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Casa familiare: quando si perde con figli grandi - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una madre che da quindici anni abita nella casa dove ha cresciuto i propri figli, assegnatale dal giudice al momento della separazione. I ragazzi sono ormai adulti: uno ha conseguito la laurea magistrale e svolge saltuari lavori di collaborazione, l'altra ha vinto una borsa di dottorato da poco più di mille euro al mese. Il padre — proprietario dell'immobile — torna in tribunale chiedendo la revoca dell'assegnazione. Ha ragione? Secondo la Corte di Cassazione, la risposta non è più scontata come si potrebbe pensare.

Il tema dell'assegnazione della casa familiare ai figli maggiorenni è uno dei profili più vivi e in rapida evoluzione del diritto di famiglia italiano. La legge è chiara nel punto di partenza: l'art. 337-sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Ma quando quei figli crescono, completano gli studi, iniziano a percepire qualche reddito, il quadro si complica in modo significativo. E la giurisprudenza, da ultimo, ha compiuto un deciso passo verso criteri più rigorosi e proporzionali.

La natura del diritto e il suo fondamento: nessuna rendita per il coniuge

Un equivoco ricorrente — fonte di molte controversie — consiste nel confondere l'assegnazione della casa con una forma di mantenimento per l'ex coniuge. La distinzione è invece netta e radicata nella giurisprudenza di legittimità: il diritto all'assegnazione della casa familiare è un diritto personale di godimento atipico, riconosciuto nell'esclusivo interesse dei figli e non come strumento di riequilibrio economico tra i genitori. Come ricorda la Cassazione in più pronunce, l'assegnazione è giustificata dalla necessità di conservare l'habitat domestico dei figli, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si è espressa la vita familiare. Ciò significa, in termini pratici, che in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il giudice non può disporre l'assegnazione: questo principio è stato ribadito, tra l'altro, da Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2025, n. 12249, e più di recente dal Tribunale di Potenza con sentenza 23 gennaio 2026, n. 164, che ha esplicitamente negato l'assegnazione per carenza dei presupposti legali in assenza di prole non autosufficiente.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — richiama qui una verità processuale fondamentale: chi vuole conservare l'assegnazione deve essere pronto a dimostrare attivamente la sussistenza e la persistenza delle condizioni che la giustificano. Non ci si può affidare al mero decorso del tempo o alla forza inerziale del provvedimento originario.

Come ricordava Luigi Ferrajoli, il diritto non è uno scudo che protegge indefinitamente chi si pone sotto di esso senza verificarne le condizioni di validità: è uno strumento che opera finché ne ricorrono i presupposti e cessa quando questi vengono meno. In materia di casa familiare, questo principio è oggi più attuale che mai.

La svolta giurisprudenziale: la Cassazione restringe i confini dell'autosufficienza

Il quadro è stato significativamente ridisegnato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., con l'ordinanza 20 aprile 2026, n. 10301. La vicenda riguardava la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale avanzata dalla proprietaria dell'immobile nei confronti dell'ex cognata, alla quale il giudice aveva riconosciuto il diritto di abitarvi in quanto convivente con figli ormai maggiorenni. Il Tribunale di Benevento e poi la Corte d'Appello di Napoli avevano confermato l'assegnazione, ritenendo che la borsa di studio percepita dalla figlia non fosse sufficiente a integrare il requisito dell'autosufficienza economica. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, censurando questa impostazione e affermando che la valutazione dell'autosufficienza deve essere condotta in concreto e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in relazione all'avanzare dell'età dei figli. Secondo la Suprema Corte, il conseguimento della laurea, la percezione di una borsa di dottorato superiore ai mille euro mensili e il completamento del percorso formativo costituiscono, complessivamente, indici significativi di autonomia economica. La pronuncia, cassando con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, ha chiarito che non è necessario un contratto a tempo indeterminato per ritenere raggiunta l'autosufficienza: anche redditi non stabili possono essere valorizzati come segnali concreti di autonomia, soprattutto quando il figlio ha già completato il proprio percorso di crescita.

Questa linea si inserisce in un orientamento più ampio che la stessa Prima Sezione aveva già inaugurato: con l'ordinanza n. 6078 del 2026, la Cassazione aveva ribadito che l'assegnazione della casa familiare deve sempre poggiare su una verifica concreta dell'interesse dei figli e non su automatismi legati alla qualità di genitore collocatario prevalente o alla mera titolarità dell'immobile. Se il collocamento è stato disposto sulla base di criteri astratti — come la tenera età dei figli — senza un reale accertamento del loro interesse attuale, anche la decisione sull'assegnazione della casa perde solidità e può essere rimessa in discussione.

Un terzo tassello viene dal Tribunale di Bolzano, con la sentenza 2 febbraio 2026, che ha chiarito come il diritto a restare nella casa familiare non venga meno se i figli si allontanano solo temporaneamente per motivi di studio, purché l'abitazione rimanga il loro punto di riferimento stabile e il vincolo affettivo con l'ambiente domestico sia concreto e non meramente occasionale. Questo principio — già espresso da Cass. n. 27374/2022 con la nota definizione di "convivenza rilevante" — continua a valere, ma va letto alla luce dei nuovi criteri di rigore introdotti per i figli adulti: l'assenza temporanea non azzera il diritto, ma l'inerzia colpevole o l'effettiva indipendenza economica sì.

Cosa deve fare, in pratica, chi si trova in una di queste situazioni? Il genitore non assegnatario che intende chiedere la revoca ha oggi argomenti processuali più solidi rispetto al passato: può valorizzare il titolo di studio conseguito dal figlio, l'età anagrafica, i redditi percepiti — anche se modesti — e la qualificazione professionale raggiunta. Chi invece intende conservare l'assegnazione ha l'onere di fornire prove concrete dell'impossibilità di raggiungere una reale autonomia: non basta più invocare genericamente la mancanza di un contratto stabile.

Un errore grave — e frequente — è aspettare che siano i giudici a rilevare d'ufficio il mutamento delle condizioni. L'assegnazione della casa familiare può essere modificata o revocata solo su domanda di parte, in presenza di fatti nuovi e rilevanti sopravvenuti. Occorre quindi monitorare attivamente l'evoluzione della situazione dei figli e agire tempestivamente quando le condizioni cambiano, sia che si voglia chiedere la revoca, sia che si voglia resistere a una richiesta altrui. La trascrizione del provvedimento originario nei registri immobiliari resta essenziale per l'opponibilità ai terzi: come ricordato dal Tribunale di Velletri con sentenza 14 gennaio 2026, n. 125, la pubblicità immobiliare non ha valore meramente ricognitivo ma è condizione di efficacia verso i terzi, e una sua omissione può avere conseguenze gravi in caso di vendita o pignoramento dell'immobile.

Va infine ricordato un profilo spesso trascurato: nella fase del divorzio, il diritto all'assegnazione non si trasferisce automaticamente da quanto disposto in sede di separazione. Come chiarito da Cass. n. 7425 del 20 marzo 2025, se la sentenza di divorzio non prevede espressamente un nuovo provvedimento di assegnazione, il diritto di abitazione già riconosciuto in separazione si estingue automaticamente. È un'insidia che può colpire chi non presta attenzione alla formulazione delle domande nel giudizio di divorzio, con conseguenze patrimoniali significative.

Il quadro che emerge dalla giurisprudenza più recente è quello di un istituto che non ha perso la sua funzione centrale di protezione dei figli, ma che viene interpretato con sempre maggiore attenzione alla concretezza delle situazioni e con minore indulgenza verso le inerzie. L'assegnazione della casa familiare non è un diritto perpetuo: è un presidio temporaneo, proporzionato alle reali esigenze della prole, che cessa quando quelle esigenze vengono meno. Capire quando questo momento si avvicina — e come comportarsi di fronte a esso — è oggi una delle sfide più delicate per chi si occupa di diritto della famiglia.

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  • 11 giugno 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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