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CTU medico legale sfavorevole: come contestarla - Studio Legale MP - Verona

Il fascicolo arriva sul tavolo dello studio: una CTU medico-legale disposta dal giudice in un giudizio risarcitorio, appena depositata. Il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto un danno biologico permanente del 6%, mentre il medico legale di parte aveva stimato una percentuale ben superiore. La differenza, con la Tabella Unica Nazionale entrata in vigore nel marzo 2025, non è di poco conto: tra il 6 e il 10% di invalidità permanente il salto risarcitorio è tutt'altro che simbolico. La domanda che ogni persona danneggiata dovrebbe porre al proprio legale è dunque questa: quella perizia può essere contestata? E, se sì, in che modo e con quali chances concrete?

La risposta richiede una distinzione preliminare che la maggior parte dei commenti su questo tema trascura. Non esiste una sola categoria di "contestazione alla CTU": esistono due regimi giuridici profondamente diversi, con tempi e conseguenze processuali radicalmente differenti.

Vizi procedurali e vizi di contenuto: una distinzione che decide il processo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022, poi ribadita con la decisione n. 3086/2022, hanno tracciato una linea netta. I cosiddetti vizi d'attività processuale della CTU — mancata comunicazione ai consulenti di parte, acquisizione di documenti senza contraddittorio, omessa risposta alle osservazioni scritte — sono nullità relative ai sensi dell'art. 157 c.p.c. e devono essere sollevate nella prima difesa utile dopo il deposito della relazione. Chi non le eccepisce tempestivamente perde ogni possibilità di farle valere: queste nullità, una volta passato il momento preclusivo, travolgono l'elaborato solo se sollevate con prontezza.

Ben diverso è il regime dei vizi di contenuto, cioè le contestazioni che attengono alle valutazioni scientifiche, alla metodologia medico-legale adottata, alla quantificazione percentuale del danno, all'interpretazione del nesso causale. Su questi aspetti le Sezioni Unite hanno stabilito che le contestazioni possono essere presentate anche nella comparsa conclusionale, o addirittura in appello, a patto che non introducano nuovi fatti o prove, ma si limitino a criticare le valutazioni del CTU. Questo apre un margine di manovra significativo, ma non illimitato.

Il meccanismo concreto è il seguente: il CTU, prima di depositare la relazione definitiva, è tenuto a trasmettere alle parti una bozza. In quella fase il consulente tecnico di parte (CTP) nominato dal danneggiato ha l'opportunità di depositare osservazioni scritte. L'importanza strategica di questo passaggio è decisiva: il CTU è tenuto a rispondere specificamente alle osservazioni dei CTP, e la mancata risposta determina un vizio di motivazione della sentenza che recepisca la CTU, con violazione del diritto di difesa. Se il giudice poi adotta la CTU senza motivare perché ha disatteso le critiche documentate del CTP di parte, la sentenza è impugnabile.

Non basta però generica contestazione. I motivi di contestazione alla CTU devono essere specifici e idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico. Una critica generica al risultato peritale, priva di base scientifica autonoma, non sortisce alcun effetto. Il CTP deve fornire un'analisi tecnica alternativa, motivata, fondata su letteratura medico-legale e linee guida di settore. È in questo snodo che il contributo del medico legale di parte diventa non accessorio, ma centrale.

La Legge Gelli-Bianco e la collegialità obbligatoria: un vizio che annulla la sentenza

Nei procedimenti di responsabilità sanitaria instaurati dopo il 1° aprile 2017 si innesta un ulteriore strumento di contestazione, spesso sottoutilizzato dalla difesa del danneggiato. L'art. 15 della Legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco) impone che l'autorità giudiziaria affidi la consulenza tecnica e la perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza n. 15594 dell'11 giugno 2025 ha chiarito definitivamente che la violazione di questa regola determina nullità della sentenza fondata su CTU non collegiale, secondo il principio tempus regit actum: la collegialità è inderogabile per i procedimenti instaurati dopo l'aprile 2017, non per quelli pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.

Questo significa che, in un giudizio per responsabilità medica radicato dopo quella data, se il giudice ha affidato la consulenza tecnica a un solo medico legale senza il coinvolgimento dello specialista di disciplina, l'elaborato è radicalmente viziato e la sentenza che si fonda su di esso è nulla. La violazione di questo obbligo di collegialità determina la nullità della CTU stessa e, di conseguenza, della sentenza che si fonda su di essa: si tratta di una garanzia che assicura che l'accertamento tecnico sia il più possibile accurato, completo e imparziale.

Sul versante del quantum risarcitorio, la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza n. 12609 del 5 maggio 2026 ha ribadito che la corte territoriale, nel rideterminare il risarcimento, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni per cui si discosta dalla ricostruzione peritale: la motivazione apparente sul punto è censurabile in Cassazione. Se il giudice si discosta dalle motivazioni del CTU, la sentenza diviene impugnabile per vizio di motivazione, salvo che il giudice ricostruisca dettagliatamente, in sentenza, le ragioni che hanno giustificato tale discostamento.

Il quadro si arricchisce di un dato normativo cruciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il D.M. 10 dicembre 2025 ha aggiornato gli importi risarcitori per lesioni di non lieve entità in ambito sanitario e da circolazione stradale, rendendo ancora più rilevante la corretta quantificazione percentuale del danno biologico. Con la sentenza n. 8630 del 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Tabella Unica Nazionale deve essere considerata il parametro di riferimento principale per la liquidazione del danno non patrimoniale, superando le precedenti differenze tra i tribunali. Un punto percentuale in più o in meno, dunque, si traduce oggi in una differenza risarcitoria calcolabile con precisione su scala nazionale.

Un profilo spesso trascurato riguarda il nesso causale nei danni a genesi mista, dove concorrono condotte umane e cause naturali preesistenti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 316 del 7 gennaio 2026, Sez. III Civile, ha ribadito che il danno biologico cosiddetto differenziale va calcolato sottraendo dalla percentuale complessiva accertata dal CTU la quota non imputabile alla condotta del responsabile, con una metodologia progressiva e non lineare che impone al CTU una motivazione particolarmente rigorosa. La CTU che non affronta questo profilo in modo analitico è contestabile proprio su questo punto.

Sul piano pratico, il danneggiato che riceve una CTU sfavorevole deve verificare immediatamente: se la perizia è stata eseguita da un unico professionista in un giudizio di responsabilità sanitaria post-2017 (vizio di collegialità); se il CTU ha risposto o meno alle osservazioni scritte del medico legale di parte (vizio di motivazione della sentenza); se la valutazione percentuale è fondata su barème esplicitato e aggiornato alle linee guida SIMLA 2025 o risulta priva di motivazione metodologica. In ciascuno di questi casi esiste uno strumento di contestazione tecnico e processuale specifico, non riducibile a una generica critica al risultato.

Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto è un sistema di regole che non vale perché è giusto, ma è giusto solo se applicato. Nel contenzioso risarcitorio medico-legale, questa osservazione assume un significato puntualissimo: la qualità del risultato dipende dalla qualità con cui si presidiano le regole processuali che governano la prova tecnica. Una contestazione tardiva vale zero. Una contestazione specifica, tempestiva, metodologicamente fondata, può capovolgere l'esito di un giudizio.

Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non è mai stato tanto letterale quanto nella gestione della CTU medico-legale: chi aspetta passivamente l'esito della consulenza, senza un CTP attivo e una strategia di contestazione preparata fin dalla bozza, rinuncia in anticipo agli strumenti più efficaci che l'ordinamento mette a disposizione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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