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Un debitore convoca un appuntamento all'OCC, porta i documenti, firma l'istanza. Poi arriva la domanda che nessuno aveva anticipato: "E i costi della procedura, chi li paga? E quando?" In quel momento, la risposta precisa di un professionista con esperienza consolidata in materia vale più di qualsiasi schema procedurale. Perché il tema del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi — e del Gestore da esso nominato — non è un aspetto marginale: è una variabile che incide sulla concreta percorribilità dello strumento, in particolare quando nel patrimonio del debitore figurano beni gravati da ipoteca o pegno.
La struttura del compenso: OCC, Gestore della crisi e costi di avvio
L'OCC è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale il debitore legittimato può rivolgersi per far fronte alla propria esposizione debitoria. Riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista — il Gestore della crisi — che, a seguito dell'esame della documentazione, assiste il debitore nella ristrutturazione dei debiti.
Operativamente, il Gestore — avvocato, dottore commercialista o altro soggetto iscritto nell'apposito Elenco ministeriale con formazione di almeno quaranta ore nei settori del diritto civile, commerciale, fallimentare e dell'economia aziendale — è il vero motore istruttorio della procedura. Studia la situazione economico-finanziaria del debitore, raccoglie la documentazione, individua le cause dell'insolvenza e, soprattutto, redige la relazione particolareggiata che verrà allegata al ricorso da depositarsi presso il Tribunale.
Il compenso si articola su due livelli: una quota spetta all'OCC come organismo (tipicamente una percentuale del compenso del Gestore), il resto remunera il Gestore stesso. Con la presentazione dell'istanza è necessario il versamento di un anticipo, e il compenso dell'Organismo viene calcolato con il preventivo formulato, in applicazione del tariffario OCC, dal Gestore della crisi che esamina l'istanza. Presso alcuni OCC i compensi minimi complessivi variano: il compenso minimo da versare all'Organismo è di duemila euro per le procedure ordinarie di sovraindebitamento, comprensivo sia del compenso spettante al Gestore designato sia del compenso spettante all'Organismo.
Va precisato subito un punto che la prassi spesso trascura: salvo diversi accordi iniziali tra l'OCC e il debitore, non può essere imposto il versamento di acconti sul compenso finale quale condizione per l'accesso alla procedura di composizione della crisi, poiché il compenso dell'OCC è pacificamente prededucibile. L'acconto richiesto prima dell'avvio della procedura è dunque una prassi di molti organismi, ma non un obbligo assoluto: un aspetto che conviene conoscere prima ancora di presentare l'istanza.
Il nodo della prededuzione e i limiti fissati dalla Cassazione
Qui si apre il capitolo più tecnico — e più delicato — del tema. La prededuzione significa che il compenso dell'OCC e del Gestore viene soddisfatto con priorità rispetto agli altri crediti, prima della distribuzione dell'attivo ai creditori concorsuali. Ma sino a dove si estende questa priorità?
Con la pronuncia n. 6865 del 14 marzo 2025, la Sez. I della Corte di Cassazione ha escluso che le spese dell'organismo di composizione della crisi rientrino nelle "uscite di carattere generale" della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori, con riparto proporzionale sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno. Il ragionamento della Corte, Pres. Francesco Terrusi, Rel. Alberto Pazzi, è netto: il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore è una procedura volontaria che si apre a domanda del debitore, cosicché la nomina del gestore della crisi avviene su sua iniziativa e nel suo interesse e non nell'interesse di tutti i creditori, i quali non hanno alcuno specifico tornaconto all'avvio della procedura.
La stessa linea interpretativa è stata confermata pochi mesi dopo. Con ordinanza n. 14401 del 29 maggio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha escluso che le spese relative al compenso dell'OCC, pur se qualificabili come prededucibili, rientrino tra le uscite generali della procedura concorsuale sostenute nell'interesse della massa dei creditori. Nel caso concreto, la controversia traeva origine da una procedura di liquidazione del patrimonio, nella quale il liquidatore aveva predisposto un progetto di riparto che destinava una quota al pagamento del compenso dell'OCC, ritenuto prededucibile; la società cessionaria di un credito ipotecario aveva contestato tale imputazione, sostenendo l'inopponibilità del credito dell'OCC sul ricavato del bene ipotecato.
Il risultato pratico è quello descritto con chiarezza da Cass. civ., Sez. I, n. 6865/2025: le spese prededucibili devono trovare capienza nei beni "liberi", e non possono essere soddisfatte aggredendo le somme destinate ai creditori con privilegio reale, salvo il caso in cui ci sia un'eccedenza nel ricavato di tali beni.
La Suprema Corte, con tre decisive pronunce tutte aventi la medesima matrice comune — Cass. n. 6865 del 14 marzo 2025, Cass. n. 12405 del 10 maggio 2025 e Cass. n. 14401 del 29 maggio 2025 — ha ritenuto che il compenso dell'OCC, quand'anche caratterizzato dal requisito della prededucibilità, non può mai essere anteposto al credito ipotecario. Si tratta di un orientamento univoco e coerente, che impone una valutazione preventiva della composizione del patrimonio del debitore prima ancora di avviare la procedura.
Questo filone si pone, peraltro, in tensione con le novità introdotte dal Decreto Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). La nuova disposizione uniforma il regime del concorso a quello della liquidazione giudiziale, prevedendo che anche il creditore ipotecario concorra a sopportare le spese prededucibili — sia quelle specifiche sia quelle generali, tra cui si annotano i compensi dell'OCC — ma la giurisprudenza di legittimità continua a mantenere un'interpretazione restrittiva. In altri termini, il legislatore ha tentato di allargare la base di riparto delle spese dell'OCC, ma la Cassazione — almeno sino alle pronunce del 2025 — ha resistito a questa lettura, confermando la tutela prioritaria del creditore garantito da pegno o ipoteca.
Vi è poi un ulteriore profilo, altrettanto rilevante ma meno discusso: quello del compenso del difensore che assiste il debitore. Il liquidatore, in sede di formazione dello stato passivo e di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione, dovrà tenere conto che non vi è alcuna prededuzione per i compensi dei professionisti del debitore — consulente o avvocato — la cui assistenza non è necessaria, ma solo eventuale. La giurisprudenza ha chiarito, e il Decreto Correttivo del 2024 ha confermato, che oggi esiste un unico riferimento per i gestori iscritti: l'Elenco dei soggetti incaricati della gestione e del controllo; significa che chi svolge il ruolo di gestore o liquidatore deve essere iscritto in quell'elenco.
Vale qui richiamare il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile, non chi attende. La scelta dell'OCC, la valutazione preventiva del proprio patrimonio — specie in presenza di beni ipotecati — e la comprensione delle regole di riparto non sono formalità burocratiche: sono passaggi che determinano l'esito reale della procedura.
Come osservava Norberto Bobbio, «le regole del gioco non sono neutrali: chi le conosce meglio parte avvantaggiato». Nel sovraindebitamento questa massima vale doppiamente, perché il debitore affronta creditori istituzionali — banche, Fisco, istituti di credito — che quelle regole le conoscono benissimo. La domanda concreta che ogni debitore dovrebbe porsi prima di bussare alla porta di un OCC non è solo "ho diritto di accedere alla procedura?", ma "ho abbastanza attivo libero — non gravato da garanzie reali — perché la procedura sia sostenibile anche sul piano dei costi?"
Cosa fare in concreto: la valutazione preventiva del patrimonio
Prima di presentare l'istanza all'OCC, è indispensabile ricostruire con precisione la composizione del patrimonio del debitore, distinguendo tra:
— beni liberi, sui quali il compenso dell'OCC e del Gestore potrà essere soddisfatto in prededuzione;
— beni gravati da ipoteca o pegno, il cui ricavato va destinato prioritariamente al creditore garantito, e sul quale il compenso dell'OCC non può gravare in via proporzionale, secondo il costante orientamento della Cassazione del 2025.
Se il patrimonio del debitore è composto quasi esclusivamente da beni ipotecati — si pensi al caso classico del consumatore con un immobile gravato da mutuo — l'attivo libero residuo potrebbe non essere sufficiente a coprire nemmeno il compenso minimo dell'OCC. In questo scenario, il Tribunale potrebbe dichiarare l'inammissibilità della domanda. Anticipare questa valutazione — prima ancora di versare il dovuto anticipo all'OCC — è una scelta di prudenza che solo un professionista con esperienza in questo settore è in grado di operare compiutamente.
Un ultimo aspetto che merita attenzione riguarda la questione degli obblighi informativi dell'OCC nei confronti del debitore sul tema dei costi. Il debitore deve essere espressamente informato dal Gestore della crisi e dall'OCC, sin dall'inizio, del fatto che l'assistenza di un legale per presentare la domanda è facoltativa per alcune procedure. Questo obbligo informativo — sancito dalla prassi giurisprudenziale veronese — investe necessariamente anche la trasparenza sui costi: il debitore ha diritto di sapere, prima di impegnarsi, a quale esborso va incontro e in che modo quel costo verrà soddisfatto all'interno della procedura.
La questione dei compensi dell'OCC rappresenta, in definitiva, uno dei nodi interpretativi più vivi del diritto del sovraindebitamento attuale: un campo in cui la giurisprudenza della Cassazione frena le aperture del legislatore, e in cui la scelta del percorso giusto dipende da una lettura attenta tanto della composizione del patrimonio quanto delle regole di riparto che governano la procedura prescelta. Conoscere questi limiti non scoraggia dall'utilizzare gli strumenti offerti dal Codice della Crisi: al contrario, è ciò che li rende davvero efficaci.
Redazione - Staff Studio Legale MP