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Una cliente entra in studio con una proposta del marito sul tavolo: cinquantamila euro in un'unica soluzione, nessun assegno mensile, nessun filo che li leghi ancora. "È la soluzione più semplice," dice. Ma semplice non significa conveniente, e conveniente oggi non significa sicura domani. L'assegno divorzile una tantum è uno degli istituti più insidiosi del diritto di famiglia: promette certezza, ma la certezza — nel caso del coniuge più debole — può rivelarsi una gabbia dorata.
Il quadro normativo: accordo, equità, irrevocabilità
L'art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970 prevede che, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile possa avvenire in un'unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. Tre elementi strutturali emergono già dalla lettera della norma: il requisito dell'accordo — l'una tantum non può essere imposta dal giudice, a differenza dell'assegno periodico —, il vaglio giudiziale di equità, e l'effetto preclusivo assoluto di ogni successiva domanda di contenuto economico tra gli ex coniugi.
Il contenuto della prestazione è ampio: può consistere in una somma di denaro, corrisposta anche in modo rateale purché non eccessivamente parcellizzato, oppure in trasferimenti immobiliari, cessione di quote societarie, costituzione di diritti reali. I trasferimenti immobiliari in esecuzione di accordi recepiti nella sentenza di divorzio beneficiano di esenzione da imposta di bollo, di registro e ipocatastale, il che li rende spesso la forma più vantaggiosa sul piano tributario.
Sul piano fiscale, la simmetria è opposta rispetto all'assegno periodico: l'una tantum non è deducibile dal reddito del soggetto che la eroga e, al tempo stesso, non costituisce reddito imponibile per chi la riceve, con conseguente esonero da IRPEF e da obbligo dichiarativo. La ratio è stata chiarita dalla Cassazione: il legislatore ha scelto di tutelare l'accipiens, quale soggetto economicamente più debole, non assoggettandolo a tassazione sull'importo percepito.
Ma la vera questione non è fiscale. È strategica.
I diritti che si perdono per sempre
L'effetto tombale dell'una tantum non si esaurisce nell'impossibilità di chiedere un assegno periodico futuro. La scelta comporta una catena di rinunce di cui molti non sono consapevoli al momento della firma.
Pensione di reversibilità. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 24 settembre 2018, n. 22434, hanno stabilito un principio ormai granitico: ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, la titolarità dell'assegno deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell'ex coniuge. Chi ha accettato l'una tantum non è più titolare di un assegno divorzile: perde quindi qualsiasi diritto alla quota di reversibilità, indipendentemente dalla durata del matrimonio e dall'entità del trattamento pensionistico dell'ex coniuge.
TFR e diritti successori. Il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto maturata in costanza di matrimonio — riconosciuto all'ex coniuge titolare di assegno periodico — viene meno con l'una tantum. Lo stesso vale per l'assegno a carico dell'eredità in caso di morte dell'obbligato: istituto previsto dall'art. 9-bis della legge sul divorzio, ma accessibile solo a chi versi in stato di bisogno e sia titolare di un assegno periodico.
Assenza di qualsiasi rete di sicurezza futura. A differenza dell'assegno periodico — governato dal principio rebus sic stantibus e quindi rivedibile se mutano le condizioni delle parti —, l'una tantum è ontologicamente statica. Il coniuge beneficiario non potrà richiedere alcunché, neppure gli alimenti, non essendo più coniuge e avendo rinunciato contrattualmente a ogni pretesa economica. Il peggioramento delle sue condizioni economiche, per quanto grave, è giuridicamente irrilevante.
È la traduzione in diritto del brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile. Chi accetta l'una tantum senza comprenderne le conseguenze non ha vigilato.
Il nuovo rigore della Cassazione: la prova del nesso causale
L'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi mesi ha introdotto un elemento di analisi ulteriore che rende ancora più delicata la scelta sull'una tantum.
Con l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. I civile, 29 gennaio 2026, n. 1999 (Pres. Acierno), la Prima Sezione ha ribadito con forza che il mero squilibrio economico tra gli ex coniugi non è sufficiente a giustificare l'assegno divorzile: grava sul richiedente l'onere di provare che tale divario sia causalmente riconducibile a scelte matrimoniali condivise e a sacrifici personali effettuati in favore della famiglia. In assenza di questa allegazione e prova, non solo l'assegno viene negato, ma le somme già percepite — a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio — devono essere restituite secondo la logica della condictio indebiti.
La Cassazione ha confermato integralmente la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1450/2024, che aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Rimini n. 746/2023, escludendo il diritto a un assegno di 500 euro mensili inizialmente riconosciuto e disponendo la restituzione delle somme percepite dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status.
Il principio è stato ulteriormente affinato con l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10351: quando l'assegno ha funzione esclusivamente perequativo-compensativa — legata cioè al sacrificio delle aspettative lavorative di un coniuge giovane e professionalmente qualificato — la rideterminazione retroattiva al ribasso comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite in eccesso, non operando la deroga all'irripetibilità prevista per le somme destinate a soddisfare bisogni essenziali.
Questo orientamento in consolidamento ha conseguenze dirette sulla valutazione strategica dell'una tantum. Se il coniuge che riceve l'una tantum avesse titolo per ottenere un assegno periodico — perché può dimostrare il nesso causale tra storia matrimoniale e squilibrio attuale — allora la liquidazione in unica soluzione è una scelta che comprime un diritto esistente in cambio di certezza immediata. Se invece quel nesso non è dimostrabile, il valore negoziale dell'offerta una tantum è ben diverso: si sta acquistando la rinuncia a un diritto che forse non sussisterebbe nemmeno in sede contenziosa.
La distinzione è cruciale e richiede un'analisi preventiva rigorosa della propria posizione processuale.
Come osservava Norberto Bobbio, il diritto non è mai neutro rispetto al potere: e nel divorzio, chi dispone di maggiori risorse economiche è in posizione di forza nella trattativa sull'una tantum. Il valore dell'assistenza legale in questa fase non è negoziare il numero, ma prima di tutto capire — con precisione — se quel diritto esiste, quanto vale e cosa si cede firmando.
Profili pratici: cosa valutare prima di accettare o proporre l'una tantum
Per il coniuge che riceve: calcolare non solo il valore attualizzato dell'assegno periodico per la durata presumibile, ma anche il valore di tutti i diritti accessori a cui si rinuncia (reversibilità, TFR, assegno sull'eredità). Valutare la propria capacità di gestire un capitale immediato nel lungo periodo, tenuto conto che non vi sarà alcun aggiornamento automatico. Verificare se le condizioni economiche attuali siano davvero riconducibili a scelte familiari condivise: è questo, alla luce della giurisprudenza più recente, il presupposto del diritto a tutela, e dunque il punto di partenza di qualsiasi negoziazione informata.
Per il coniuge che paga: valutare se la liquidità necessaria è disponibile senza compromettere la propria stabilità patrimoniale. Considerare che l'una tantum non è deducibile fiscalmente. Verificare che l'accordo sia redatto in modo da escludere ambiguità interpretative future sulla definitività della liquidazione e sulla natura non simulata del pagamento, anche in caso di rateizzazione.
Sul piano della forma, è essenziale che l'accordo sull'una tantum sia recepito nella sentenza di divorzio: non è sufficiente un accordo privato tra le parti, poiché l'effetto preclusivo è condizionato al vaglio di equità del Tribunale e alla sua incorporazione nel provvedimento giurisdizionale.
La scelta tra assegno periodico e una tantum non è mai asettica. È, in senso proprio, una decisione che ridisegna i confini del futuro economico di entrambe le parti. Il diritto offre gli strumenti; la consapevolezza delle conseguenze è il presupposto perché quegli strumenti siano usati davvero nell'interesse di chi li sceglie.
Redazione - Staff Studio Legale MP