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Una famiglia veronese decide di regolarizzare la badante ucraina che da mesi assiste la nonna non autosufficiente. Presenta la domanda di emersione, versa i 500 euro previsti, poi — per ragioni economiche o per negligenza — non integra la documentazione reddituale nei termini. La domanda viene rigettata. La badante, che ha collaborato lealmente con l'intera procedura e si è persino autodenunciata alla pubblica amministrazione rivelando la propria condizione di irregolare, si trova esposta all'espulsione. Nessuna colpa sua. Eppure è lei a pagare il prezzo più alto.
Questo scenario non è ipotetico: è la realtà quotidiana di migliaia di lavoratori domestici stranieri in Italia, e rappresenta la zona grigia più pericolosa della disciplina sull'emersione dal lavoro irregolare. La buona notizia — parziale — è che la giurisprudenza ha iniziato a muoversi.
La struttura della procedura di emersione e il paradosso del lavoratore "ostaggio"
L'emersione dei rapporti di lavoro irregolari nel settore domestico è disciplinata, nella sua versione più recente, dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), che ha consentito a datori di lavoro di dichiarare l'esistenza di rapporti irregolari con lavoratori stranieri impiegati — tra gli altri — nell'assistenza alla persona e nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La procedura poteva essere attivata in due modi: su iniziativa del datore di lavoro oppure del lavoratore straniero stesso, e riguardava, tra i settori ammessi, l'assistenza alla persona affetta da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza e il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il paradosso strutturale di questo meccanismo è evidente: il lavoratore dipende interamente dalla volontà e dalla capacità del datore di portare a termine la procedura. Se il datore di lavoro è inadempiente — non versa i contributi arretrati, non dimostra la capacità reddituale minima, non aggiorna la documentazione — è lo straniero a subire le conseguenze, inclusa l'impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia sui propri interessi — si rivela tragicamente inapplicabile a chi non ha gli strumenti giuridici per vigilare su una procedura altrui.
La svolta della Corte Costituzionale: sentenza n. 6 del 22 gennaio 2026
Il primo segnale di un cambio di rotta viene proprio dalla Consulta. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6 depositata in data 22 gennaio 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, nella parte in cui precludeva, ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno, l'accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari.
La ratio di questa pronuncia è di portata più ampia di quanto possa sembrare. Secondo la Corte, la norma censurata è irragionevole perché si pone in contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno. Detto altrimenti: non si può escludere dalla sanatoria chi è in Italia senza permesso — quando la sanatoria è concepita proprio per chi è in Italia senza permesso. Il ragionamento è ineccepibile e apre la strada a un approccio sistematico che privilegia la sostanza del rapporto lavorativo sulla mera irregolarità formale del soggiorno.
In aggiunta, la Corte ha rilevato che l'attuale disciplina europea del SIS — come ridefinita dal regolamento UE 2018/1861 — impone agli Stati membri una valutazione individuale dei casi, escludendo che la segnalazione sia, di per sé, vincolante o automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno. Il principio del caso per caso, della valutazione individuale, è destinato a riverberarsi sull'intera materia dell'emersione.
Il contrasto giurisprudenziale sul permesso di attesa occupazione
Parallelamente alla vicenda costituzionale, si registra un vivace dibattito nei tribunali amministrativi su una questione strettamente connessa: il diritto del lavoratore straniero a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la procedura di emersione fallisce per colpa esclusiva del datore di lavoro.
Due recenti pronunce segnalano posizioni diametralmente opposte. Il TAR Veneto, con sentenza del 21 gennaio 2026, n. 165, ha annullato la decisione amministrativa impugnata, affermando che il datore di lavoro già beneficiario di nulla osta all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri non può essere messo a conoscenza della comunicazione amministrativa da cui sorge l'obbligo di confermare l'interesse al nulla osta solo mediante il portale ALI, ma deve ricevere espressa comunicazione in tale senso, così come notifica dell'eventuale successivo provvedimento di revoca.
Di tutt'altro avviso si pone il TAR Emilia Romagna. Il TAR Emilia Romagna, con sentenza del 3 febbraio 2026, n. 200, offre un'interpretazione meramente letterale della normativa pertinente e valorizza un orientamento teso a una lettura più restrittiva, distanziandosi dalla tutela della buona fede del lavoratore straniero.
Questo contrasto non è accademico: significa che un lavoratore domestico che presenta la stessa identica situazione ottiene risultati opposti a seconda della regione in cui è radicata la controversia. La disomogeneità territoriale è uno dei principali fattori di incertezza del diritto dell'immigrazione italiana, ed è paradossalmente maggiore proprio nel settore — quello domestico — dove il bisogno di stabilità giuridica è più sentito.
Il nuovo quadro normativo: decreto flussi triennale e canale fuori quota
Accanto alla vicenda delle sanatorie, il legislatore ha introdotto dal 2025-2026 un meccanismo strutturale che riduce — almeno in parte — il problema a monte, evitando che si creino situazioni di irregolarità da regolarizzare ex post. Per il triennio 2026-2028, si conferma il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria, per l'assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni.
Questo canale extra quota, reso strutturale dal D.L. 146 del 3 ottobre 2025 e dalla sua legge di conversione n. 179 del 1° dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2025, rappresenta una risposta concreta alla pressione demografica. Entro il 2029, secondo il Rapporto Family (Net) Work, serviranno 2,2 milioni di colf e badanti, con forte richiesta di personale extra UE. Il canale fuori quota consente alle famiglie con anziani ultraottantenni o disabili riconosciuti ai sensi della Legge 104 di accedere all'assunzione regolare senza dipendere dalla logica del click day e delle quote annuali.
Sul fronte procedurale, una novità significativa introdotta dal D.L. 146/2025 riguarda l'obbligo di intermediazione: non sarà più possibile presentare la domanda in autonomia, ma bisognerà rivolgersi obbligatoriamente a un intermediario accreditato, come un'associazione di categoria o un'agenzia di lavoro autorizzata. Questo vincolo, pensato per ridurre le istanze fraudolente, aumenta però il costo e la complessità della procedura per le famiglie meno organizzate.
Cosa fare concretamente: errori da evitare e tempistiche
La questione pratica più urgente, per chi si trova in una situazione di irregolarità nel lavoro domestico, è capire quale strada percorrere oggi, in assenza di una nuova sanatoria generalizzata. L'ultimo provvedimento significativo per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari risale al Decreto Rilancio del 2020, e negli ultimi anni non sono state emanate nuove sanatorie per i lavoratori stranieri. Questo vuoto normativo pesa soprattutto sul settore domestico, dove l'irregolarità è storicamente più diffusa.
Gli errori più gravi che si commettono in questa materia sono tre. Il primo è ritenere che il permesso di soggiorno in scadenza o non rinnovato sia un problema del lavoratore, non del datore. In realtà, l'assunzione di un lavoratore straniero non appartenente all'UE richiede in prima battuta la verifica da parte del datore di lavoro che questi sia in possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per uno degli altri motivi che consentano di svolgere un'attività lavorativa in Italia. Il secondo errore è credere che la buona fede escluda la responsabilità penale del datore. La Cassazione ha chiarito il contrario con orientamento costante. Il terzo — e più insidioso — è avviare la procedura di emersione senza verificare preventivamente i requisiti reddituali: il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 euro annui, limite che sale a 27.000 euro nel caso in cui la famiglia anagrafica sia composta da più familiari conviventi.
Sul piano delle tempistiche, chi vuole accedere al canale fuori quota per l'assistenza a grandi anziani o disabili deve attivarsi con anticipo rispetto alle finestre aperte dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il nulla osta viene rilasciato entro 30 giorni dal momento in cui la domanda è imputata alla quota disponibile. Il datore di lavoro, entro sette giorni dalla comunicazione degli accertamenti preliminari, deve confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, pena l'automatica decadenza dell'istanza. Sette giorni sono pochissimi: basta non controllare la posta elettronica o il portale ALI per perdere tutto.
Una riflessione finale: la responsabilità invisibile del datore di lavoro domestico
C'è una contraddizione strutturale nel sistema italiano dell'emersione che pochi osservano apertamente. La legge tratta il datore di lavoro domestico — spesso un anziano, un familiare non abituato a gestire pratiche burocratiche, una famiglia in difficoltà — come se fosse un'impresa con un ufficio risorse umane. La procedura richiede documenti reddituali, accessi al portale telematico, conferme entro sette giorni, asseverazioni professionali. Non è difficile immaginare quante pratiche falliscano non per malafede, ma per incapacità organizzativa.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2026 ha aperto uno spiraglio: il sistema non può punire il lavoratore per le omissioni del datore, soprattutto quando quest'ultimo aveva avviato formalmente la procedura. Ma lo spiraglio non è ancora una porta aperta. Il contrasto tra TAR Veneto e TAR Emilia Romagna dimostra che il diritto in questa materia è ancora in formazione, e che l'esito concreto di una pratica dipende — più che in altri settori — dalla geografia del contenzioso e dalla qualità della rappresentanza giuridica.
Come scriveva Simone Weil, la giustizia autentica non consiste nel dare a ciascuno secondo la legge scritta, ma nel proteggere chi non ha i mezzi per difendersi da sola. Il lavoratore domestico straniero, intrappolato in una procedura che dipende dall'altrui adempimento, rappresenta uno dei casi in cui questo principio è più urgente e più fragile al tempo stesso.
Redazione - Staff Studio Legale MP