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AOI e NASpI: quando la Cassazione corregge l'INPS - Studio Legale MP - Verona

Immaginate un lavoratore di quarantasei anni, affetto da una patologia cronica che riduce la sua capacità lavorativa a meno di un terzo. Percepisce l'assegno ordinario di invalidità, ma riesce ancora a lavorare — fino al giorno in cui l'azienda chiude e il contratto cessa. Presenta domanda di NASpI convinto di averne diritto. La risposta dell'INPS è secca: rigetto per "opzione tardiva". Oppure: è un lavoratore con carriera contributiva iniziata dopo il 1996, e il suo assegno AOI risulta inferiore a seicento euro al mese. Chiede l'integrazione al trattamento minimo. Risposta dell'INPS: diniego, perché il contributivo puro è escluso per legge.

Entrambe queste risposte erano — e in molti casi ancora sono — contestabili. Due pronunce recenti le hanno smentite nel merito, costringendo l'INPS a rivedere le proprie prassi operative. Capire esattamente cosa è cambiato, e come agire, è oggi essenziale per chiunque si trovi in queste situazioni.

Il muro dell'integrazione al minimo si è incrinato: la Corte Costituzionale interviene

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale disciplinata dalla legge 12 giugno 1984, n. 222. Spetta ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale accertata dalla Commissione Medico-Legale INPS. Si tratta di una misura previdenziale, non assistenziale: non dipende dalla situazione economica del richiedente, ma dai contributi versati nel corso della vita lavorativa.

Per decenni, la normativa ha riservato l'integrazione al trattamento minimo soltanto agli assegni calcolati con il sistema retributivo o misto. Chi aveva iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 — il cosiddetto contributivo puro — era escluso per effetto dell'articolo 1, comma 16, della legge 335/1995 (la riforma Dini). Una discriminazione che penalizzava in modo particolare i lavoratori più giovani e quelli con carriere discontinue.

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 2025, n. 94, ha stabilito che anche gli assegni ordinari di invalidità calcolati interamente con il sistema contributivo possono essere integrati al trattamento minimo. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2025 ed è entrata in vigore dal giorno successivo.

Con la circolare INPS 25 febbraio 2026, n. 20, l'Istituto ha comunicato che possono beneficiare dell'integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l'opzione contributiva o che percepiscono l'assegno nella Gestione Separata. Nel 2026 il trattamento minimo INPS è pari a 611,85 euro mensili.

Non si tratta di un beneficio automatico. Il beneficio non viene erogato in modo automatico se l'ente non dispone già delle informazioni economiche aggiornate. Gli interessati devono verificare la propria posizione e, in assenza di comunicazioni reddituali pregresse, presentare una domanda di ricostituzione reddituale all'INPS.

Occorre inoltre tenere presente un meccanismo rigido: la normativa non prevede integrazioni parziali: il superamento dei limiti di reddito comporta la perdita totale del beneficio. Questo significa che il confine tra avere diritto all'integrazione e non averlo è netto, senza gradualità, e va monitorato con attenzione ogni anno.

Le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza, così come quelle già giacenti, saranno esaminate secondo le nuove regole. Chi aveva ricevuto un precedente diniego può chiedere il riesame, salvo che non vi sia una sentenza definitiva. Questo è il punto operativo di maggiore interesse: chi si è visto respingere la domanda di integrazione in passato — prima del 10 luglio 2025 — ha oggi uno strumento concreto per rimettere in discussione quel diniego.

Va segnalato un passaggio di particolare rilievo: la circolare chiarisce che l'integrazione cessa nel momento in cui l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia, poiché quest'ultima, se calcolata con il sistema contributivo, resta esclusa per legge dal meccanismo di integrazione al minimo. Il beneficio non sopravvive, dunque, alla trasformazione automatica della prestazione: un aspetto che nessuno si premura di comunicare al titolare dell'assegno e che può generare aspettative errate.

La Cassazione smonta la prassi INPS sull'opzione NASpI: nessuna decadenza senza legge

Il secondo fronte riguarda il rapporto tra l'assegno ordinario di invalidità e la NASpI. Quando un lavoratore titolare di AOI perde il lavoro e matura il diritto alla NASpI, nasce il cosiddetto "diritto di opzione": la facoltà di scegliere quale prestazione percepire. Nella prassi applicativa, l'INPS ha interpretato la norma in modo molto restrittivo: il lavoratore avrebbe dovuto esercitare l'opzione contestualmente alla presentazione della domanda di NASpI, o entro termini brevissimi indicati in messaggi e circolari successive. Chi non rispettava questi tempi riceveva un rigetto per "tardività dell'opzione".

Il problema è che nessuna legge prevedeva questa decadenza.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5414, ha stabilito che, in tema di prestazioni previdenziali, la maturazione dei requisiti per l'indennità NASpI, successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità, fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di scegliere uno dei due trattamenti, senza tuttavia che per l'esercizio di detta opzione sia previsto un termine, non espressamente contemplato dalla legge, né altrimenti desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni, che va esclusa in mancanza dell'originario concorso delle due prestazioni.

Il ragionamento della Corte è tecnico ma di portata generale. Le decadenze che incidono sull'esercizio di diritti previdenziali hanno natura eccezionale e possono essere introdotte esclusivamente dal legislatore, non da atti amministrativi di rango inferiore come le circolari. Una circolare INPS non ha il potere di creare termini di scadenza non previsti da alcuna fonte primaria. Il principio — vigilantibus iura subveniunt — viene qui declinato nel senso opposto rispetto all'uso che ne fa l'INPS: non è il lavoratore a doversi attivare in tempi imposti per via amministrativa, ma è la legge a dover prevedere la decadenza per renderla opponibile.

L'ordinanza n. 5414/2026 consolida un orientamento già espresso dalla stessa Cassazione. La Suprema Corte richiama a supporto della propria decisione un recente analogo precedente in cui aveva essa stessa già affermato, con sentenza n. 4724/2025, che la maturazione dei requisiti per l'indennità NASpI, successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità, fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di scegliere uno dei due trattamenti, senza tuttavia che per l'esercizio di detta opzione sia previsto un termine.

La pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, contenuta nell'ordinanza n. 4724 del 23 febbraio 2026, offre un ulteriore punto fermo sul rapporto tra NASpI e assegno ordinario di invalidità. La decisione precisa che non possono essere considerati come obbligazioni alternative secondo l'articolo 1285 del codice civile. In altri termini: l'AOI tutela il rischio di ridotta capacità lavorativa, la NASpI tutela il rischio di disoccupazione involontaria. Sono rischi distinti, coperti da norme distinte, e la coesistenza dei presupposti non obbliga il lavoratore a una scelta istantanea e irrevocabile.

La NASpI è generalmente di importo superiore all'AOI nelle prime fasi — si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni — e soprattutto consente la maturazione di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e delle prestazioni future. Optare per la NASpI, quando ne ricorrono i presupposti, non è quindi solo una scelta di convenienza economica immediata: è una decisione con effetti di lungo periodo sulla posizione previdenziale complessiva.

Un profilo spesso trascurato riguarda la portata retroattiva di questi orientamenti. Per anni, migliaia di lavoratori si sono trovati bloccati da una prassi amministrativa che si fondava su circolari interne anziché sulla legge. L'undici marzo 2026, la Corte di Cassazione ha pronunciato una parola definitiva su questo punto, aprendo la strada al recupero di somme negate nel corso di un intero decennio. Chi ha ricevuto un rigetto per "opzione tardiva" in anni passati si trova ora in una posizione molto diversa: il precedente giurisprudenziale consente di rimettere in discussione quei dinieghi, con tutte le cautele del caso circa i termini di prescrizione e di impugnazione delle singole decisioni amministrative.

Un orientamento che si consolida: cosa fare in pratica

Il quadro che emerge da queste pronunce è quello di un sistema previdenziale che, per le prestazioni legate all'invalidità, ha storicamente applicato interpretazioni restrittive poi smentite dai giudici. La posizione INPS, specialmente laddove l'invalidità precedesse la disoccupazione, creava incertezza e difficoltà economica per i lavoratori fragili.

Sul piano operativo, chi si trova oggi in una di queste situazioni deve considerare alcune priorità. Per l'integrazione al minimo: verificare la propria posizione previdenziale con l'estratto contributivo, accertarsi che l'INPS disponga dei dati reddituali aggiornati e, se mancanti, presentare domanda di ricostituzione reddituale. Per il diritto di opzione NASpI: chi ha ricevuto un rigetto per "opzione tardiva" può valutare il ricorso amministrativo o giudiziario, tenendo presente che nessuna norma prevede un termine decadenziale per l'esercizio della scelta e la circolare INPS non può introdurre un siffatto termine, non previsto dal legislatore.

Un aspetto di particolare interesse è che l'AOI può essere riconosciuto anche quando l'invalidità non è considerata permanente o definitiva. L'assegno viene concesso per periodi di tre anni, al termine dei quali si procede con una visita medica di controllo. Se la condizione persiste, il beneficio viene rinnovato. Dopo tre rinnovi consecutivi, l'assegno acquisisce carattere definitivo, senza ulteriori revisioni periodiche. Il mancato rinnovo nei tempi corretti è uno degli errori più frequenti: se l'assegno scade per omissione del titolare, l'INPS non è tenuto a riattivarlo retroattivamente.

Va infine ricordata la compatibilità dell'AOI con il lavoro. Se il reddito da lavoro supera quattro volte il trattamento minimo, l'assegno viene ridotto del 25%. Se invece supera cinque volte il trattamento minimo, la riduzione sale fino al 50%. Questo meccanismo graduale consente al lavoratore invalido di restare attivo senza perdere integralmente la prestazione, ma impone una sorveglianza attenta sulla propria posizione reddituale anno per anno.

Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto è un sistema in perenne trasformazione, e la sua vitalità si misura nella capacità di correggere le proprie storture. Ciò che il diritto previdenziale italiano sta compiendo — con lentezza e spesso sotto la spinta dei giudici piuttosto che del legislatore — è esattamente questo: ricondurre le prestazioni a sostegno dei lavoratori fragili alla loro ratio originaria, che non è quella di creare ostacoli burocratici, ma di garantire dignità economica a chi ne ha più bisogno. Il punto critico rimane uno: queste correzioni arrivano attraverso il contenzioso, non attraverso una revisione spontanea delle prassi amministrative. Il che significa che chi non ricorre perde — non perché il diritto non esista, ma perché nessuno glielo ha riconosciuto d'ufficio.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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