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Immaginate una persona che vive in Italia da trent'anni, paga le tasse, ha figli nati qui, lavora regolarmente — eppure non esiste, agli occhi di nessuno Stato al mondo. Non ha un passaporto rilasciabile, non ha un consolato a cui rivolgersi, non è cittadina di nessun Paese. È apolide. Non si tratta di un caso letterario. Secondo l'UNHCR, nel mondo ci sono circa quattro milioni di persone in questa condizione, e alcune migliaia risiedono stabilmente in Italia, spesso senza nemmeno sapere di poter chiedere il riconoscimento formale di un diritto che già posseggono.
Che cos'è l'apolidia e quale normativa si applica in Italia
Nemo patriam suam amare potest, si ea nusquam est: nessuno può amare una patria che da nessuna parte esiste. Il paradosso dell'apolidia, ben prima di essere una questione giuridica, è una questione di identità e dignità umana. Come scriveva Hannah Arendt ne Le origini del totalitarismo, "il diritto ad avere diritti" è la condizione di possibilità di ogni altra libertà civile e politica: privarne una persona significa escluderla dall'ordine umano prima ancora che da quello giuridico.
L'apolidia è definita dall'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata dall'Italia con l. 1° febbraio 1962, n. 306, come la condizione di chi non sia considerato cittadino da alcuno Stato in applicazione della propria legislazione. La Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 30 agosto 1961 è stata ratificata dall'Italia solo nel 2015 con l. 29 settembre 2015, n. 162. Sul piano interno, il d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) assimila la condizione degli apolidi a quella degli stranieri extracomunitari, salve le previsioni di trattamento più favorevole derivanti da convenzioni internazionali.
Si distingue tradizionalmente tra apolidia originaria — che si verifica dalla nascita, quando nessuno Stato riconosce al soggetto la propria cittadinanza per effetto della propria legislazione — e apolidia successiva o derivata, che sopravviene in un momento successivo, ad esempio per perdita della cittadinanza originaria a seguito di eventi politici, dissoluzione di Stati, rinuncia o revoca. A queste due fattispecie si aggiunge la distinzione tra apolidia de iure, formalmente accertata, e apolidia di fatto, in cui la persona si trova concretamente priva di ogni protezione statale pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento formale della propria condizione.
L'importanza pratica del riconoscimento formale è capitale. Ottenere il riconoscimento dello status di apolide significa accedere a un permesso di soggiorno di cinque anni, poter lavorare legalmente, fruire dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, nonché — dopo cinque anni di residenza legale e continuativa — poter richiedere la cittadinanza italiana a condizioni facilitate. Senza il riconoscimento formale, molte di queste tutele restano sulla carta.
Le due procedure: amministrativa e giudiziale
L'ordinamento italiano prevede due vie alternative per il riconoscimento dello status di apolide. La procedura amministrativa è disciplinata dall'art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della l. n. 91/1992 sulla cittadinanza) e si attiva mediante domanda al Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione — inviabile per raccomandata o presentata presso la Prefettura competente per il luogo di residenza. La domanda deve essere corredata dall'atto di nascita, dalla documentazione comprovante la residenza in Italia e da ogni documento utile a dimostrare la condizione di apolide; il Ministero ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione caso per caso.
Tuttavia, la procedura amministrativa sconta un limite strutturale significativo: è accessibile in concreto solo a chi sia già iscritto all'anagrafe della popolazione residente e titolare di un permesso di soggiorno. L'Amministrazione ha adottato nel tempo un'interpretazione restrittiva del requisito della "documentazione relativa alla residenza in Italia", esigendo la prova della residenza anagrafica a pena di rigetto. Ne consegue che moltissimi apolidi di fatto — proprio coloro che versano nella situazione più grave, privi di qualsiasi documento — si trovano impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa. I tempi, inoltre, sono notoriamente dilatati, potendo arrivare a 350 giorni nella forma ordinaria e a quasi 900 nei casi in cui sia richiesto il parere della rappresentanza diplomatica o consolare straniera.
La procedura giudiziale si è affermata attraverso l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione ed è oggi assegnata alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE istituite presso i Tribunali ordinari. Deve essere proposta obbligatoriamente tramite difensore, con atto di ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. La sua forza rispetto alla via amministrativa sta nell'accessibilità: non è richiesto né l'atto di nascita né la prova della residenza anagrafica, essendo sufficiente la dimostrazione della dimora effettiva sul territorio. Il giudice decide con rito sommario di cognizione nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno, convenuto in qualità di controparte istituzionale.
Il fondamento giurisdizionale di questa via è stato fissato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 9 dicembre 2008, n. 28873: i giudici hanno chiarito che l'accertamento dello status di apolide è devoluto alla giurisdizione ordinaria in quanto attiene a uno stato personale che costituisce un diritto soggettivo pieno, e che la preventiva istanza amministrativa non costituisce condizione di procedibilità per la domanda giudiziale.
Quanto all'onere della prova, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza 24 novembre 2017, n. 28153, ha precisato che il richiedente è tenuto ad allegare specificatamente di non possedere la cittadinanza di nessuno degli Stati con cui abbia intrattenuto legami significativi e di non trovarsi nelle condizioni giuridiche o fattuali per ottenerne il riconoscimento. Non si tratta di una "prova diabolica": è sufficiente la prova indiziaria, anche per presunzioni, dell'impossibilità concreta di conseguire una cittadinanza. A fronte di tale allegazione, sorge in capo al giudice un dovere di cooperazione istruttoria officiosa, che lo obbliga ad acquisire d'ufficio le informazioni pertinenti sul diritto straniero e sulle condizioni reali nello Stato o negli Stati di collegamento, al fine di colmare le lacune probatorie che la situazione di apolidia strutturalmente genera. Tale principio — confermato da giurisprudenza di merito del 2025 in numerosi casi relativi a soggetti di origine bosniaca e dell'ex Jugoslavia, in cui la discrasia tra registri anagrafici italiani e stranieri rendeva impossibile il riconoscimento formale della cittadinanza — continua a guidare i tribunali nella valutazione concreta delle singole fattispecie.
Il nodo interpretativo di maggiore rilievo pratico riguarda la natura del provvedimento di riconoscimento: è dichiarativa o costitutiva? La questione non è accademica, perché incide direttamente sul calcolo del quinquennio di residenza legale necessario per accedere alla naturalizzazione. Con l'ordinanza n. 22991 del 2024, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ha affermato in modo netto che il riconoscimento dello status di apolide — tanto nella forma amministrativa quanto in quella giudiziale — ha sempre e solo natura dichiarativa, non costitutiva. Il provvedimento non crea lo status: lo accerta e lo dichiara. Lo stato di apolidia è una condizione di fatto preesistente, e i suoi effetti giuridici retroagiscono al momento in cui si sono verificati i presupposti, non alla data del provvedimento che li certifica. Ne consegue che il quinquennio necessario per richiedere la cittadinanza decorre non dalla data del riconoscimento formale, ma dal momento in cui la persona si è concretamente trovata priva di cittadinanza. Una precisazione fondamentale: la Corte ha anche chiarito che questa retroattività vale indipendentemente dal fatto che l'accertamento avvenga in sede amministrativa o giudiziale, smontando la tesi — sostenuta da alcune corti di merito — secondo cui la sentenza del giudice avrebbe natura costitutiva quando i presupposti emergano per la prima volta in corso di causa.
Il quadro normativo di contesto si è arricchito nel 2025 di un ulteriore elemento di attenzione. Il d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha riformato in modo significativo la disciplina dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, introducendo una regola probatoria rafforzata e limitando le catene di trasmissione intergenerazionale. La Corte d'Appello di Genova, Sez. III civ., con sentenza 17 dicembre 2025, si è pronunciata sull'applicazione temporale di questa riforma, escludendo che le nuove regole processuali si applicassero ai giudizi proposti anteriormente al 27 marzo 2025, in ragione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 3-bis della l. n. 91/1992 introdotto dalla novella. Questa sentenza rileva per il tema dell'apolidia perché tocca un fenomeno connesso: molte persone che si trovano in condizione di apolidia originaria discendono da famiglie che hanno attraversato più confini e più dissoluzioni statali, e la correttezza del calcolo genealogico-normativo è spesso determinante per stabilire se vi sia o meno una cittadinanza astrattamente rivendicabile dallo straniero, con dirette ricadute sulla procedura di accertamento dell'apolidia stessa.
Sul piano pratico, chi si trova in condizione di apolidia o sospetta di esservi deve tenere presenti alcune indicazioni operative. La scelta tra via amministrativa e via giudiziale non è indifferente: chi è già regolarmente soggiornante e dispone di atto di nascita può percorrere entrambe, ma la procedura giudiziale offre maggiori garanzie istruttorie e tempi tendenzialmente più certi. Chi è privo di documenti o si trova in situazione di apolidia di fatto — inclusi molti appartenenti alla comunità rom e sinti nati in Italia da genitori jugoslavi mai naturalizzati — ha come unica via praticabile quella giudiziale. È essenziale documentare con la massima accuratezza tutti i legami con gli Stati di potenziale collegamento e dimostrare, anche per via indiziaria, l'impossibilità concreta di ottenere una cittadinanza. Il principio vigilantibus iura subveniunt ricorda che il diritto tutela chi si attiva: l'inerzia, in questo campo, comporta il rischio di restare invisibili al diritto per anni, con effetti a cascata sul soggiorno, sull'accesso ai servizi e sulla possibilità di costruire un progetto di vita stabile.
La normativa italiana sconta ancora oggi l'assenza di una disciplina organica in materia di apolidia: la procedura amministrativa si regge su un unico articolo regolamentare; quella giudiziale è una creazione prevalentemente pretoria. In questo vuoto legislativo, la giurisprudenza ha svolto un ruolo suppletivo fondamentale, ma la frammentazione degli orientamenti e la difficoltà probatoria continuano a produrre esiti disomogenei. Il riconoscimento dello status di apolide non è una concessione discrezionale dell'amministrazione: è l'accertamento di un diritto soggettivo perfetto, che preesiste al provvedimento e che nessuna burocrazia può creare o negare a piacimento. Comprendere questa distinzione — tra accertamento e attribuzione — è il primo passo per difendere con efficacia chi si trova in questa condizione.
Redazione - Staff Studio Legale MP