano del vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi agisce, non chi attende passivamente. La tutela del debitore esiste, ma va conosciuta e fatta valere. Come osservava Stefano Rodotà, il diritto all'esistenza dignitosa è il fondamento ultimo di ogni limitazione ai poteri esecutivi del creditore, perché senza quel nucleo irriducibile la giustizia civile si trasforma in strumento di espropriazione della persona, non solo del patrimonio.

Il doppio binario dell'art. 545 c.p.c.: fonte vs. conto corrente

Il sistema italiano di tutela distingue radicalmente due situazioni. La prima riguarda il pignoramento alla fonte: quando il creditore aggredisce direttamente lo stipendio presso il datore di lavoro o la pensione presso l'INPS, operano le percentuali classiche (un quinto, un quarto, un terzo a seconda della natura del credito, con il limite assoluto di un quinto per i crediti ordinari). La seconda situazione, più delicata e più spesso trattata in modo errato, riguarda le somme che hanno già transitato sul conto corrente.

Con il D.L. 83/2015 il legislatore ha introdotto una franchigia specifica: le somme già presenti sul conto al momento della notifica del pignoramento sono aggredibili solo per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale. Non si tratta di un beneficio discrezionale, ma di una norma imperativa inscritta nell'art. 545, comma 8, c.p.c. Con l'adeguamento dell'assegno sociale a € 546,24 per il 2026, la soglia di impignorabilità sulle somme già presenti sul conto è salita a € 1.638,72.

Per le pensioni accreditate, la tutela si stratifica ulteriormente. Per i trattamenti previdenziali, l'art. 545, comma 7, c.p.c., come modificato dal D.L. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis), dichiara impignorabile la quota pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; sotto quella soglia la pensione è intoccabile, salvo crediti alimentari. A partire dal 1° gennaio 2026, grazie alla rivalutazione ISTAT, il "minimo vitale" si consolida oltre la soglia dei 1.000 euro: la legge prevede che non possa essere pignorata una somma pari al doppio dell'assegno sociale, e per il 2026 la soglia di protezione del pensionato si attesta intorno a € 1.083.

Un profilo particolarmente rilevante riguarda le somme già sul conto miste, cioè formate dall'accumulo di più mensilità o da fonti diverse. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, con la sentenza n. 47677/2022, ha chiarito che i limiti di impignorabilità delle pensioni non sono pregiudicati dall'effettiva data di accredito delle somme sul conto corrente: il minimo vitale va sempre garantito, sia che la pensione venga pignorata prima di essere accreditata, sia che l'atto colpisca somme già versate in banca.

Gli errori delle banche e i rimedi processuali

Il nodo pratico più critico riguarda il comportamento degli istituti di credito. Ignorare i limiti di impignorabilità può portare a errori gravi: l'istituto bancario potrebbe bloccare anche somme che non dovrebbero essere toccate, oppure il debitore potrebbe rassegnarsi senza utilizzare strumenti di difesa efficaci. Quando la banca riceve la notifica del pignoramento, deve bloccare il conto solo per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale, inviare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. al creditore entro 10 giorni e identificare gli accrediti tracciabili provenienti dal datore di lavoro o dall'INPS; alcune banche, sbagliando, bloccano interamente i conti anche quando il saldo è inferiore alla soglia protetta, e in questi casi è fondamentale contestare immediatamente il blocco illegittimo.

Un caso emblematico è stato affrontato di recente in sede giudiziaria. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 188 del 19 gennaio 2026, si è pronunciato su un'opposizione all'esecuzione promossa avverso un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, nel quale il debitore contestava la legittimità del pignoramento, eccependo l'impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, nonché la pignorabilità limitata a un decimo dello stipendio. Il giudice ha ribadito il principio dell'assoluta impignorabilità della pensione di invalidità, inquadrandola tra i sussidi assistenziali previsti dall'art. 545, comma 2, c.p.c., senza ammettere eccezioni neppure in caso di accredito su conto corrente bancario; accolto parzialmente l'opposizione, ha dichiarato la nullità del pignoramento per la parte relativa alle somme accreditate a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, disponendo che fosse pignorabile solo la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale.

Sul fronte esattoriale, il quadro si arricchisce di un ulteriore elemento difensivo. La Cassazione, con la sentenza n. 28513/2025, ha dichiarato inefficace un pignoramento per mancato deposito delle copie conformi nei termini di legge; il termine è di 20 giorni dalla notifica ed è perentorio. Sul piano formale, quindi, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. resta uno strumento tutt'altro che residuale: un atto notificato senza il rispetto delle formalità prescritte è inefficace, e questa inefficacia può essere fatta valere entro 20 giorni dall'atto stesso o dalla conoscenza del vizio.

Un aspetto spesso trascurato riguarda l'interazione tra il pignoramento ordinario (creditore privato, banca, fornitore) e quello esattoriale (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Le somme provenienti da stipendio o pensione già presenti sul conto al momento del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale, in entrambi i regimi. Ma nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, gli accrediti successivi alla notifica, compresi quelli pervenuti nei 60 giorni successivi, ricadono in un regime diverso: le percentuali dell'art. 72-ter si applicano su ogni singolo emolumento in entrata. L'ultimo emolumento accreditato è sempre protetto nel pignoramento esattoriale ex art. 72-ter, comma 2-bis.

Cosa fare in concreto? In primo luogo, è essenziale verificare immediatamente che la banca abbia applicato le soglie corrette: richiedere la comunicazione scritta dell'importo bloccato e a quale titolo. In secondo luogo, in caso di pensione di invalidità, indennità di accompagnamento o assegno assistenziale, si tratta di somme assolutamente impignorabili ai sensi dell'art. 545, comma 2, c.p.c., indipendentemente dal saldo del conto: il fatto che siano transitate sul conto corrente non le converte in somme ordinarie. In terzo luogo, se la banca ha bloccato importi inferiori alle soglie protette, il debitore può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che può essere presentata anche prima dell'udienza di assegnazione, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del pignoramento. I termini sono perentori: l'opposizione va depositata prima che il giudice pronunci l'ordinanza di assegnazione delle somme.

Molte banche, per prudenza, congelano l'intera operatività del conto finché non ricevono indicazioni dal giudice; questa è la parte più delicata e quella in cui si concentra la maggior parte degli errori, sia delle banche sia dei creditori. Non è una scelta lecita: il correntista ha diritto di continuare a operare sul conto per la quota libera, e la banca che non la sblocca tempestivamente espone sé stessa a responsabilità per inadempimento contrattuale.

Il quadro normativo, pur evoluto rispetto al passato, lascia ancora aperti margini di incertezza applicativa. La distinzione tra accrediti anteriori e accrediti successivi al pignoramento, così come la soglia del triplo dell'assegno sociale per le somme già presenti sul conto, costituiscono ormai un assetto consolidato della normativa vigente; lo stesso vale per i limiti applicabili a stipendi e pensioni accreditati dopo il pignoramento, che continuano a seguire le percentuali previste dalla legge. L'aggiornamento annuale degli importi dell'assegno sociale, che incide in concreto sulle soglie di impignorabilità, e l'attenzione mediatica su singoli interventi settoriali creano spesso la percezione di riforme generali che in realtà non modificano la struttura di base della disciplina.

La vera difficoltà non è normativa ma applicativa: le soglie esistono, la giurisprudenza le tutela con crescente rigore, ma solo chi le conosce e le fa valere nei termini giusti può proteggere il proprio reddito da un'esecuzione che altrimenti si abbatte indiscriminatamente sull'unica disponibilità liquida del debitore.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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