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Immaginate un lavoratore dipendente con tre cessioni del quinto attive, contratte nell'arco di cinque anni con altrettante finanziarie diverse. Ogni mese gli vengono trattenuti dallo stipendio importi che, sommati, superano abbondantemente il quinto e talvolta il terzo. Le finanziarie sapevano — o avrebbero dovuto sapere — che quel lavoratore non era in grado di sostenere quel carico. Eppure hanno concesso il credito. Oggi quel lavoratore ha avviato una procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Le finanziarie vogliono opporsi. Possono farlo?
La risposta, sempre più spesso, è no. E la ragione sta in una disposizione che per anni è rimasta nell'ombra ma che la giurisprudenza di merito sta finalmente valorizzando, anche grazie a una riforma normativa entrata in vigore a fine 2025: l'articolo 124-bis del Testo Unico Bancario.
Il prestito irresponsabile come fatto costitutivo della crisi: il quadro normativo aggiornato
L'art. 124-bis TUB impone al finanziatore di svolgere, prima della conclusione del contratto di credito al consumo, una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. La norma prevede che il finanziatore effettui tale valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento del consumatore.
Questa disposizione non è mai stata meramente programmatica. Ma è con il D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 — emanato in attuazione della Direttiva europea 2023/2225 sul credito ai consumatori — che il quadro si è fatto più stringente. Il D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha modificato l'art. 124-bis TUB, allineandone la formulazione ai principi normativi della direttiva CCD2. La riforma ha introdotto nuovi commi che rafforzano l'obbligo di valutazione preventiva e ampliano le conseguenze della sua violazione, rendendo ancora più solida la base giuridica su cui si fonda la sanzione endoprocedimentale prevista dal Codice della Crisi.
Ed è qui che risiede il nodo cruciale, spesso trascurato nella pratica: l'art. 69, comma 2, del CCII (D.lgs. 14/2019) stabilisce che il creditore il quale abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o ne abbia aggravato il peso, oppure abbia violato l'art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Si tratta, in sostanza, di una perdita del diritto di parola nel momento decisivo della procedura: l'omologa. Una sanzione processuale severa, che priva la finanziaria della sua principale arma difensiva.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è stato vigile. E il debitore che è stato vittima di un prestito irresponsabile ha tutto l'interesse a far valere questa circostanza tempestivamente.
Il nesso tra l'obbligo di merito creditizio e la cessione del quinto è particolarmente stretto. La cessione del quinto è spesso presentata dalle finanziarie come un prodotto "sicuro" proprio perché la trattenuta avviene automaticamente sulla busta paga: il rischio per il creditore è minimo, e questo può indurlo a sottovalutare la reale capacità di rimborso complessiva del cliente. Un'altra norma spesso trascurata ma fondamentale è l'art. 124-bis TUB, che impone ai finanziatori di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concedere un prestito: se la banca o la finanziaria non svolge adeguatamente l'istruttoria e concede un prestito sproporzionato rispetto al reddito del cliente, può incorrere in responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo), con diritto al risarcimento del danno.
La giurisprudenza recente: quando i tribunali hanno detto no alle finanziarie
Il tema è vivo sul piano giurisprudenziale. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza 29 luglio 2025 n. 21, ha affermato che la cessione del quinto è inopponibile alla procedura di sovraindebitamento: le future trattenute si interrompono dal deposito della domanda di accesso e il credito viene considerato chirografario.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza 30 settembre 2025 n. 177, ha confermato che i crediti derivanti da cessione del quinto rientrano tra i chirografari e possono essere ridotti nel piano di ristrutturazione.
Sul versante del merito creditizio e della responsabilità della finanziaria, il quadro si è ulteriormente consolidato: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20672/2025, ha chiarito che la banca che abbia violato l'obbligo di valutazione del merito creditizio non può opporsi al piano del consumatore lamentando la scarsa convenienza dell'offerta.
E ancora, sul fronte della tutela del minimo vitale — che interseca direttamente le cessioni del quinto sulle pensioni — la Cassazione ha dichiarato nulla la clausola con cui un istituto di credito prevedeva la rinuncia preventiva del pensionato al beneficio dell'impignorabilità della pensione per la parte minima (doppio assegno sociale) in caso di cessione del quinto, ribadendo che il minimo vitale è indisponibile e non può formare oggetto neppure di accordi volontari in sede di prestito. Tale pronuncia rafforza l'idea che le tutele imperative sono inderogabili: nemmeno il debitore stesso può autorizzare il creditore a trattenere di più.
Emerge così un orientamento che si va consolidando: la cessione del quinto, per quanto dotata di un meccanismo automatico di riscossione, non gode di alcuna posizione privilegiata nel concorso dei creditori quando il debitore accede a una procedura di sovraindebitamento. Il credito derivante dalla cessione viene "abbassato" a chirografario, soggetto alla par condicio e alla possibile falcidia. Come ha osservato efficacemente un importante tribunale di merito, è il creditore a dover dimostrare la propria diligenza nell'istruttoria, non il debitore a dimostrare di essere stato vittima di negligenza.
Il filosofo del diritto Rudolf von Jhering insegnava che il diritto non è soltanto norma astratta ma strumento vivo di tutela degli interessi: dove la norma esiste, va usata. L'art. 124-bis TUB esiste da anni; la sua concreta applicazione come leva processuale nel sovraindebitamento è ancora troppo poco sfruttata dagli operatori e dai debitori stessi.
Cosa fare concretamente: la strategia difensiva del debitore con cessioni del quinto
Il primo passo — spesso trascurato — è ricostruire la storia dei finanziamenti con cessione del quinto: quando sono stati stipulati, quale era il reddito netto del debitore in quel momento, se la finanziaria ha acquisito documenti reddituali, se esisteva già una segnalazione in Centrale Rischi. Questi elementi permettono di valutare se vi sia stata una violazione dell'obbligo di merito creditizio.
In caso positivo, tale circostanza deve essere esposta nella relazione dell'OCC — l'Organismo di Composizione della Crisi — che è tenuto a indicare, ai sensi dell'art. 68, comma 3 CCII, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio nella concessione del prestito. Il CCII prevede che l'OCC nella sua relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Una relazione OCC che documenta la violazione dell'art. 124-bis TUB è uno strumento potente: trasforma la finanziaria da opponente attivo a soggetto privo di voce in capitolo sull'omologa.
Il secondo passaggio riguarda il momento cautelare: dal deposito della domanda di accesso alla procedura, le trattenute sulla busta paga cessano di essere automaticamente dovute. Il giudice può disporre la sospensione delle trattenute in corso, preservando così la liquidità del debitore nelle more della procedura.
Il terzo aspetto — meno intuitivo ma di grande rilevanza — riguarda il rapporto tra cessione del quinto e meritevolezza del debitore. La giurisprudenza ha chiarito che chi ha contratto finanziamenti con cessione del quinto non è per ciò solo da considerare in colpa grave. Il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza di requisiti negativi e ostativi, negando l'omologa del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode. Chi ha accumulato cessioni del quinto per far fronte a spese impreviste, o perché le finanziarie gliele hanno proposte in modo sistematico senza adeguata istruttoria, difficilmente potrà essere ritenuto in colpa grave.
Un errore da evitare con cura è attendere. La presenza di una cessione del quinto in corso può escludere la possibilità di accedere all'esdebitazione dell'incapiente, perché il debitore dispone comunque di una quota di reddito destinata ai creditori; la circolare INPS n. 130/2025 ha peraltro precisato la priorità tra cessione e pignoramento. Chi aspetta troppo rischia che la situazione evolva in senso sfavorevole, con l'accumulo di ulteriori esposizioni e la possibile perdita di strumenti di tutela.
Vi è infine un rischio sottovalutato che merita attenzione. La riforma del credito al consumo introdotta con il D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 impone nuovi e più severi obblighi di valutazione del merito creditizio, con previsioni che risultano declinate nell'art. 18 della Direttiva 2023/2225, che sostituirà, a far data dal 20 novembre 2026, l'art. 8 della vigente direttiva originaria. Questo significa che le cessioni del quinto concesse dopo l'entrata in vigore del decreto — senza il rispetto dei nuovi più stringenti criteri — esporranno le finanziarie a una responsabilità ancora più nitida in caso di successiva procedura di sovraindebitamento. La finestra temporale è oggi: chi ha contratto finanziamenti di recente può già invocare la nuova formulazione dell'art. 124-bis; chi li ha contratti prima può invocare quella precedente, che — come la giurisprudenza dimostra — era già sufficiente a fondare la sanzione endoprocedimentale.
La vera questione, in definitiva, non è soltanto "come bloccare le trattenute della cessione del quinto", ma "chi ha la responsabilità della crisi". Quando la risposta porta, anche parzialmente, verso il creditore, l'architettura del CCII offre al debitore strumenti di difesa che sarebbe un errore non utilizzare.
Redazione - Staff Studio Legale MP