Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo
Ascensore davanti casa? Puoi opportunamente violare il tuo diritto di vista - Studio Legale MP - Verona

La Cassazione chiarisce: anche un ascensore esterno può violare il diritto di vista. Scopri cosa puoi fare subito per tutelare la tua luce e la tua privacy.

Vivere in un contesto condominiale comporta continuare a interagire tra diritti individuali e scelte collettive. Una delle problematiche più frequenti riguarda le modifiche strutturali che, pur essendo lecite sotto il profilo urbanistico, possono ledere diritti civili di altri proprietari. È questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11930/2025, che ha fornito chiarimenti operativi sull'installazione di ascensori esterni a ridosso delle finestre altrui. Ma cosa prevede davvero la normativa vigente? E quando è possibile opporsi ad interventi simili?

Quadro normativo: cosa dispone il Codice Civile

Ai sensi degli articoli 900-907 del Codice Civile , il diritto di vista è tutelato in quanto diritto reale minore. In particolare, l' art. 907 cc prescrive che non è consentito costruire a meno di tre metri da una veduta, mentre l' art. 906 cc vieta l'apertura di vedute oblique o laterali a una distanza inferiore a 75 cm.

La normativa vigente tutela non solo il diritto alla vista ma anche l'accesso alla luce e alla privacy. Questo implica che ogni costruzione che limita in modo stabile tali diritti, anche se realizzata per finalità sociali o di accessibilità, deve comunque rispettare le distanze legali.

La sentenza Cass. N. 11930/2025: chiarimenti essenziali

Nel caso esaminato, un condominio ha agito in giudizio per opporsi all'installazione di un ascensore esterno sul fabbricato adiacente, che oscurava la vista dal proprio balcone. In primo grado e in appello, i giudici avevano rigettato il ricorso , ritenendo che si trattasse di un mero volume tecnico, e dunque escluso dal rispetto delle distanze previste dalla legge.

La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, affermando che:

  • La classificazione come volume tecnico non esonera dal rispetto delle distanze legali se la struttura limita la vista;
  • Il diritto di vista può essere fatto valere anche in assenza di un titolo formale , purché il proprietario abbia utilizzato stabilmente la finestra o il balcone per affacciarsi verso l'esterno;
  • Anche gli interventi che formalmente rispettano la normativa urbanistica possono essere illeciti sotto il profilo civilistico se ledono diritti altrui.

Spiegazione pratica: cosa significa per te, proprietario o condominio?

La posizione espressa dalla Cassazione ha un impatto diretto e immediato sulla vita condominiale. Significa che puoi:

  • Opporsi legalmente all'installazione di strutture come ascensori esterni, se poste a meno di 3 metri dalla tua finestra o balcone;
  • Far valere il tuo diritto alla luce, alla vista e alla privacy anche in assenza di una sentenza che lo riconosca formalmente;
  • Contestare l'intervento anche se conforme al regolamento edilizio o approvato dal Comune.

Errori da evitare

Quando si è di fronte a una situazione simile, è fondamentale non agire in ritardo. Ecco alcuni errori da evitare:

  • Non documentare i lavori : senza prove fotografiche o video è difficile verificare l'effettiva turbativa;
  • Aspettare che l'opera sia completata : intervenire prima che i lavori siano conclusi è spesso determinante per ottenere tutela effettiva;
  • Sottovalutare la definizione di “volume tecnico” : una costruzione che incide sulla vista non può essere considerata tale ai fini dell'art. 907cc;
  • Confondere piano urbanistico e norme civilistiche : anche un intervento “a norma” può ledere diritti tutelati civilmente.

Takeway - Punti Chiave

Non basta che un'opera sia legittima sul piano urbanistico per essere lecita anche civilmente. Il diritto di vista è tutelato dal Codice Civile e non può essere sacrificato nemmeno per esigenze collettive, se non nel rispetto delle distanze previste. Se ti ritrovi un ascensore, una scala o qualsiasi altro manufatto davanti alla finestra, puoi agire.

Cosa può fare lo Studio per te

Il nostro Studio Legale è pronto ad assisterti con un approccio concreto e tempestivo. In particolare:

  • Analizziamo la situazione con un sopralluogo tecnico-legale;
  • Valutiamo la documentazione urbanistica e condominiale;
  • Redigiamo e inviamo diffide formali al Comune o al condominio, tramite PEC o raccomandata;
  • Promuoviamo ricorsi possessori ai sensi dell'art . 1168 cc , per ottenere un provvedimento d'urgenza che blocchi i lavori.

Hai notato lavori sospetti davanti a casa tua? Documenta subito tutto e rivolgiti al nostro Studio. Un intervento tempestivo è l'unico modo per salvaguardare la tua luce, la tua privacy e il tuo diritto alla vista. Lo Studio è pronto a difendere i tuoi diritti, contattaci per una consulenza mirata e riservata.

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.