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Una signora alimenta ogni mattina una decina di gatti sul pianerottolo condominiale. Un condomino inciampa su una ciotola lasciata sul pavimento e riporta una frattura. Chi paga? Un vicino di casa distrugge sistematicamente il cibo lasciato per i gatti di una colonia riconosciuta dal Comune. Commette un illecito? Queste domande, tutt'altro che accademiche, trovano risposte che non sempre coincidono con il senso comune — e che negli ultimi mesi la giurisprudenza ha reso ancora più complesse e sfumate.
Il quadro normativo: tutela riconosciuta, ma responsabilità diffuse
Le colonie feline sono riconosciute e tutelate dalla l. 14 agosto 1991, n. 281, una legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che delega alle Regioni la possibilità di attuare i principi in essa contenuti tramite leggi regionali o provinciali. La "colonia felina" è composta da un gruppo di gatti — almeno due — che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, il cui habitat può essere sia urbano che rurale, pubblico o privato, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.
La legge nazionale vieta, per chiunque, di maltrattare i gatti che vivono in libertà, e stabilisce che questi siano sterilizzati dall'autorità sanitaria competente e riammessi nel loro gruppo. La legge vieta altresì di allontanarli dal loro territorio: qualsiasi decisione, come una delibera condominiale che ne disponga lo spostamento o la soppressione, è da considerarsi nulla perché contraria a una norma imperativa dello Stato.
La responsabilità per la gestione del fenomeno del randagismo, che include le colonie feline, ricade sugli enti pubblici: il Comune è l'ente responsabile della tutela e del controllo degli animali sul proprio territorio, mentre l'ASL ha compiti specifici di natura sanitaria, come la sterilizzazione e la vigilanza. La legge attribuisce ai Comuni la responsabilità degli animali randagi presenti sul proprio territorio, con il conseguente obbligo per l'Ente di costruire e gestire — direttamente o indirettamente — le strutture necessarie alla loro corretta custodia e mantenimento.
Fino a qui, il quadro sembra chiaro e rassicurante per i volontari. Ma è proprio sul terreno della responsabilità civile per danni a terzi che il sistema rivela le sue zone d'ombra più insidiose.
Il nodo irrisolto: il gattaro risponde davvero ai sensi dell'art. 2052 c.c.?
L'art. 2052 del codice civile stabilisce che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
La giurisprudenza ha storicamente applicato questa norma anche ai volontari che curano le colonie feline, ma la Cassazione ha di recente messo in discussione i presupposti stessi di tale imputazione con una lettura che cambia profondamente la prospettiva. Con la sentenza del 31 ottobre 2025 n. 28839, la Corte di Cassazione ha chiarito che le censure fondate sull'assunto per cui, ai sensi dell'art. 2052 c.c., risponderebbe dei danni chi ha la temporanea "custodia" dell'animale — assimilando tale fattispecie a quella dell'art. 2051 c.c. relativa alle cose — sono erronee: la fattispecie normativa speciale di imputazione della responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. non è costruita sulla nozione di "custodia", bensì su quella di "utilizzazione", ovvero di sfruttamento economico o funzionale, rispondendo dei danni chi utilizza l'animale per trarne una propria utilità.
Questa distinzione, apparentemente tecnica, ha conseguenze enormi per i volontari delle colonie feline. Il gattaro che alimenta i gatti lo fa per tutelare l'animale e il territorio — non per trarne alcuna utilità economica o funzionale in senso proprio. Alla luce di questa lettura, l'imputazione automatica ex art. 2052 c.c. a carico del volontario appare molto più difficile da sostenere. Tuttavia, la giurisprudenza di merito — e la stessa Cassazione in precedenti pronunce — non ha ancora abbandonato del tutto il criterio della gestione di fatto stabile come fonte di responsabilità.
Sul versante della responsabilità degli enti pubblici, la Suprema Corte, con sentenza n. 2526 del 5 febbraio 2026 della Sezione III civile, ha confermato l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni causati da animali, ribadendo che la responsabilità della pubblica amministrazione per gli animali di cui ha la gestione è di natura oggettiva, in quanto l'ente risponde dei danni a prescindere dalla dimostrazione di una specifica colpa nella gestione del territorio. Sebbene tale pronuncia riguardi più direttamente la fauna selvatica, il principio dell'imputazione oggettiva fondata sulla gestione è stato richiamato anche nei casi di colonie feline in cui il Comune aveva effettuato il censimento e affidato formalmente la gestione a un referente.
Sulla corretta identificazione del soggetto passivo, vale ricordare che se vi è dissociazione fra proprietario e custode, la responsabilità grava sul secondo e non sul primo; per custode responsabile si intende non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario, ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio e autonomo. Questo criterio, applicato alle colonie feline, suggerisce che la responsabilità civile del volontario sussiste solo se la gestione è effettivamente stabile, autonoma e sistematica — non se si limita a un'alimentazione occasionale.
Un ulteriore tassello è fornito dal TAR Napoli, Sez. I, con sentenza 09 marzo 2026 n. 1620, che ha riaffermato — in materia di provvedimenti comunali sulle colonie feline — il principio di proporzionalità nell'intervento della pubblica amministrazione: il Comune non può disporre la rimozione o il blocco dell'alimentazione di una colonia censita senza una motivazione sanitaria verificabile e documentata, pena l'illegittimità del provvedimento.
La riflessione giuridica più originale che emerge dalla lettura di queste pronunce riguarda una contraddizione strutturale che il legislatore del 1991 non ha risolto e che i giudici tamponano caso per caso: la legge affida ai Comuni la responsabilità delle colonie, ma nella pratica la gestione quotidiana è interamente in capo ai volontari, privi di qualsiasi copertura assicurativa obbligatoria e di un riconoscimento giuridico formale del loro ruolo. Il risultato è che il sistema scarica sul singolo cittadino — spesso anziano e con risorse limitate — il rischio di un contenzioso civile che in teoria spetterebbe all'ente pubblico. Si tratta di una forma di responsabilità senza potere: il gattaro non può imporre sterilizzazioni, non può accedere ai fondi pubblici, non può ordinare interventi veterinari, ma può essere convenuto in giudizio per il morsetto di un gatto che non gli appartiene.
Come ricordava Cicerone nel De Re Publica, "summum ius summa iniuria": un'applicazione rigida e letterale della norma sulla responsabilità civile al volontario che dedica il proprio tempo alla tutela di animali altrui rischia di trasformare una regola giusta nella sua stessa negazione.
Il filosofo e giurista Gustav Radbruch, che dedicò la sua vita al rapporto tra diritto e giustizia, sosteneva che una norma che produce sistematicamente conseguenze irragionevoli smette di essere valida come diritto. In questo caso, il rimedio non è nell'interpretazione dei giudici — già in parte correttiva — ma in una riforma normativa che, ad oggi, non è ancora in agenda.
Sul piano pratico, chi gestisce o intende gestire una colonia felina dovrebbe: ottenere il riconoscimento formale dal Comune e dall'ASL competente, documentare ogni attività svolta (censimenti, sterilizzazioni, somministrazione di cibo), stipulare — ove possibile — una polizza di responsabilità civile, mantenere l'area della colonia in condizioni igieniche adeguate, e non agire mai in modo unilaterale per spostare o ridurre la colonia senza l'autorizzazione sanitaria scritta. La prova documentale della gestione diligente è il principale strumento di difesa in caso di contestazione.
Il diritto degli animali è un campo in rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale, in cui l'affermazione formale di tutele sempre più ampie non è ancora accompagnata da un'adeguata definizione delle responsabilità: sapersi muovere in questo quadro, con consapevolezza e rigore, è oggi indispensabile per chiunque se ne occupi.
Redazione - Staff Studio Legale MP