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Assegno invalidità INPS: chi ha diritto al minimo garantito - Studio Legale MP - Verona

Una norma trentennale dichiarata incostituzionale: cosa cambia per chi ha l'invalidità

C'è una categoria di lavoratori che, pur avendo visto riconosciuta una grave riduzione della propria capacità lavorativa dall'INPS, riceveva ogni mese un assegno di pochi centinaia di euro, senza possibilità di integrazione. Non perché le loro condizioni di salute fossero meno gravi di quelle di altri. Semplicemente perché avevano iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 e ricadevano interamente nel sistema contributivo. Una distinzione formale — il criterio di calcolo della pensione — aveva fino ad ora il potere di negare loro il trattamento minimo garantito a tutti gli altri.

Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui escludeva l'integrazione al trattamento minimo per l'assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

La pronuncia è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 luglio 2025: anche l'assegno ordinario di invalidità, se calcolato con il solo sistema contributivo, deve ricevere l'integrazione al trattamento minimo in caso di importi insufficienti.

Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, l'Istituto ha comunicato che possono beneficiare dell'integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l'opzione contributiva o che percepiscono l'assegno nella Gestione Separata.

È uno spartiacque. Per capirne la portata, occorre però fare un passo indietro e distinguere bene le prestazioni in gioco — perché la confusione, in questa materia, è tanto diffusa quanto costosa.

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità civile: due prestazioni diverse, due regimi diversi

Nel linguaggio comune si parla genericamente di "pensione di invalidità", ma il sistema italiano conosce in realtà figure nettamente distinte. L'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è una prestazione previdenziale erogata dall'INPS disciplinata dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984. Si tratta di una misura previdenziale, non assistenziale: non dipende dalla situazione economica del richiedente, ma dai contributi versati nel corso della vita lavorativa.

La pensione di invalidità civile, per contro, è il riconoscimento di uno stato di disabilità che dà diritto a prestazioni economiche assistenziali erogate dall'INPS. In base alla percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica ASL, dal 33% al 100%, spettano diverse tipologie di sostegno.

La distinzione non è accademica. L'AOI presuppone un rapporto contributivo attivo: il lavoratore deve avere almeno cinque anni di contributi, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda, e una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Il sistema delle prestazioni per invalidità prevede misure diverse a seconda della percentuale riconosciuta: non esiste una sola "pensione di invalidità", ma prestazioni distinte che si differenziano per importo, limiti di reddito e condizioni di accesso.

Questa distinzione ha importanti conseguenze sul piano dei rimedi giuridici attivabili e sulla strategia da seguire in caso di diniego o di importo inadeguato.

La sentenza della Consulta ha colpito precisamente questo punto: l'AOI ha una natura "mista" — previdenziale e assistenziale — che giustifica una disciplina più favorevole. La Corte ha chiarito che il tipo di sistema di calcolo della pensione — retributivo, misto o contributivo — non può incidere sul diritto del cittadino a ricevere mezzi adeguati alle esigenze di vita, come previsto dall'articolo 38 della Costituzione.

La logica è coerente con il brocardo summum ius summa iniuria: applicare alla lettera una norma tecnica di calcolo per negare un minimo vitale a chi non è in grado di lavorare trasforma il rigore giuridico in una forma di ingiustizia sostanziale. La Consulta ha corretto questa stortura.

Come scrisse Luigi Ferrajoli, il diritto ha senso solo come sistema di garanzie effettive, non di garanzie proclamate e poi sistematicamente svuotate nella prassi applicativa. Una prestazione che sulla carta esiste ma nella realtà si traduce in pochi euro mensili è, per chi la riceve, indistinguibile dall'assenza di tutela.

Quanto vale concretamente questa apertura? Per il 2026 il trattamento minimo è fissato a circa 611 euro mensili. L'integrazione viene riconosciuta quando l'importo dell'assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto; restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l'integrazione cessa. La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva.

Anche la pensione di invalidità civile assistenziale ha visto i propri importi aggiornati: nel 2026 l'INPS ha aggiornato importi e limiti di reddito, portando la pensione mensile per invalidità al 100% a 340,71 euro con un limite di reddito annuo di 20.029,55 euro, mentre l'assegno mensile per invalidità parziale tra il 74% e il 99% è anch'esso pari a 340,71 euro, con un limite di reddito annuo di 5.852,21 euro. La rivalutazione del +1,4% applicata dal 1° gennaio 2026 è stata disposta con Decreto del Ministero dell'Economia del 19 novembre 2025 (GU n. 277 del 28 novembre 2025) e recepita dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.

Occorre infine segnalare un aspetto che molti trascurano: il reddito da prendere in considerazione ai fini del limite. Non entra nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite INAIL, le pensioni di guerra e l'indennità di accompagnamento, nonché i redditi assoggettabili a imposta sostitutiva dell'IRPEF. Questo significa che molti richiedenti si trovano erroneamente a credere di superare la soglia reddituale, quando in realtà alcune voci non devono essere conteggiate.

Un ulteriore profilo critico riguarda chi ha già subito la revoca dell'assegno. La Cassazione, con orientamento consolidato a partire dall'ordinanza n. 3006 del 2023 — confermata successivamente — ha stabilito che in caso di revoca della prestazione da parte dell'INPS per insussistenza sopravvenuta del requisito sanitario, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa: si può adire direttamente il giudice ordinario. La Cassazione ha precisato che in caso di revoca della prestazione previdenziale da parte dell'INPS non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa, pertanto se l'INPS revoca la pensione di inabilità si può adire direttamente il giudice.

Sul fronte del riesame post-sentenza costituzionale, le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza, così come quelle già giacenti, saranno esaminate secondo le nuove regole; chi aveva ricevuto un precedente diniego può chiedere il riesame, salvo che non vi sia una sentenza definitiva.

Questo ultimo punto è decisivo sul piano pratico. Il diniego amministrativo dell'INPS — anche se fondato su una norma oggi dichiarata incostituzionale — non riapre automaticamente i termini: occorre attivarsi con una formale istanza di riesame, e in assenza di risposta o in presenza di un nuovo diniego, proporre ricorso giudiziario entro i termini di decadenza.

Un errore comune è attendere che sia l'INPS a provvedere d'ufficio. La circolare n. 20/2026 non prevede una revisione automatica generalizzata di tutte le posizioni precedenti: prevede l'esame delle domande nuove e giacenti, e consente il riesame a chi ne fa richiesta. Chi non agisce rischia di perdere il diritto agli arretrati, calcolabili — per alcune posizioni — su mesi significativi a partire dal 1° agosto 2025.

Sul piano delle tempistiche, il sistema previdenziale impone che la domanda di invalidità sia presentata telematicamente attraverso il portale INPS o tramite patronato. La prestazione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Ogni mese di ritardo nella presentazione della domanda equivale, pertanto, a una mensilità persa. Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — esprime in modo efficace questa logica: la tutela esiste, ma chi non la attiva nei tempi giusti ne sopporta le conseguenze.

Il quadro complessivo che emerge è quello di una materia in profonda evoluzione, in cui la sentenza della Consulta ha aperto una finestra di opportunità reale per migliaia di lavoratori che fino ad oggi percepivano importi inadeguati o avevano rinunciato a impugnare i dinieghi. La riforma della disabilità in corso di attuazione — il D.Lgs. n. 62/2024, la cui sperimentazione a partire dal 1° marzo 2026 è stata ampliata ad altre quaranta province italiane — aggiunge un ulteriore livello di complessità, destinato a modificare nel prossimo futuro anche le procedure di accertamento dei requisiti sanitari.

In un sistema così articolato, in cui prestazioni apparentemente simili obbediscono a logiche giuridiche profondamente diverse e in cui i termini procedurali sono spesso decisivi quanto il merito, la verifica puntuale della propria posizione — anche e soprattutto quando l'INPS ha già risposto negativamente — rimane il primo atto di tutela che un lavoratore con invalidità può compiere.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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