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Bitcoin al 33%: il fisco cambia le regole - Studio Legale MP - Verona

Un imprenditore veronese acquista Bitcoin nel 2021 per 15.000 euro. Nel 2025 li rivende a 42.000 euro, incassando una plusvalenza di 27.000 euro. Non converte subito in euro: pensa, come molti, che finché non "materializza" il guadagno non sia dovuta alcuna imposta. È un errore che la giurisprudenza ha già sanzionato e che la nuova normativa fiscale rende oggi ancora più pericoloso. Il panorama del diritto tributario applicato alle cripto-attività è mutato profondamente, e conoscerlo non è più una questione per soli appassionati del settore: è una necessità per chiunque detenga asset digitali, anche in quantità modesta.

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025) rappresenta la svolta definitiva nel percorso di sistematizzazione fiscale delle cripto-attività avviato con la riforma del 2023. Il punto centrale è l'introduzione dell'aliquota del 33% come imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cripto-attività, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in sostituzione della precedente aliquota del 26%. Le plusvalenze sono qualificate come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, con la conseguenza che ogni operazione di cessione onerosa, permuta, rimborso o detenzione produttiva di proventi è rilevante ai fini fiscali. Non solo: la soglia di esenzione di 2.000 euro, introdotta dalla riforma del 2023 e già abolita dalla Legge di Bilancio 2025 per i proventi del medesimo anno, non trova più applicazione. Ogni plusvalenza è imponibile, anche se di pochi euro.

Sul piano delle aliquote, il legislatore ha tuttavia introdotto un regime differenziato che risponde alla logica del Regolamento UE n. 2023/1114 — il cosiddetto MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024. Per i token di moneta elettronica denominati in euro (EMT, Electronic Money Tokens) conformi ai requisiti MiCA — cioè stablecoin in euro sorretto da riserve integralmente detenute in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea — l'aliquota resta al 26%, in deroga alla regola generale. La disposizione normativa di riferimento è l'art. 1, comma 28, della Legge n. 199/2025. Un'ulteriore particolarità: la mera conversione tra euro e tali token, nonché il rimborso in euro del valore nominale, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Si tratta di una scelta coerente con la neutralità fiscale delle operazioni di mera sostituzione valutaria.

La distinzione, però, non è così semplice nella pratica. Chi acquista Bitcoin e li converte in uno stablecoin come USDT (ancorato al dollaro, non conforme al regime EMT euro MiCA) ha realizzato un evento fiscalmente rilevante tassato al 33%, anche se non ha incassato un solo euro. Lo stesso vale per chi converte Bitcoin in USDC, in Ethereum o in qualsiasi altra cripto-attività diversa dagli EMT in euro. Non è la destinazione finale dell'operazione a determinare il carico fiscale, ma l'uscita dall'asset originario. Questa regola genera situazioni paradossali: chi detiene Bitcoin su un exchange e li "parcheggia" temporaneamente in una stablecoin denominata in dollari compie un'operazione imponibile al 33%, che deve essere dichiarata e tassata nel medesimo anno d'imposta.

La giurisprudenza fa il punto: obblighi tributari e sequestro degli asset digitali

Su questi temi la Corte di Cassazione ha emesso negli ultimi mesi pronunce che costituiscono riferimenti ormai ineludibili. La Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025 ha affrontato il caso di un contribuente indagato per dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) in relazione a plusvalenze da trading in criptovalute per circa 120.000 euro non dichiarate. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro probatorio di 1,88 Bitcoin quale equivalente dell'imposta evasa. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza, chiarendo che le criptovalute — essendo prive di valore legale e non assimilabili alla moneta avente corso forzoso — non possono essere oggetto di sequestro probatorio per equivalente in luogo delle somme in euro corrispondenti all'imposta evasa. Il sequestro, laddove disposto, deve avere ad oggetto l'ammontare in euro dell'imposta asseritamente evasa, non il suo controvalore in bitcoin, in considerazione della volatilità estrema di questi asset e della loro natura non monetaria.

Una precisazione fondamentale: questa pronuncia non crea uno scudo contro il Fisco. La stessa Corte, con la Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, ha stabilito un principio di segno opposto sul versante dell'obbligo dichiarativo. Il caso riguardava un artista digitale che aveva ricevuto proventi in criptovaluta (Ethereum) per la vendita di NFT incorporanti le sue opere, senza dichiararli al Fisco sul presupposto che non avesse convertito in moneta tradizionale. La Cassazione ha affermato con nettezza che i ricavi conseguiti tramite accredito di criptovalute e NFT integrano il fumus del reato di dichiarazione infedele quando non indicati nella dichiarazione dei redditi. La criptovaluta, pur non avendo corso legale, possiede una rilevanza economica misurabile e costituisce reddito imponibile nel momento in cui viene percepita, valutata secondo il suo valore normale in valuta corrente. La mancata conversione in euro non differisce né sospende l'obbligo tributario.

Sul piano della giurisprudenza tributaria di merito, significativo è il contributo della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, sentenza n. 582 del 17 dicembre 2025, che si è pronunciata sull'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) per la detenzione di cripto-attività, confermando che tale obbligo sussiste indipendentemente dalla natura degli asset e dalle modalità di custodia, anche per bitcoin acquistati con proventi illeciti. La pronuncia consolida l'orientamento secondo cui le cripto-attività vanno inserite nel quadro di monitoraggio fiscale a prescindere da qualsiasi altra valutazione sulla loro origine o destinazione.

Il quadro si completa con un ulteriore, decisivo tassello regolamentare: la Direttiva UE DAC8, il cui recepimento in Italia è in corso, prevede che dal 1° gennaio 2026 le piattaforme di exchange di criptovalute siano obbligate a comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via automatica, i dati anagrafici completi degli utenti, i codici fiscali, la residenza fiscale e il dettaglio di tutte le operazioni effettuate — acquisti, vendite, trasferimenti e pagamenti. Il livello di dettaglio richiesto supera quello previsto dal Common Reporting Standard internazionale. Sul piano normativo, questo equivale alla fine dell'anonimato operativo per chi utilizza piattaforme centralizzate regolamentate.

Cosa fare concretamente: obblighi, errori e tempistiche

Il tempus regit actum — la regola per cui la legge applicabile è quella vigente al momento del fatto — assume qui una rilevanza specifica: le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 in poi sono tassate al 33%, quelle maturate nel 2025 (anche se realizzate su asset acquistati anni fa) applicano la previgente aliquota del 26%, da dichiarare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2025. Non è possibile invocare l'aliquota ridotta per plusvalenze maturate in anni precedenti ma realizzate dopo il 1° gennaio 2026: conta il momento dell'uscita dall'asset, non quello di formazione del guadagno.

Gli obblighi dichiarativi hanno due vettori distinti. Il Quadro W (già Quadro RW) del Modello 730 è destinato al monitoraggio fiscale: vi vanno indicati il valore iniziale e finale delle cripto-attività detenute, oltre all'imposta patrimoniale dello 0,2% annuo calcolata sul valore al 31 dicembre. Il Quadro T è invece riservato alla dichiarazione delle plusvalenze realizzate, con possibilità di compensazione con eventuali minusvalenze. Dal 2026, le cripto-attività detenute dal nucleo familiare devono essere dichiarate anche ai fini ISEE, secondo quanto stabilito dai commi 32 e 33 dell'art. 1 della Legge n. 199/2025: un obbligo che avrà impatto diretto sul calcolo di prestazioni sociali, agevolazioni e contribuzioni.

I principali errori che si riscontrano nella prassi sono tre. Il primo è ritenere che la mancata conversione in euro sospenda l'obbligo tributario: la giurisprudenza lo ha escluso con chiarezza. Il secondo è credere che le permute tra criptovalute diverse siano operazioni fiscalmente neutre: dopo la riforma, la conversione da Bitcoin a qualsiasi altra cripto-attività (fatta eccezione per gli EMT in euro MiCA compliant) è un evento imponibile. Il terzo errore è non monitorare la propria posizione pregressa: chi ha realizzato plusvalenze in anni precedenti senza dichiararle si espone oggi a controlli incrociati sempre più automatizzati, grazie proprio all'entrata in vigore della DAC8. Il ravvedimento operoso, esperibile prima dell'avvio di un accertamento, rimane lo strumento più efficace per regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte.

Il diritto digitale tributario si muove verso ciò che il giurista e filosofo Norberto Bobbio aveva intuito come tendenza inevitabile di ogni sistema normativo maturo: la riduzione delle lacune, il riempimento progressivo degli spazi lasciati vuoti da norme non ancora pronte ad abbracciare fenomeni nuovi. Le criptovalute sono state a lungo quel fenomeno: tecnologia che precorreva il diritto. Oggi il diritto ha recuperato il passo — e lo ha fatto con strumenti invasivi e precisi. Non è detto che lo abbia fatto in modo sempre coerente: le perplessità costituzionali sull'aliquota al 33%, sollevate da parte della dottrina in relazione al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e all'eguaglianza di trattamento rispetto ad asset finanziari analoghi soggetti al 26%, rimangono aperte. Ma il costo dell'incertezza ricade oggi interamente sul contribuente, che non può permettersi di aspettare che la questione sia definitivamente risolta.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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