Domande fuori bando, errori formali nell’iscrizione, titoli non dichiarati: la giurisprudenza recente in materia di concorsi pubblici mostra una tendenza a privilegiare la sostanza e la parità di trattamento, tutelando i candidati meritevoli di fronte a irregolarità e rigidità formalistiche.
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? – si chiedeva Dante Alighieri. Nei concorsi pubblici, le regole del bando (la lex specialis della procedura) dovrebbero essere rispettate da tutti, Pubblica Amministrazione in primis, per garantire trasparenza e parità di trattamento. Eppure, non di rado accade che un candidato venga escluso per motivi apparentemente formali o per irregolarità commesse dall’amministrazione stessa. In questi casi, fare ricorso al giudice amministrativo (TAR e, in appello, Consiglio di Stato) può rivelarsi l’unica via per ristabilire la giustizia del concorso. Esaminiamo alcune pronunce recenti che costituiscono importanti precedenti a tutela dei partecipanti, indicando quando è possibile il ricorso e con quali risultati.
Una delle situazioni più frequenti in cui il ricorso al TAR può avere successo riguarda la presenza di quesiti “fuori programma” nelle prove d’esame di un concorso. Il bando elenca le materie oggetto della prova: qualsiasi domanda che esuli da tale elenco viola la lex specialis del concorso, falsando la par condicio tra i candidati. Su questo punto la giurisprudenza è ferma: “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali… le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, sent. 13 febbraio 2024, n. 2960). In quel caso un candidato ai Vigili del Fuoco era stato escluso per non aver raggiunto la soglia minima a causa di due domande non pertinenti alle materie indicate dal bando. Il TAR ha accolto il ricorso annullando l’esclusione, sancendo che “la presenza nel questionario di quesiti estranei alle materie indicate nel bando […] rende illegittimo l’ostacolo frapposto rispetto all’accesso alle prove concorsuali”. Ciò significa che se alcune domande non rispettano il programma ufficiale, il test è viziato e il candidato deve essere riammesso anche in soprannumero. In sostanza, l’amministrazione non può deviare dal bando: ad impossibilia nemo tenetur, nessuno può essere obbligato a rispondere a quesiti impossibili perché estranei alla lex concorsuale.
Un altro terreno fertile per i ricorsi riguarda le esclusioni per vizi formali nella domanda di partecipazione. In passato vigeva un approccio rigidissimo, ma oggi i giudici distinguono le mere irregolarità formali dalle violazioni sostanziali, applicando il principio del soccorso istruttorio e tutelando il legittimo affidamento del candidato. Lo conferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3863/2025 (Sez. V), relativa al concorso per Giudici Onorari. Un candidato era stato escluso perché il file allegato alla domanda online risultava privo di firma autografa. Il Consiglio di Stato ha annullato l’esclusione, affermando che “non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato [firmato] alla totale assenza della domanda” e che “è quindi illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e l’integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità”. In quel caso l’identità del candidato era certa, ed era ragionevole il suo affidamento sulla validità dell’iscrizione. Il messaggio dei giudici è chiaro: la Pubblica Amministrazione deve selezionare i migliori in base al merito, non in base alla capacità di districarsi in cavilli formali. Summum ius, summa iniuria: il massimo del diritto rischia di tradursi in massima ingiustizia.
Un ulteriore esempio riguarda i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda. Il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 3 dicembre 2024 n. 9667) ha stabilito che il titolo di preferenza posseduto ma non indicato inizialmente va comunque riconosciuto se dichiarato e provato successivamente nei tempi previsti. Nel caso concreto, un candidato al concorso del Comune di Roma aveva un figlio a carico, titolo che comportava un vantaggio in graduatoria, ma non lo aveva segnalato nella prima domanda. L’amministrazione aveva negato il punteggio, ma i giudici hanno chiarito che i titoli di preferenza servono solo al momento della graduatoria finale e che l’omissione iniziale non può precluderne il riconoscimento se il titolo esisteva nei termini. Pertanto, il ricorso è stato accolto: conta la sostanza, non la dimenticanza nel modulo.
Le pronunce esaminate – dal TAR Lazio sulle domande fuori bando, al Consiglio di Stato sui vizi di forma sanabili e sui titoli non dichiarati – convergono verso un principio comune: rendere i concorsi pubblici più equi e meritocratici. I giudici stanno frenando sia le irregolarità delle amministrazioni, sia le esclusioni punitive fondate su cavilli. È un’evoluzione coerente con l’art. 97 Cost., che sancisce imparzialità e buon andamento della P.A. Il messaggio ai candidati è chiaro: non arrendersi di fronte a esclusioni ingiuste, ma valutare con un avvocato amministrativista la possibilità di ricorso. I termini sono stretti (60 giorni dalla pubblicazione o notifica), ma le chance di tutela sono reali. Talvolta è possibile ottenere persino sospensive urgenti che consentono di proseguire le prove in attesa della decisione di merito. In ogni caso, il ricorso resta spesso l’unico strumento per difendere i propri diritti, soprattutto di fronte a errori palesi dell’amministrazione. Come ricordava Lincoln, “Il miglior modo per far abrogare una pessima legge consiste nel farla applicare rigorosamente”. Allo stesso modo, far valere in giudizio i principi di legalità e correttezza serve a migliorare le prassi concorsuali: i tribunali amministrativi, quando occorre, riportano giustizia e parità, affinché ogni candidato venga valutato per ciò che vale realmente e non penalizzato da formalismi sterili.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.