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Un imprenditore veronese riceve un precetto da una società di cui non ha mai sentito il nome. Il credito originario era di una banca con cui aveva un mutuo aziendale, ma quella banca non esiste più nella stessa forma: è passata per fusioni, poi ha ceduto portafogli di sofferenze, e ora a reclamare il pagamento è una società veicolo costituita appositamente per la cartolarizzazione. Chi ha davvero il diritto di pretendere quel pagamento? Con quale prova?
La cessione in blocco ex art. 58 TUB: efficienza operativa e rischio processuale
Actori incumbit probatio: è chi agisce in giudizio a dover provare i fatti costitutivi della propria domanda. Questo principio elementare assume oggi una rilevanza cruciale nel contenzioso bancario legato agli NPL, dove il percorso che collega il credito originario al soggetto che lo fa valere può attraversare più cessioni successive, operazioni di cartolarizzazione, fusioni societarie e decenni di silenzio.
Le banche cedono regolarmente in blocco portafogli di crediti deteriorati a società veicolo (SPV) o fondi specializzati nel recupero. L'art. 58 TUB consente la cessione "in blocco" di rapporti e crediti individuabili non necessariamente uno per uno, ma per tipologia e caratteristiche comuni, e proprio per la natura "massiva" dell'operazione, la norma sostituisce la notifica individuale della cessione con la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
La ratio è chiara: un'operazione di cartolarizzazione può riguardare migliaia di posizioni creditizie — crediti in sofferenza, mutui ipotecari, saldi debitori di conti correnti, posizioni NPL di varia natura — e notificare individualmente ogni debitore sarebbe operativamente impossibile. Il meccanismo pubblicitario serve dunque a rendere opponibile la cessione erga omnes, esonerando il cessionario dall'onere di una notifica personalizzata.
Ma — ed è qui il nodo centrale — la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ha funzione di pubblicità-notizia e non perfeziona la fattispecie traslativa, escludendone l'efficacia costitutiva. Questo principio, riaffermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, produce conseguenze decisive sul piano processuale.
Il quadro giurisprudenziale attuale: tre orientamenti e una tensione irrisolta
La questione probatoria si è evoluta nel tempo secondo tre filoni interpretativi che convivono ancora oggi nelle aule di giustizia. In materia di cessione in blocco, con riferimento alla legittimazione del cessionario ed alla prova della titolarità del credito, convivono diversi orientamenti: uno più permissivo, che attribuisce particolare rilievo all'avviso in Gazzetta Ufficiale; uno più rigoroso, che pretende una dimostrazione puntuale della riferibilità del singolo credito; e un terzo indirizzo intermedio, che ammette una valutazione complessiva degli elementi raccolti.
L'orientamento oggi prevalente è stato fissato dalla Corte di Cassazione con una serie di pronunce culminate in due arresti fondamentali ravvicinati nel tempo, di segno in parte divergente, che meritano di essere letti insieme.
Con l'ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio, ha affrontato una delle eccezioni più frequenti — e a volte strumentali — nel contenzioso bancario: il difetto di titolarità del credito nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB e nelle cartolarizzazioni ex L. 130/1999. In questo caso, la Corte ha valorizzato un approccio aperto alla prova: il cessionario può fornire la prova della propria legittimazione con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni e argomenti desunti dal comportamento delle parti ex art. 116, comma 2, c.p.c., senza che trovino applicazione i limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c., atteso che il contratto di cessione opera nei confronti del debitore ceduto, terzo rispetto alla pattuizione tra cedente e cessionario, alla stregua di mero fatto storico e non quale fonte di reciproci diritti e obblighi.
In questa prospettiva, graverà sul debitore, che intenda contestare la titolarità del credito, l'onere di fornire una prova circostanziata, non essendo sufficienti le contestazioni di natura generica, dovendo spiegare specifica contestazione circa le ragioni per cui la cessione non vi sarebbe stata o il credito non rientrerebbe nella cessione.
Eppure, a soli cinque mesi di distanza, la Suprema Corte ha rovesciato la prospettiva in un caso concreto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15900 del 23 maggio 2026, ha dettato i principi per la legittimità della prova della cessione in blocco di crediti tramite il solo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In questo caso, la Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto sufficiente la pubblicazione in G.U. senza un accertamento puntuale: la Corte territoriale si era limitata a rilevare che nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2017 era stata data pubblicità alla cessione in blocco dei crediti da Banca Monte dei Paschi di Siena in favore di Siena NPL 2018 s.r.l., affermando in modo apodittico che dall'esame di tale atto risultava ricompresa la generalità dei crediti anteriori al 31 dicembre 2016; poiché tale statuizione non era sorretta da un effettivo accertamento in fatto né da una puntuale verifica della riconducibilità del credito controverso all'ambito oggettivo della cessione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione ad altro collegio.
Le due pronunce non si contraddicono, ma disegnano un sistema bilanciato: il cessionario può provare la titolarità con ogni mezzo, purché il giudice di merito compia un effettivo accertamento in concreto; la genericità non salva né il cessionario in sede probatoria, né il giudice in sede di motivazione.
La giurisprudenza di merito ha seguito questa linea con rigore. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 300/2026, pubblicata il 27 febbraio 2026, ha offerto una lucida disamina dei requisiti necessari per accertare il passaggio di proprietà del credito nelle operazioni cumulative, delineando i confini operativi delle società veicolo e chiarendo gli effetti sostanziali della riforma Cartabia sulle procedure contenziose e di mediazione connesse ai rapporti di finanziamento. Il giudice ibleo ha accolto l'opposizione del debitore rilevando che la società opposta non aveva fornito una compiuta e inequivocabile prova della cessione del credito in blocco relativa alla specifica posizione del debitore esecutato; l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale conteneva indicazioni generiche e astratte che non permettevano di sussumere con assoluta certezza il rapporto contrattuale all'interno della massa ceduta.
Sul fronte del titolo esecutivo, la giurisprudenza ha aperto un ulteriore fronte: il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 17 febbraio 2026, G.I. Dott. Natali, si è espresso sulla prova della cessione dei crediti in blocco e sulla possibile ricostruzione della stessa quale titolo esecutivo c.d. complesso, derivante dalla combinazione di una pluralità di vicende successorie, che necessitano tutte dei requisiti di forma di cui all'art. 474 c.p.c., ossia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Si tratta di un approccio innovativo e controverso — già criticato da parte della dottrina — ma che segnala una tensione reale del sistema: la catena dei trasferimenti può creare zone d'ombra sulla validità stessa del titolo esecutivo speso in danno del debitore.
Un ulteriore punto critico emerge dalla gestione processuale della contestazione. L'onere probatorio del cessionario dipende dall'oggetto della contestazione del debitore: se si contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, il cessionario deve provarla; se si contesta soltanto l'inclusione del singolo credito nell'operazione, l'avviso in G.U. può avere valore diverso. La distinzione è decisiva sul piano difensivo: formulare una contestazione generica è un errore tattico che può costare la causa.
Quanto al rischio del "credito dormiente", il caso deciso dal Tribunale di Prato offre un insegnamento severo. Il giudice ha ritenuto inidonea a interrompere la prescrizione una diffida inviata nel marzo 2020, in quanto indicava un importo diverso rispetto alle precedenti comunicazioni e faceva riferimento a un numero identificativo del credito non correlabile al mutuo originario. La sentenza riafferma che, affinché un atto abbia efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c., non è sufficiente una generica richiesta di pagamento, ma è necessaria l'esplicitazione inequivocabile della pretesa, con chiara indicazione del titolo e del soggetto obbligato; l'incertezza sull'oggetto della richiesta priva l'atto della capacità di costituire in mora il debitore.
Cosa emerge sul piano pratico per chi si trova a fronteggiare un'azione di recupero da parte di un cessionario NPL?
In primo luogo, è fondamentale verificare subito la documentazione prodotta: l'avviso in G.U. da solo non è sufficiente se la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, pur essendo un requisito fondamentale, non è di per sé sufficiente in caso di contestazione specifica; la prova della cessione del credito in blocco richiede qualcosa in più: l'attore o il creditore procedente deve dimostrare che lo specifico rapporto dedotto in giudizio possiede tutti i requisiti oggettivi elencati nell'avviso di cessione.
In secondo luogo, va verificata la chain of title: l'acquisto di portafogli di crediti deteriorati non esime il cessionario dal dovere di conservare e produrre in giudizio una documentazione rigorosa che attesti la "catena" dei trasferimenti. Quando intervengono più cessioni successive, fusioni societarie o scissioni tra SPV (come accade frequentemente nel mercato NPL maturo), ogni anello della catena deve reggere al vaglio giudiziale.
In terzo luogo, l'opacità documentale interna del cessionario — NDG diversi tra gli atti, numeri di contratto non coincidenti tra diffide e atti di cessione — può essere rilevata e produrre effetti letali sull'azione di recupero. Le incongruenze rilevate tra i numeri identificativi del rapporto citati nei vari atti hanno generato un quadro di incertezza insuperabile; il Tribunale ha concluso che tale opacità documentale non soddisfa l'onere probatorio a carico del creditore procedente, minando alla base la legittimazione ad agire.
Scriveva il filosofo del diritto Norberto Bobbio che il diritto è anzitutto un sistema di regole che rendono prevedibili le conseguenze dei comportamenti: ma la prevedibilità presuppone certezza delle identità. Nel mercato degli NPL, dove i crediti cambiano mano a velocità industriale, questa certezza deve essere costruita con documenti, non presunta per comodità operativa.
Il quadro che emerge da un anno di intensa elaborazione giurisprudenziale è quello di un sistema che non ha ancora trovato un equilibrio stabile, ma che ha individuato con chiarezza i due poli della tensione: da un lato, l'esigenza di efficienza del mercato secondario dei crediti deteriorati; dall'altro, la tutela del debitore ceduto che ha il diritto di sapere con certezza a chi deve pagare e perché. Ancora oggi si continuano a registrare provvedimenti contrastanti, che delineano il volto di un panorama giurisprudenziale sempre più instabile e governato da una profonda incertezza. In questo contesto, la qualità della difesa — sia che si agisca come creditore sia che ci si opponga come debitore — si misura sulla precisione chirurgica con cui si gestisce la documentazione e si costruisce o si smonta la prova della titolarità del credito.
Redazione - Staff Studio Legale MP